lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 21 maggio 2006

VALORI CONTRIBUTIVI PER SPORTIVI PROFESSIONISTI

del dr. Giulio D Imperio componente della direzione scientifica di LavoroPrevidenza.com

VALORI CONTRIBUTIVI PER SPORTIVI PROFESSIONISTI



Stabilite le aliquote contributive per l’anno 2006 per gli sportivi professionisti. Le nuove aliquote tengono conto della variazione dell’1,7% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’Istat. Per l’anno in corso l’aliquota contributiva è pari al 32,70% sia per chi risulta essere iscritto all’Enpals prima o dopo la data del 31 dicembre 1995.


Il massimale annuo della base contributiva e pensionabili per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals doo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni contributive, è pari ad €85.478,00.


Per gli sportivi professionisti che risultano già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per coloro che pur essendosi iscritti successivamente hanno una precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione è pari ad €273,97.


Queste sono le principali novità riportate nel testo della circolare n. 3/2006 dall’ente di previdenza per gli sportivi professionisti.



COME CALCOLARE IL MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA IMPONIBILE


I minimali giornalieri relativi ai salari medi convenzionali sono annualmente sottoposti a rivalutazione, nella stessa misura percentuale delle variazioni relative alle pensioni, ai sensi dell’articolo 19 della L.153 del 30 aprile 1969, rispettando l’andamento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


Per poter effettuare il calcolo dell’importo contributivo è necessario prendere in considerazione l’importo stabilito dalle leggi, regolamenti e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, oppure considerando l’importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali qualora tali importi risultano essere superiori a quelli stabiliti dai contratti.


In base a quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 del D.L. 338/1989 convertito nella L.389/1989 è stato stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera non deve risultare essere inferiore al 9,5% dell’importo relativo al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilito annualmente a partire dal 1° gennaio.



I CONTRIBUTI PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI


L’importo della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati per l’anno 2005 è di 1,7%.


Per quanto attiene gli sportivi professionisti diventa necessario scindere due categorie di soggetti:



- iscritti all’Enpals in data successiva al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie;


- iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e coloro che risultano iscritti successivamente a tale data, ma che sono in possesso di una precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.



Per i primi la circolare Enpals n.3/2006 ha stabilito che il massimale annuo relativo alla base contributiva e pensionabile per l’anno 2006 è stabilito in €85.478,00.


Il contributo di solidarietà, stabilito nella misura di 1,2%, viene calcolato sulla parte di retribuzione annua che eccede l’importo di €85.478,00 fino all’importo di €623.245,93.


La misura percentuale dell’1,2% è suddivisa proporzionalmente al 50% tra datore e lavoro, per cui l’importo percentuale è pari allo 0,6% per entrambi.


L’aliquota aggiuntiva deve essere applicata invece sulla parte retributiva annua che eccede per l’anno 2006 l’importo di €39.297,00 e fino al massimale annuo di retribuzione imponibile di €85.478,00.


Differente è il discorso per gli sportivi professionisti che risultano essere iscritti all’Enpals al 31 dicembre 1995 o che pur essendo iscritti in data successiva hanno una anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.


Per questi soggetti il massimale di retribuzione giornaliera imponibile risulta essere pari ad €273,97.


Anche per queste persone è dovuto il contributo di solidarietà (1,2%) nella stessa misura di chi risulta essere iscritto alla data del 31 dicembre 2005 alla cassa di previdenza dell’Enpals e risultano privi di anzianità contributiva nelle altre gestioni previdenziali.


Tale contributo deve essere calcolato considerando la parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di €273,97 e fino all’importo di €1.997,58.


Per quanto attiene invece l’aliquota aggiuntiva, pari all’1% quella a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2006, l’importo di €125,95 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad €273,97.


Infine l’Enpals ha reso noto che l’aliquota contributiva su cui procedere, per l’anno 2006, al calcolo dei contributi, è pari al 32,70% per entrambe le categorie di sportivi professionisti, ovvero per coloro che risultano essere iscritti sia prima che successivamente alla data del 31 dicembre 1995 alla cassa di previdenza.



GIULIO D’IMPERIO


 
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