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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 8 maggio 2006

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO? COSTO 27,50 EURO

a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com

Min. Economia: il costo del permesso di soggiorno elettronico



Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con Decreto del 4 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006, ha determinato in 27,50 euro l importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.


L importo sarà dovuto all atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato al Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».


MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE



DECRETO 4 aprile 2006

Determinazione  dell importo  delle  spese  da  porre  a  carico  dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
                      IL MINISTRO DELL ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL INTERNO
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;
  Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  11  e  16  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  recante  il  regolamento  di
attuazione del predetto testo unico;
  Visto  il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino  dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa  per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  2  agosto  2002, n. 59, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 244, del 17 ottobre
2002,  con  la  quale  l Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato a
decorrere  dalla  data  del  17  ottobre 2002 e  stato trasformato in
S.p.a.;
  Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di
controllo  sulla  produzione delle carte valori approvate con decreto
del  Ministro  dell economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell interno emanato, di concerto con
il  Ministro  dell innovazione  e  delle tecnologie, in data 3 agosto
2004  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6
ottobre  2004,  n. 235, concernente le regole tecniche e di sicurezza
relative al permesso ed alle carte di soggiorno;
  Visto  l art.  7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005,
n.  43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del
permesso  di  soggiorno  elettronico  di  cui  al regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
  Visto  l art.  7-vicies quater della medesima legge n. 43/2005 che,
tra l altro:
    pone  a  carico  dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo  pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione e
spedizione  del  documento,  nonche   per  la manutenzione necessaria
all espletamento dei servizi connessi;
    prevede che l importo e le modalita  di riscossione dei documenti
elettronici  sono  determinati  annualmente  con decreti del Ministro
dell economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell interno;
  Vista  la  nota  n.  105817  in data 15 dicembre 2005 del Ministero
dell economia  e  delle  finanze  - Dipartimento dell Amministrazione
generale  del  personale  e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale
per   gli   affari   generali   e   la   qualita    dei   processi  e
dell organizzazione,  con  la  quale  e   stato  comunicato  che, con
verbale  n.  5  del  6  dicembre 2005, punto 7, la Commissione per la
determinazione  dei  prezzi  delle  forniture  eseguite dall Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.a.,  di  cui  al decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del  5  febbraio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  -  serie generale - in data 8 marzo 2001, ha accolto Euro
22,50  (IVA  esclusa)  il  prezzo  unitario,  pari ad Euro 27,00 (IVA
compresa),  del  permesso  di  soggiorno elettronico e della carta di
soggiorno  elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e
per  la  fornitura  delle  infrastrutture  e  dei servizi per la loro
personalizzazione  e  diffusione  sull intero  territorio nazionale e
delle  relative  attrezzature  hardware  e software necessarie per le
relative postazioni di rilascio e controllo;
  Ritenuto  di  avvalersi  di  un  sistema  integrato  di riscossione
dell importo  per  il  rilascio del permesso di soggiorno elettronico
che:
    utilizzi  il  servizio  dei  c/c  postali  della  Societa   Poste
italiane - S.p.a., nella massima sicurezza;
    consenta   il  controllo  telematico  dei  pagamenti  effettuati,
unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione;
    agevoli  il  pagamento attraverso specifico bollettino e mediante
altre modalita , inclusa quella on-line;
  Considerato  che  dovra   stipularsi apposita convenzione con Poste
italiane che disciplini l erogazione dei servizi del predetto sistema
integrato  e  che tali servizi saranno compensati con un importo pari
ad  Euro  0,50  aggiuntivo  rispetto  alla  tassa  ordinaria  per  il
pagamento del bollettino;
  Visto  che,  in  attuazione dell art. 7-vicies quater, sesto comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e  escluso qualsiasi onere a carico
della  finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste
italiane  dovranno  fornire  in  base alla menzionata convenzione non
dovra  gravare sull erario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l anno  2006,  e   determinato  in Euro 27,50 (ventisette/50),
comprensivo di IVA (20%), l importo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
 
      
                               Art. 2.
  L importo  di cui al precedente articolo e  riscosso all atto della
presentazione  della richiesta del permesso di soggiorno elettronico,
mediante  versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato
al Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro,
con  causale  «importo  per  il  rilascio  del  permesso di soggiorno
elettronico».
 
      
                               Art. 3.
  Il  presente decreto sara  registrato a norma di legge e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 4 aprile 2006
                      Il Ministro dell economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
                      Il Ministro dell interno
                               Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 347
 
      






































 
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