lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 5 settembre 2006

CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI: LE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

a cura della Direzione scientifica di LavoroPrevidenza.com

In data 12 agosto 2006 è entrata in vigore la Apri in una nuova finestra Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del Apri in una nuova finestra DL 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

Avendo specifico riguardo, in questa sede, alle sole disposizioni incidenti sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, e tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con Apri in una nuova finestra Circolare 4 agosto 2006, n. 28, occorre premettere che le disposizioni introdotte dal DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, regolano esclusivamente gli atti e i contratti emanati, stipulati o, comunque, posti in essere successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo DL 4 luglio 2006, n. 223, avvenuta in data 4 luglio 2006.


APPALTO E SUBAPPALTO DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE (art. 35, commi da 28 a 34, DL n. 223/2006)

Secondo le disposizioni del Decreto Legge Bersani confermate in sede di conversione, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori cui è tenuto il subappaltatore.

Prima del pagamento del corrispettivo l’appaltatore deve verificare, acquisendo la relativa documentazione, che il subappaltatore abbia correttamente effettuato gli adempimenti contributivi e fiscali connessi alla prestazione di lavoro offerta dai lavoratori subordinati del soggetto subappaltatore nell’ambito dell’opera o del servizio a questi affidati. Viene, infatti, meno la responsabilità solidale dell’appaltatore nella sola ipotesi in cui lo stesso abbia acquisito la documentazione attestante l’integrale osservanza dei predetti adempimenti. Inoltre, sino all’esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo.
In ogni caso, eventuali importi dovuti dall’appaltatore a titolo di responsabilità solidale non potranno eccedere l’ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per l’esecuzione del contratto di subappalto.

Analogamente, per effetto alla responsabilità solidale sussistente tra le parti contraenti il contratto di appalto (committente e appaltatore), il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante l’esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.
Nell’ipotesi in cui il committente provveda al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore senza avere acquisito la documentazione attestante l’esecuzione degli adempimenti contributivi e fiscali connessi alla prestazione di lavoro offerta dai lavoratori subordinati e tali adempimenti non siano stati correttamente effettuati dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, è prevista a carico del committente l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 5.000,00 e € 200.000,00.

Alla luce delle modificazioni apportate in sede di conversione, l’applicazione delle suddette disposizioni è rinviata all’entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che individuerà la documentazione da produrre per attestare l’esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori. L’emanazione di tale provvedimento è prevista entro 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 248/2006.

Le disposizioni in oggetto regoleranno, in ogni caso, i soli contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e dai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 73 (società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, enti, pubblici e privati diversi dalle società commerciali e non commerciali, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato) e 74 del Apri in una nuova finestra DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (organi ed amministrazioni dello Stato, comuni, comunità montane, province, regioni ecc.).

In materia di responsabilità solidale tra il committente e l appaltatore, in sede di conversione è stato inoltre precisato che deve ritenersi esteso anche ai fini del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente il principio già sancito dalla legge ai fini della corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi nonché del versamento dei contributi previdenziali dovuti. La Riforma Biagi (art. 29, comma 2, Apri in una nuova finestra D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) ha, infatti, già previsto la sussistenza della responsabilità solidale tra committente e appaltatore ai fini del pagamento dei trattamenti retributivi e dei versamenti contributivi, entro il limite di un anno dalla cessazione dell appalto e salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative.


DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE FISCALE PER SOGGETTI NON RESIDENTI (art. 36, comma 22, DL n. 223/2006)

È stata confermata in sede di conversione la disposizione che prevede che la base imponibile di un soggetto non residente fiscale in Italia - costituita da redditi prodotti nel territorio dello Stato - non potrà essere diminuita, ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, della deduzione per assicurare la progressività (cd. no tax area).

Tale disciplina si applica al periodo d’imposta 2006; pertanto, già con riferimento alla retribuzione corrisposta al soggetto non residente a decorrere dal 4 luglio 2006 non sarà riconosciuta la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta.
Le quote di deduzione riconosciute al soggetto non residente con riferimento alle retribuzioni già corrisposte nel periodo di imposta 2006 saranno recuperate dal sostituto di imposta in sede di conguaglio di fine anno ovvero distribuendo il maggior onere fiscale sui restanti periodi di paga. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il sostituto di imposta è chiamato a recuperare le quote di deduzione riconosciute al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto.

Si rammenta peraltro che l’applicabilità delle deduzioni per carichi familiari, ai fini della formazione della base imponibile fiscale di soggetti non residenti in Italia, è stata espressamente esclusa dall’Agenzia delle Entrate, con Apri in una nuova finestra Circolare 6 giugno 2005, n. 31/E. Continuano, inoltre, ad essere esclusi dal reddito di un soggetto non residente gli oneri deducibili di cui alle lettere a), g), h), i) ed l) dell’articolo 10, comma 1 del Apri in una nuova finestra DPR 22 dicembre 1986, n. 917, vale a dire:

  • canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo;
  • i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
  • le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
  • le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
  • le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2 della Legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1 della Legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2 della Legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

TASSAZIONE SEPARATA DEGLI IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DI INCENTIVO ALL’ESODO (art. 36, comma 23, DL n. 223/2006)

In merito al regime di tassazione delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare l’esodo di lavoratrici e di lavoratori di età superiore, rispettivamente, a 50 anni e 55 anni, il Decreto Legge Bersani ha abrogato la disposizione che stabiliva l’applicazione della medesima aliquota calcolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto ridotta alla metà (art. 19, comma 4-bis, Apri in una nuova finestra DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Secondo una disposizione di carattere transitorio introdotta in sede di conversione, il suddetto regime di tassazione agevolata continua, comunque, a trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:

  • con riferimento ai rapporti di lavoro risolti antecedentemente al 4 luglio 2006;
  • in relazione ai rapporti di lavoro risolti successivamente al 3 luglio 2006, a condizione che l’incentivo all’esodo sia in tal caso riconosciuto sulla base di un accordo o di un atto aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.
Secondo quanto precisato dall’Associazione Bancaria Italiana, il regime di tassazione agevolata è applicabile in tutti i casi in cui gli accordi sindacali o le delibere aziendali che prevedono forme di incentivazione all’esodo del personale siano stati adottati prima del 4 luglio 2006, anche qualora l’adesione individuale sia espressa successivamente.


RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO SUI REDDITI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE (art. 36, comma 24, DL n. 223/2006)

Ai fini della tassazione dei compensi erogati per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (nell’ambito, ad esempio, di transazioni relative alla rinuncia all’assunzione) è stata espressamente prevista l’applicazione della medesima disposizione relativa alla ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo (art. 25, comma 1, Apri in una nuova finestra DPR 29 settembre 1973, n. 600).
Pertanto, anche con riferimento a tali obblighi, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa sul percettore, la ritenuta del 20% a titolo d’acconto IRPEF.
Tale obbligo opera con riferimento ai compensi corrisposti a decorrere dal 4 luglio 2006.


STOCK OPTIONS (art. 36, comma 25, DL n. 223/2006)

L’originaria previsione del Decreto Legge ha abrogato l’articolo 51, comma 2, lettera g-bis) del DPR n. 917/1986, che considerava esente, ai fini del prelievo contributivo e fiscale, il benefit costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente, purchè il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell offerta e le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente non rappresentino una percentuale di diritti di voto superiore al 10%. Per effetto della predetta modifica, tale differenza doveva concorrere, pertanto, interamente alla formazione del reddito imponibile.

Alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione è stato, invece, ripristinato il predetto regime di esenzione, sempre che:

  • il lavoratore non ceda le azioni per almeno cinque anni dalla data di assegnazione delle stesse;
  • sulle azioni assegnate al lavoratore non siano costituite, neppure su una parte di esse, garanzie in qualsiasi forma per almeno un quinquennio dalla data di assegnazione;
  • il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo di imposta alla retribuzione lorda annua (ovvero, al lordo di imposte, contributi e deduzioni) del lavoratore relativa al periodo di imposta precedente. Qualora tale condizione non sia rispettata, concorre alla formazione del reddito la sola differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal lavoratore.
Con riguardo al parametro retributivo, occorre fare riferimento alla sola retribuzione erogata dal datore di lavoro che assegna le azioni, escludendo redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti da altri datori di lavoro ed eventualmente conguagliati dall’ultimo datore di lavoro. Inoltre, qualora non sia possibile individuare la retribuzione annua lorda dell’anno precedente, il riferimento sarà costituito dall’ultima retribuzione annua lorda relativa al rapporto di lavoro in relazione al quale il fringe benefit è stato riconosciuto e risultante dal modello CUD.

Tali predette condizioni si aggiungono a quelle contenute nel già vigente articolo 51, comma 2, lettera g-bis del Apri in una nuova finestra DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel caso in cui il lavoratore ceda le azioni assegnate ovvero siano costituite garanzie su tali azioni prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di assegnazione delle stesse, il valore di queste concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è effettuata la cessione o costituita una garanzia.
Ricorrendo tale ipotesi il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare le ritenute nel primo periodo di paga utile successivo alla formale comunicazione dell’avvenuta cessione da parte del lavoratore interessato.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui il sostituto di imposta coincida con il cessionario delle azioni assegnate al lavoratore, le ritenute fiscali devono essere operate nel medesimo periodo di paga in cui è avvenuta la cessione, anche in mancanza di apposita formale comunicazione da parte del lavoratore.

Dal momento che il regime agevolativo trova applicazione purché siano osservate le suindicate condizioni, il datore di lavoro è tenuto a dare formale comunicazione al lavoratore interessato circa l’obbligo di dare tempestiva informazione dell’avvenuta cessione delle azioni assegnate e ciò anche quando il rapporto di lavoro sia eventualmente già stato risolto.
In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collocamento a riposo del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, rispettivamente, al nuovo datore di lavoro o all’ente di previdenza erogante il trattamento di pensione l’esistenza di un fringe benefit derivante dal risolto rapporto di lavoro, ai fini dell’assoggettamento a tassazione, unitamente ai redditi di lavoro o al trattamento pensionistico erogati, nel caso in cui venga meno una delle condizioni previste per avere accesso al regime agevolativo.
Nel caso in cui il precedente datore di lavoro non adempia a tale obbligo d’informazione, il nuovo datore di lavoro o l’ente di previdenza interessato è tenuto ad attivarsi per conoscere l’importo del fringe benefit della cui esistenza abbia dato notizia il lavoratore o pensionato.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro e neppure sia titolare di un trattamento di pensione ed il lavoratore interessato abbia ceduto le azioni assegnate ovvero su queste siano state costituite garanzie, il datore di lavoro che ha assegnato le azioni è tenuto, una volta informato, ad operare le ritenute sul reddito di lavoro dipendente, sebbene il rapporto di lavoro con il lavoratore sia stato risolto.

Le suddette disposizioni trovano applicazione nei confronti delle assegnazioni di azioni effettuate a decorrere dal 5 luglio 2006, anche nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione sia stato deliberato antecedentemente a tale termine.

Solo con riferimento a piani di assegnazione di azioni deliberati successivamente al 4 luglio 2006 è previsto che, quando non siano rispettate le condizioni previste per l’applicazione del regime agevolativo, il reddito di lavoro dipendente determinatosi sia soggetto anche a prelievo contributivo e ciò anche quando la cessione delle azioni o la costituzione di una garanzia su queste sia successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.


REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO (art. 36, comma 30, DL n. 223/2006)

Come noto, il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro prestato all’estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto da parte di un lavoratore che nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Per effetto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge Bersani e confermate in sede di conversione, qualora il reddito effettivamente prodotto all’estero concorra solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche il credito per l’imposta pagata a titolo definitivo all’estero sul reddito ivi prodotto è riconosciuto solo in misura proporzionale alla quota di reddito che concorre a formare la base imponibile.


SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (art. 36, comma 32, DL n. 223/2006)

I contributi che, per disposizioni di legge, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e i cui termini di versamento sono stati sospesi in conseguenza di calamità pubbliche dovranno essere esclusi dal reddito fiscalmente imponibile nei periodi d’imposta di sospensione.
Ovviamente, i contributi non potranno essere ulteriormente esclusi dalla formazione della base imponibile nel periodo d’imposta in cui sarà effettuato il versamento.

Sono salvi, in via transitoria, i periodi d’imposta anteriori al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, in relazione ai quali i contributi saranno esclusi dal reddito solo quando sarà effettuato il versamento. Tale disposizione normativa modifica, infatti, i criteri precedentemente indicati dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 1° giugno 2005, n. 68/E. In mancanza di un’espressa previsione legislativa in materia, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto in tale sede che i contributi obbligatori dovessero concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel periodo relativo alla sospensione, potendo essere successivamente portati in riduzione della base imponibile nel periodo di versamento, ovvero di effettivo recupero in capo al dipendente.


MISURE DI CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E DI PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI OCCUPATI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA (art. 36-bis DL n. 223/2006)

La disposizione in argomento, introdotta dalla Legge di conversione, stabilisce che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può adottare, anche su segnalazione dell’INPS e dell’INAIL, un provvedimento di sospensione dei lavori in un cantiere edile nell’ipotesi:

  • in cui sia accertato il ricorso a lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del numero complessivo di lavoratori regolarmente occupati in cantiere;
  • di reiterate violazioni della disciplina vigente in materia di riposo giornaliero e settimanale e di superamento della durata massima dell’orario di lavoro.
Si precisa che, pur attribuendo al personale ispettivo del Dicastero il potere di adottare un provvedimento di sospensione dei lavori, sono confermate le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza.
Gli uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture circa l’adozione del provvedimento di sospensione, perché questi ultimi emanino un provvedimento interdittivo alla:

  • contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
  • partecipazione a gare pubbliche.
Il provvedimento interdittivo ha durata pari al periodo di sospensione dei lavori, ma può anche superare tale periodo per un tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

E’ altresì disposto che entro l’11 novembre 2006, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale predisporranno le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi, coordinando le attività di vigilanza e di ispezione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel settore dell’edilizia.

Il provvedimento di sospensione dei lavori potrà essere revocato a condizione che si sia provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ed abbia avuto esito favorevole l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro.

In ogni caso, trovano applicazione le sanzioni penali e amministrative vigenti in materia di ricorso al lavoro irregolare e di orario di lavoro.

Allo scopo di far fronte alle prime esigenze operative e in attesa dell’emanazione di una più articolata circolare, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con Nota 24 luglio 2006, prot. n. 25/I/2975, ha diramato al personale di vigilanza il modello da utilizzare nelle ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione dei lavori di cantiere.

Inoltre, è stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il datore di lavoro che impiega lavoratori in un cantiere edile sia tenuto a munire ciascun lavoratore di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

L’obbligo di munirsi di una tessera di riconoscimento è esteso ai lavoratori autonomi operanti in un cantiere; in tal caso, il lavoratore provvede ad adempiere a detto obbligo per proprio conto.

Qualora in un solo cantiere siano contemporaneamente operanti più datori di lavoro o lavoratori autonomi, il committente dell’opera risponde in solido dell’eventuale inadempimento dell’obbligo in parola.

Qualora il datore di lavoro occupi sino a 9 lavoratori, tale obbligo può essere assolto anche mediante annotazione su un apposito registro di cantiere degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio. Nel computo dei lavoratori occupati sono inclusi anche i lavoratori autonomi con i quali il committente abbia stipulato un contratto di lavoro che preveda l’esercizio dell’autonoma attività professionale direttamente in cantiere. Il registro di cantiere dovrà essere conservato esclusivamente sul luogo di lavoro.

La violazione delle disposizioni relative alla tessera di riconoscimento o alla regolare tenuta del registro di cantiere comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore.
Al lavoratore che sia stato munito della tessera di riconoscimento, ma che non abbia provveduto ad esporla, è irrogata una sanzione amministrativa compresa tra € 50,00 e € 300,00.
In relazione alle predette sanzioni amministrative non è ammesso il ricorso alla procedura di diffida (art. 13 Apri in una nuova finestra D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124).


OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE NELL’AMBITO DEL SETTORE EDILE (art. 36-bis, comma 6, DL n. 223/2006)

Tale disposizione sostituisce il disposto di cui all’articolo 86, comma 10-bis del Apri in una nuova finestra D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del settore edile comporta l’obbligo del datore di lavoro di comunicare al Centro per l’Impiego l’avvenuta assunzione del lavoratore con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data di decorrenza del rapporto di lavoro. La data di decorrenza del rapporto di lavoro dovrà poter essere provata mediante data certa.
Per effetto di tale disposizione, l’obbligo della comunicazione preventiva è immediatamente in vigore già dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della Legge di conversione), non essendo più subordinato all’emanazione del decreto ministeriale che stabilirà la modulistica delle nuove comunicazioni (assunzione, trasformazione e cessazione) ai Centri per l’Impiego, in attuazione del Apri in una nuova finestra D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Si ricorda che l’omessa comunicazione di assunzione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato. Tale violazione può, tuttavia, essere regolarizzata a seguito di diffida ispettiva ad adempiere, mediante il versamento della sanzione nella misura di €100 per ogni lavoratore interessato.


SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL’IPOTESI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI E DI OMISSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (art. 36-bis, comma 7, DL n. 223/2006)

Recependo il giudizio di incostituzionalità stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 aprile 2005, n. 144, è previsto che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già vigenti, l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

All’irrogazione della sanzione amministrativa prevista nel caso di impiego di lavoratori irregolari provvede la Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio. E’ stata, infatti, abrogata la disposizione in ragione della quale era affidata all’Agenzia delle Entrate la competenza in materia di irrogazione della sanzione amministrativa per il ricorso al lavoro irregolare. Resta fermo peraltro che alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
In relazione alle predette sanzioni amministrative non è ammesso il ricorso alla procedura di diffida.

La suddetta disposizione introdotta in sede di conversione abroga la norma che stabiliva la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, nell’ipotesi di impiego irregolare di lavoratori (art. 3, comma 3, DL 22 febbraio 2002, n. 12).

Inoltre, l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi riferiti a ciascun lavoratore irregolare non può essere inferiore a € 3.000,00, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa effettivamente svolta dal lavoratore stesso.


CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI OPERAI DEL SETTORE EDILE (art. 36-bis, comma 8, DL n. 223/2006)

La riduzione pari all’11,50% dell’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti (IVS), dovute all’INPS e all’INAIL per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali è riconosciuta alla sola condizione che il datore di lavoro operante nel settore edile sia in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte della Cassa edile.
L’agevolazione non può essere in ogni caso riconosciuta nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia riportato una condanna passata in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.


TERMINE DI PRESCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO LA GESTIONE SEPARATA (art. 36-bis, comma 11, DL n. 223/2006)

Il vigente ordinamento prevede che, a far data dal 1° gennaio 1996, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivano e non possano essere versate una volta che sia decorso il termine di cinque anni. Tale termine è elevato a dieci anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei superstiti di questi.
La Legge di conversione del Decreto Bersani ha disposto che il termine di prescrizione relativo ai periodi di contribuzione per l anno 1996, di competenza della Gestione Separata presso l’INPS, e prorogato fino al 31 dicembre 2007.


INCLUSIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE E DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLA CATEGORIA DEI SOGGETTI SOSTITUTI DI IMPOSTA (art. 37, comma 1, DL n. 223/2006)

E’ previsto che sia il curatore fallimentare che il commissario liquidatore sono compresi, in veste di rappresentanti dell’impresa sottoposta a procedure concorsuali, nella categoria di soggetti (sostituti d’imposta) tenuti ad operare all’atto della corresponsione dei redditi di lavoro dipendente e delle altre tipologie reddituali per i quali è prevista la ricorrenza di tale obbligo (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, provvigioni ecc.) una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

In qualità di sostituti di imposta, sia il curatore fallimentare che il commissario liquidatore sono altresì tenuti ad adempiere agli obblighi di:

  • consegna ai percipienti della certificazione unica (modello CUD);
  • presentazione della dichiarazione annuale all’Amministrazione Finanziaria.

MODIFICHE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (art. 37, comma 10, DL n. 223/2006)

Per effetto delle modifiche apportate al Apri in una nuova finestra DPR 22 luglio 1998, n. 322, dal 1° maggio 2007 saranno in vigore nuovi termini di presentazione della certificazione CUD e della dichiarazione del sostituto d’imposta. In particolare:

  1. il modello 770 Semplificato dovrà essere trasmesso in via telematica non più entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo a quello di erogazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati cui si riferisce, bensì entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione dei predetti redditi. Inoltre, pur coincidendo i termini di presentazione, il modello 770 Ordinario non potrà più essere incluso nella dichiarazione unificata (modello UNICO) relativa all’anno solare precedente ed il cui termine di presentazione è stato anch’esso anticipato al 31 marzo di ogni anno rispetto all’attuale data di scadenza del 31 ottobre;
  2. il modello CUD dovrà essere consegnato dal datore di lavoro o sostituto d’imposta al percettore di redditi di lavoro dipendente ed assimilati entro il 28 febbraio, in luogo del 15 marzo, dell’anno successivo a quello di erogazione dei predetti redditi.
Saranno inoltre anticipati dal 15 giugno al 31 maggio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi i termini di presentazione del modello 730 ad un C.A.F.. Il Modello 730 presentato dal lavoratore dovrà essere trasmesso per via telematica all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 luglio anziché entro il 30 settembre di ciascun anno.


RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO E ALTRE INDENNITÀ E SOMME CORRISPOSTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 37, commi 40, 41 e 43, DL n. 223/2006)

Ai fini della riliquidazione da parte degli Uffici finanziari dell’imposta relativa alle indennità di fine rapporto e delle altre indennità e somme soggette a tassazione separata sulla base all’aliquota media dei cinque anni precedenti all’anno rispetto al quale è sorto il diritto alla percezione, tale riliquidazione avverrà iscrivendo a ruolo le maggiori imposte o rimborsando le imposte spettanti entro il 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, in luogo del terzo anno successivo previsto dalle previgenti disposizioni.
È, inoltre, previsto che per il trattamento di fine rapporto nonché per le suddette indennità e somme corrisposte negli anni 2003, 2004 e 2005 l’Amministrazione Finanziaria non procederà né all’iscrizione a ruolo né all’effettuazione di rimborsi se l’imposta risultante a debito o credito dovesse risultare inferiore a € 100,00.


TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO F24 (art. 37, comma 49, DL n. 223/2006)

In materia di versamento delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi mediante il modello di pagamento F24, è stabilito che dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA debbano effettuare tale pagamento esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di intermediari abilitati, attraverso le seguenti modalità:

  1. compilazione via Internet del modello F24, con addebito telematico diretto in conto corrente degli importi dovuti, da parte dei soggetti titolari di conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
  2. conferimento di apposito incarico ad un intermediario abilitato che, tramite il servizio telematico Entratel, effettuerà il versamento telematico delle imposte per conto dei propri clienti (F24 cumulativo), con addebito diretto delle somme dovute sui conti correnti ad essi intestati. L’intermediario abilitato dovrà aderire in via telematica ad apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate e spedire copia cartacea del testo stampato dal sito www.agenziaentrate.it e sottoscritto dall’intermediario medesimo, via fax o per posta, all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione all’accesso al servizio Entratel, unitamente a copia dell’attestazione di adesione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate.
Tali modalità sono già operative per quanto riguarda il versamento delle imposte, mentre con riferimento al pagamento dei contributi e dei premi INAIL si attende l’attivazione delle specifiche procedure da parte degli Istituti competenti.
I contribuenti non titolari di partita IVA potranno, invece, continuare ad optare per l’esecuzione telematica dei versamenti oppure la presentazione del modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.

 
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