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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
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E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
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02/04/2014
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27/11/2013
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25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
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   domenica 14 maggio 2006

GLI ORGANI DI VIGILANZA ED IL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

completo (composto da due parti) del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo

Gli organi di vigilanza ed il lavoro sportivo professionistico


- 1^ parte -


A cura del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo




PREMESSA


Con questo studio, si inizia la disamina della disciplina, dei compiti e dei poteri degli organi di controllo operanti nell’ambito del lavoro sportivo professionistico.


In particolare, con riguardo agli organi del Ministero del Lavoro (Direzioni Regionale e Provinciale del Lavoro) e degli Enti previdenziali (INAIL ed ENPALS), si è deciso di affrontare la problematica anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124, che ha introdotto nell’ordinamento una riforma organica dei servizi di vigilanza in materia di lavoro.


Per quanto riguarda, invece, i compiti della SIAE, si rinvia allo studio dal titolo “I compiti della S.I.A.E. nell’ambito della previdenza degli sportivi professionisti”, già pubblicato in questo sito.



IL DECRETO LEGISLATIVO N.124/2004


Il Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n. 124 (pubblicato in G.U. n.110 del 12 maggio 2004 e rubricato “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.30”) ha introdotto nell ordinamento una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, con particolare riferimento all organizzazione complessiva e al coordinamento dell attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica.


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo della propria nuova Direzione Generale con compiti di direzione e di coordinamento delle attività ispettive (prevista dall art. 2 del D.Lgs. n. 124/2004) e della Commissione centrale di coordinamento dell attività di vigilanza (prevista dall’art.3 del D.lgs n.124/04, di cui è componenti permanenti, tra gli altri, il Direttore generale dell’INPS e dell’INAIL, il Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Presidente del Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro sommerso. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare anche i Direttori degli altri Enti previdenziali, tra cui l’ENPALS), deve assumere e coordinare tutte le necessarie iniziative volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare su tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, anche promuovendo l osservanza complessiva della normativa di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale.


La Direzione Generale, di conseguenza, deve: assumere compiti di direzione delle attività ispettive; fornire direttive operative; svolgere attività di coordinamento nella vigilanza della predetta materia; assicurare l esercizio unitario dell attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali (ivi compresi ENPALS ed INAIL); assicurare l uniformità di comportamento dei relativi organi di vigilanza.



COMPITI DELLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO


Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare sul relativo territorio regionale l attività di vigilanza in materia, individuando linee operative e priorità di azione sulla base delle direttive emanate dalla Direzione Generale, anche conformemente agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento.


I Direttori regionali, nello svolgere tale attività di coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori regionali degli Enti previdenziali e assicurativi – ivi compresi INAIL ed ENPALS (in particolare, l’art.4 d.Lgs. 124/04, sul punto recita “”le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell’INPS e dell’INAIL e degli altri enti previdenziali””), favorendo ogni ulteriore attività di consultazione e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.


Peraltro, il Direttore regionale del lavoro, in base alle indicazioni ricevute dalla Direzione generale, ha la possibilità di convocare la commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza, qualora si renda opportuno coordinare l’attività di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Della Commissione fanno parte – in qualità di membri permanenti – i Direttori regionali di INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate ed il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, mentre possono essere invitati alle riunioni i Direttori regionali degli altri Enti previdenziali (tra cui l’ENPALS).



COMPITI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO


Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di coordinare, nell ambito territoriale di competenza, l attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare l attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione (art.5 D.Lgs. 124/04).


Al fine di garantire una più integrata ed efficace azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evitare duplicità di interventi, deve ravvisarsi, anche a livello provinciale, l opportunità di mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell attività di vigilanza, compresi INAIL ed ENPALS.


In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle DRL e dalle Commissioni regionali, sarà favorita ogni attività di consultazione e di dialogo con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare mediante incontri almeno trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL, nonché degli altri Enti previdenziali (sul punto, l’art.5 del D.lgs n.124/04, così recita: “”la direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL, coordina l’esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tal fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali””).


In ogni caso in cui sia necessario attivare un più stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati nell azione di contrasto al lavoro irregolare, sono convocati i CLES, nella composizione prevista dal D.Lgs. n. 124/2004, che sostituiscono operativamente le commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza. A tal proposito si ritiene opportuno precisare che la partecipazione al CLES del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, del rappresentante degli Uffici locali dell Agenzia delle entrate e del presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare (art.78, comma 4, Legge 448/98), è conseguenza automatica della previsione normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo.


A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale e regionali è riservato alle apposite Commissioni centrale e regionali di coordinamento.
Inoltre i CLES devono redigere un rapporto trimestrale sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti dell attività delle Commissioni per l emersione del lavoro non regolare.


Ogni anno dovrà essere, altresì, redatta una relazione di sintesi sull attività svolta.


Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione Generale per le valutazioni complessive.


Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES potranno articolarsi in sottocommissioni operative che procederanno alla necessaria attività di raccolta dati e alla istruttoria di tali documenti.



PERSONALE ISPETTIVO


Nulla muta rispetto al passato con riferimento all esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonché del personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell ambito dell attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi (funzioni di vigilanza regolamentate dall’art.6 D.Lgs. 124/04).


Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (si ricorda che, ai sensi dell’art.55 Cod.Proc.Pen., “”la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale … Le funzioni … sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria””.L’art.57 c.p.p. stabilisce, tra l’altro, che “”sono altresì ufficiali … di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art.55””). Di conseguenza, ove, in occasione della attività ispettiva, il suddetto personale rilevi la sussistenza di un reato (ai sensi dell’art.330 c.p.p., la polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o trasmesse secondo le disposizioni del codice di procedura penale), lo stesso riferirà – senza ritardo – al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino a quel momento raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.


Peraltro, le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’ENPALS e dell’INAIL (nonché dell’INPS e degli altri Enti previdenziali), per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. Al suddetto personale non compete, però, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Conseguentemente, qualora, in occasione della attività ispettiva, lo stesso dovesse rilevare la sussistenza di un reato perseguibile d ufficio, le comunicazioni di legge andranno effettuate direttamente all Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 331 c.p.p. (La norma stabilisce che “”salvo quanto stabilito dall’art.347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito””).


Vengono evidentemente fatti salvi i poteri di contestazione degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza, indipendentemente dal possesso della qualifica di Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL, nonché degli Enti previdenziali.



COMPETENZE DELLE DIREZIONI DEL LAVORO


Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti (artt. 7 e 8 D.Lgs. 124/04).


In particolare, i compiti attribuiti al personale ispettivo sono di diversa natura.


Prima responsabilità è la vigilanza sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato.


Ancora, gli ispettori sono chiamati a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché a fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti in relazione alle leggi sulla cui applicazione lo stesso deve vigilare.


Altro settore è quello della vigilanza sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle provincie e dai comuni per il personale da essi dipendenti.


Ulteriori compiti consistono nella effettuazione di inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nel compimento delle funzioni demandate da disposizioni legislative, regolamentari o delegate dal Ministro del Welfare.


Al personale delle DPL (si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art.8, comma 5, del D.lgs 124/04, le attività di prevenzione e promozione possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali - ivi compresi ENPALS ed INAIL - nel rispetto delle indicazioni e direttive della Direzione generale) è, inoltre, affidato il compito di svolgere - presso i datori di lavoro - attività di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità legislative e interpretative. Tali iniziative sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i CLES e con le Commissioni Regionali e Provinciali, che ne stabiliscono le modalità di svolgimento.


Le problematiche trattate nel corso di tali attività non possono riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n. 12/1979.


Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza né può svolgere alcuna attività di accertamento.


L attività informativa, promozionale e preventiva del personale ispettivo (di DRL, DPL, ENPALS e INAIL) può essere svolta, altresì, nel corso dell attività ispettiva qualora emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa, “”con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza”” (art.8 D.lgs. n.124/04), in assenza di rilievi sanzionatori di tipo penale o amministrativo.


Anche in queste situazioni, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza).


Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema sarà definito da successivo Decreto Ministeriale, la Direzione Generale e le DRL e DPL e gli Enti previdenziali, anche d intesa tra loro, potranno svolgere attività di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti, datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli stessi, secondo quanto stabilito dal predetto Decreto.


La disciplina così delineata non trova applicazione sino all emanazione del decreto ministeriale che stabilirà lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici.



Gli organi di vigilanza ed il lavoro sportivo professionistico


- 2^ parte -



A cura del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo





ATTIVITA’ DI VIGILANZA: RAZIONALIZZAZIONE E COORDINAMENTO


Nell’ambito della riforma introdotta dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124, il legislatore ha introdotto una serie di disposizioni ed iniziative, finalizzate al raggiungimento di una necessaria e corretta razionalizzazione e coordinamento dell’attività di vigilanza di tutti gli organi ed enti coinvolti.


In particolare, viene istituita, nell ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.


Alla banca dati (che, nella volontà del legislatore, costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro, introdotta dal cd. decreto Biagi) hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276/2003.


In attesa della disciplina relativa alle modalità di attuazione e il funzionamento della banca dati telematica, al fine di evitare duplicazione di interventi ispettivi in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale, tutti gli organi di vigilanza interessati sono stati invitati a provvedere con la massima tempestività a comunicare reciprocamente i nominativi dei datori di lavoro ispezionati, secondo modalità definite sulla base di intese raggiunte a livello regionale o provinciale (in particolare, l’art.10, comma 2 del D.lgs. in esame così recita: “”per evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all’attività di vigilanza in materia di lavoro,previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, dopo le ispezioni stesse””.).


Nell ottica, poi, di un maggior coordinamento e cooperazione nonché di una migliore e più efficiente organizzazione dell’attività ispettiva in ambito regionale, i Direttori delle DRL possono istituire Gruppi di intervento straordinario in ambito regionale, nel rispetto delle direttive della Direzione Generale, d intesa con il Comando Nucleo Carabinieri presso l Ispettorato del lavoro e con le Direzioni regionali di INAIL e INPS. Tali Gruppi di lavoro straordinari, il cui coordinamento è affidato, dal Dirigente o dal responsabile del Settore Ispettivo della DRL, ad uno degli Ispettori del lavoro che lo compongono, hanno il compito di contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.


Sempre nell’ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse e dell’organizzazione dell’attività di vigilanza, il legislatore ha previsto l’introduzione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti, da utilizzarsi a cura di tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, nei cui confronti la direzione generale esercita un’attività di direzione e coordinamento (ivi compresi, quindi, l’ENPALS, l’INAIL e gli altri enti previdenziali).


Nelle more - peraltro - della attuazione del modello unificato di verbale ispettivo, che costituisce uno strumento unitario di rilevazione degli illeciti e che dovrà essere approvato con decreto ministeriale entro il 26 novembre 2005, si sottolinea l assoluta importanza del principio introdotto dal comma 5 dell art. 10 del D.lgs n.124 in esame, secondo cui “”i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati””, con la conseguenza che gli stessi possono essere utilizzati “”per l adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate””.


L utilizzabilità diretta delle acquisizioni effettuate dai vari organi di controllo risulta infatti conforme ai principi di buon andamento ed efficacia della pubblica amministrazione, in quanto rende possibile, ai fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori, l utilizzazione degli elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da altri soggetti purché tali elementi siano contenuti nei verbali di accertamento che, come è noto, godono tutti della medesima fede privilegiata (per tutti, Cass. Sez. Civ. del 11 giugno 2001, n. 7832).



CONCILIAZIONE MONOCRATICA
La conciliazione monocratica (disciplinata dall’art.11 D.lgs n.124/04) rappresenta un istituto di sicuro impatto nell ambito delle competenze delle Direzioni provinciali del lavoro, anche per lo svolgimento della attività ispettiva così come riformata dal D.Lgs. n. 124/2004.


In effetti, tale conciliazione può trovare applicazione proprio in quanto la mera presentazione di una richiesta di intervento o il solo accesso in azienda, con riferimento alla conciliazione contestuale all ispezione, non vincolano l organo ispettivo in quanto non si è ancora proceduto ad alcun accertamento in ordine alla effettiva esistenza o alla veridicità delle situazioni e delle circostanze comunque rappresentate.


D altro lato, la conciliazione monocratica può attivarsi soltanto qualora non emergano evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto in tal caso è necessario procedere all accertamento ispettivo.


La conciliazione può attivarsi anche nelle ipotesi nelle quali il lavoratore non sia un lavoratore subordinato ma sia, invece, titolare di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato.
Nel caso di rapporti certificati non è invece possibile procedere mediante conciliazione monocratica in quanto, in questo caso, chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell articolo 410 c.p.c..



Due sono le forme in cui la conciliazione monocratica può concretamente svilupparsi:















preventiva


a fronte di una richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore o dell organizzazione sindacale che lo rappresenta (pervenuta anche precedentemente al 27 maggio 2004), la DPL territorialmente competente, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, ha la facoltà di procedere alla convocazione degli interessati per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e datore di lavoro quando emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia




contestuale


nel corso dell espletamento di un accesso ispettivo, nell ambito dell attività di vigilanza, il personale ispettivo può procedere a raccogliere il consenso delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione sulle questioni evidenziate dalle quali emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia, dandone notizia alla DPL di appartenenza mediante apposita relazione ai fini dell attivazione della procedura conciliativa



In primo luogo va chiarito che può procedersi alla conciliazione monocratica se le questioni che rilevano attengono a diritti patrimoniali del lavoratore, siano essi, indifferentemente, di origine contrattuale o legale.


La conciliazione monocratica preventiva, peraltro, può avere luogo anche in occasione di richieste di intervento plurime o multiple, vale a dire che coinvolgano più lavoratori, purché le singole posizioni individuali vengano considerate separatamente, ciascuna per la propria specifica.


Ferma restando la discrezionalità del Dirigente della DPL nell individuazione dei singoli soggetti, i "conciliatori monocratici" saranno – di norma - scelti sia tra i funzionari con adeguata e specifica professionalità maturata in tale ambito, sia tra i funzionari in possesso della qualifica ispettiva in quanto idonei a trattare la fattispecie da conciliare nell ottica di un possibile seguito ispettivo.


Quanto alla conciliazione monocratica preventiva si precisa che, valutata dalla DPL la possibilità di esperire la procedura, il funzionario assegnatario provvede a convocare le parti innanzi a sé, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle finalità deflattive dell istituto.


Nella lettera di convocazione, inviata con raccomandata, si provvede ad avvertire le parti circa la possibilità di farsi assistere durante la procedura di conciliazione da propri rappresentanti sindacali, ovvero da consulenti del lavoro o dagli altri professionisti abilitati di cui alla legge n. 12/1979, cui abbiano conferito un mandato specifico.


In caso di accordo, il verbale, sottoscritto dal funzionario, acquisisce piena efficacia ed estingue il procedimento ispettivo, a condizione che il datore di lavoro provveda al pagamento integrale, nel termine stabilito nel verbale di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi determinati sulla base della legislazione vigente ma con riferimento alle somme concordate in sede di conciliazione.


In particolare, s intende evidenziare che il riferimento alle norme vigenti è da intendersi anche con riguardo al rispetto dei minimali contributivi ed assicurativi così come stabiliti dalla legge. Di conseguenza, qualora l accordo in sede conciliativa monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali.


Inoltre, per quanto concerne l ipotesi di una rateazione del debito previdenziale, l effetto estintivo è connesso alla verifica del pagamento delle spettanze retributive al lavoratore e alla comunicazione, da parte degli Istituti competenti, della effettiva ammissione al pagamento rateale del debito con attestazione dell avvenuto versamento della prima rata.


Quanto poi alla conciliazione monocratica contestuale nel corso della attività di vigilanza, si segnala che la procedura può attivarsi nelle ipotesi già evidenziate di questioni riguardanti diritti patrimoniali dei lavoratori, che non presentino profili di rilevanza sanzionatoria di tipo penale, soltanto quando il personale ispettivo (in tale ipotesi la pratica sarà assegnata, per il tentativo di conciliazione, preferibilmente al medesimo funzionario che ha proceduto all ispezione), valutate le circostanze di fatto e di diritto e considerato il comportamento delle parti, verifichi l esistenza dei presupposti per una possibile soluzione conciliativa delle questioni, salvo ovviamente che abbia già acquisito oggettivi, certi e sufficienti elementi di prova delle violazioni amministrative correlate.


La conciliazione contestuale può essere avviata fino alla emanazione di un qualsiasi provvedimento amministrativo sanzionatorio.


Si ritiene di dover precisare, inoltre, che nel caso di assegnazione di una richiesta di intervento non ammessa a conciliazione monocratica preventiva, il personale ispettivo assegnatario della stessa non potrà procedere ad avviare la conciliazione contestuale successivamente all accesso ispettivo.


In entrambe le fattispecie di conciliazione monocratica, l attivazione della procedura interrompe i termini di cui all articolo 14 della legge 689/1981, fino alla conclusione della procedimento conciliativo, vale a dire, in caso di esito positivo, fino al momento del pagamento delle somme al lavoratore e del versamento dei contributi e premi a ENPALS e INAIL, fatto salvo quanto già specificato in materia di rateazione del debito previdenziale.


Il procedimento ispettivo, infatti, si estingue solo con l’effettuazione dei versamenti (in unica soluzione o rateali, con la dimostrazione di averne pagato la prima rata) dei contributi previdenziali ed assistenziali, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché con il pagamento delle somme dovute al lavoratore. Di conseguenza, al fine di verificare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, le DPL trasmetteranno agli enti previdenziali (ENPALS ed INAIL in testa, per la parte che qui interessa) la relativa documentazione di pertinenza.


Si segnala, peraltro, che l accertamento ispettivo prosegue se l accordo non è raggiunto, ovvero se anche una sola delle parti convocate non si sia presentata, o ancora se, nell ipotesi di un attività di vigilanza già avviata, entrambe le parti non acconsentono alla conciliazione (la norma sancisce espressamente che “”nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi””).


Infine, anche in considerazione della peculiare struttura della conciliazione monocratica, in cui rileva la volontà non assistita del lavoratore, contrariamente a tutte le altre forme di conciliazione previste dall ordinamento, il funzionario conciliatore può non procedere a sottoscrivere il verbale di un eventuale accordo manifestato dalle parti, nei soli casi in cui risulti evidente la mancanza di una genuina e libera manifestazione del consenso da parte del lavoratore.



DIFFICA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI


La riforma introdotta dal legislatore consente al personale ispettivo delle DPL di diffidare, “”qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro””, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nei limiti della loro efficacia soggettiva, in applicazione di quanto previsto dall art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 124/2004.


Pertanto, in primo luogo, l organo di vigilanza ha la facoltà di procedere ad impartire una diffida accertativa, valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell indagine e degli elementi obiettivi acquisiti.


A tal proposito, in particolare, va sottolineato che l adozione della diffida accertativa appare possibile anche nell ambito dei rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, almeno in tutte quelle ipotesi in cui l erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell attività.


In particolare, con riguardo alle ipotesi di conciliazione monocratica contestuale in sede ispettiva, l organo di vigilanza potrà procedere a diffidare il datore di lavoro quando avrà acquisito elementi obiettivi, certi e idonei a determinare il calcolo delle spettanze patrimoniali del lavoratore, potendo altrimenti acquisire il consenso delle parti ad una conciliazione monocratica.


In seguito alla diffida, il datore di lavoro può promuovere, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell atto, un tentativo di conciliazione presso la DPL, conciliazione che, in considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell istituto, va effettuata secondo le modalità procedurali previste dall art. 11 del decreto, con la conseguenza che, in caso di accordo risultatne dal apposito verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.2113, commi 1, 2 e 3, codice civile (che così recita: “”le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art.409 del codice di procedura civile, non sono valide. 2. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 3.Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà””). Va peraltro evidenziato che, diversamente da quanto previsto nell ipotesi della conciliazione monocratica, tale procedura non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo.


Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, oppure quando l accordo fra le parti non venga comunque raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo, con apposito provvedimento del Direttore della DPL, il quale deve procedere a verificare la sussistenza dei presupposti e la correttezza del provvedimento di diffida.


Di conseguenza, il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo.


Con riguardo, poi, all eventuale seguito in opposizione, abbiamo visto che la legge riconosce il carattere giuridico di accertamento tecnico alla diffida accertativa. Tale riconoscimento si sostanzia, quindi, in una qualificata ricognizione degli elementi di fatto della fattispecie, da parte di un organismo tecnico competente in materia, che potrebbe consentire all Autorità giudiziaria adita di non procedere ad ulteriori accertamenti tecnici d ufficio in ordine alla quantificazione del credito.


Tuttavia, il datore di lavoro può impugnare la diffida accertativa, validata dal provvedimento autonomo del Direttore della DPL, entro trenta giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato dalle parti sociali, il quale deciderà il ricorso entro novanta giorni dalla presentazione.


Nell’ipotesi in cui si giunga alla conciliazione, la diffida accertativa perde - per così dire - efficacia, con la conseguenza che il credito vantato dal lavoratore sarà pari alla somma concordata in sede conciliativa. Sotto il profilo contributivo e assicurativo, però, i versamenti non possono essere inferiori all importo retributivo previsto dall articolo 1 del D.L. n.338/1989, col pagamento delle eventuali sanzioni civili e degli interessi legali. In ciò, l’istituto si differenzia dalla conciliazione monocratica che non presuppone alcun accertamento da parte dell organo di vigilanza



DIFFIDA
Il personale ispettivo (il potere di diffida non è quindi riconosciuto ai funzionari amministrativi, ma solo agli ispettori. Di conseguenza, come correttamente rilevato da L.PELLICCIA, I chiarimenti dell’INAIL sul decreto legislativo di riforma della vigilanza in materia di lavoro, in Consulenza n.6/05, le violazioni punite con sanzioni amministrative accertate dai primi “”nello svolgimento dell’ordinaria attività esulano quindi dall’ambito di applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria, pur riguardando le stesse inosservanze”), anche dell’Enpals e dell’Inail (l’art. 13 parla espressamente degli “”ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate””), che durante un accertamento constata l inosservanza di norme in materia di lavoro e legislazione sociale per gli inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere “"a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine"”.


La diffida opera dunque quale condizione di procedibilità in ipotesi contestuali di accertamento di illeciti amministrativi e sanabilità delle inadempienze.


In primo luogo sono da ritenersi escluse dall ambito della diffida tutte le violazioni in cui l interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile.


Sono invece da ritenersi sanabili le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l effettuazione dell adempimento (si parla, in questi casi, dei cosiddetti illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).


Appare invece possibile attivare la procedura anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra nella nozione di sanabilità, in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore.


Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione (cosiddetta diffida ora per allora).


Se il datore di lavoro ottempera alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue mediante il pagamento, a titolo di sanzione, di una somma agevolata pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a un quarto dell importo stabilito.


Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l ammontare della somma, determinato ai sensi dell articolo 13 del decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata ai sensi dell articolo 16 della L. n. 689/1981, non è evidentemente conforme alla finalità dell istituto procedere con l atto di diffida.


La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui all art. 14 della legge n. 689/1981, “”fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione””. Di conseguenza, verificata l inottemperanza, l attività ispettiva riprende il suo corso.






 
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