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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 6 maggio 2006

GLI ORGANI DI VIGILANZA ED IL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO - 1^ parte -

- 1^ parte - dell approfondimento a cura del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo di LavoroPrevidenza.com

SABATO PROSSIMO LA SECONDA ED ULTIMA PARTE DELL ULTIMA FATICA


del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo



Gli organi di vigilanza ed il lavoro sportivo professionistico


- 1^ parte -



A cura del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi – coordinatori della sezione Lavoro Sportivo




PREMESSA


Con questo studio, si inizia la disamina della disciplina, dei compiti e dei poteri degli organi di controllo operanti nell’ambito del lavoro sportivo professionistico.


In particolare, con riguardo agli organi del Ministero del Lavoro (Direzioni Regionale e Provinciale del Lavoro) e degli Enti previdenziali (INAIL ed ENPALS), si è deciso di affrontare la problematica anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124, che ha introdotto nell’ordinamento una riforma organica dei servizi di vigilanza in materia di lavoro.


Per quanto riguarda, invece, i compiti della SIAE, si rinvia allo studio dal titolo “I compiti della S.I.A.E. nell’ambito della previdenza degli sportivi professionisti”, già pubblicato in questo sito.



IL DECRETO LEGISLATIVO N.124/2004


Il Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n. 124 (pubblicato in G.U. n.110 del 12 maggio 2004 e rubricato “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.30”) ha introdotto nell ordinamento una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, con particolare riferimento all organizzazione complessiva e al coordinamento dell attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica.


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo della propria nuova Direzione Generale con compiti di direzione e di coordinamento delle attività ispettive (prevista dall art. 2 del D.Lgs. n. 124/2004) e della Commissione centrale di coordinamento dell attività di vigilanza (prevista dall’art.3 del D.lgs n.124/04, di cui è componenti permanenti, tra gli altri, il Direttore generale dell’INPS e dell’INAIL, il Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Presidente del Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro sommerso. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare anche i Direttori degli altri Enti previdenziali, tra cui l’ENPALS), deve assumere e coordinare tutte le necessarie iniziative volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare su tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, anche promuovendo l osservanza complessiva della normativa di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale.


La Direzione Generale, di conseguenza, deve: assumere compiti di direzione delle attività ispettive; fornire direttive operative; svolgere attività di coordinamento nella vigilanza della predetta materia; assicurare l esercizio unitario dell attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali (ivi compresi ENPALS ed INAIL); assicurare l uniformità di comportamento dei relativi organi di vigilanza.



COMPITI DELLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO


Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare sul relativo territorio regionale l attività di vigilanza in materia, individuando linee operative e priorità di azione sulla base delle direttive emanate dalla Direzione Generale, anche conformemente agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento.


I Direttori regionali, nello svolgere tale attività di coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori regionali degli Enti previdenziali e assicurativi – ivi compresi INAIL ed ENPALS (in particolare, l’art.4 d.Lgs. 124/04, sul punto recita “”le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell’INPS e dell’INAIL e degli altri enti previdenziali””), favorendo ogni ulteriore attività di consultazione e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.


Peraltro, il Direttore regionale del lavoro, in base alle indicazioni ricevute dalla Direzione generale, ha la possibilità di convocare la commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza, qualora si renda opportuno coordinare l’attività di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Della Commissione fanno parte – in qualità di membri permanenti – i Direttori regionali di INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate ed il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, mentre possono essere invitati alle riunioni i Direttori regionali degli altri Enti previdenziali (tra cui l’ENPALS).



COMPITI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO


Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di coordinare, nell ambito territoriale di competenza, l attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare l attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione (art.5 D.Lgs. 124/04).


Al fine di garantire una più integrata ed efficace azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evitare duplicità di interventi, deve ravvisarsi, anche a livello provinciale, l opportunità di mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell attività di vigilanza, compresi INAIL ed ENPALS.


In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle DRL e dalle Commissioni regionali, sarà favorita ogni attività di consultazione e di dialogo con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare mediante incontri almeno trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL, nonché degli altri Enti previdenziali (sul punto, l’art.5 del D.lgs n.124/04, così recita: “”la direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL, coordina l’esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tal fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali””).


In ogni caso in cui sia necessario attivare un più stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati nell azione di contrasto al lavoro irregolare, sono convocati i CLES, nella composizione prevista dal D.Lgs. n. 124/2004, che sostituiscono operativamente le commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza. A tal proposito si ritiene opportuno precisare che la partecipazione al CLES del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, del rappresentante degli Uffici locali dell Agenzia delle entrate e del presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare (art.78, comma 4, Legge 448/98), è conseguenza automatica della previsione normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo.


A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale e regionali è riservato alle apposite Commissioni centrale e regionali di coordinamento.
Inoltre i CLES devono redigere un rapporto trimestrale sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti dell attività delle Commissioni per l emersione del lavoro non regolare.


Ogni anno dovrà essere, altresì, redatta una relazione di sintesi sull attività svolta.


Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione Generale per le valutazioni complessive.


Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES potranno articolarsi in sottocommissioni operative che procederanno alla necessaria attività di raccolta dati e alla istruttoria di tali documenti.



PERSONALE ISPETTIVO


Nulla muta rispetto al passato con riferimento all esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonché del personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell ambito dell attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi (funzioni di vigilanza regolamentate dall’art.6 D.Lgs. 124/04).


Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (si ricorda che, ai sensi dell’art.55 Cod.Proc.Pen., “”la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale … Le funzioni … sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria””.L’art.57 c.p.p. stabilisce, tra l’altro, che “”sono altresì ufficiali … di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art.55””). Di conseguenza, ove, in occasione della attività ispettiva, il suddetto personale rilevi la sussistenza di un reato (ai sensi dell’art.330 c.p.p., la polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o trasmesse secondo le disposizioni del codice di procedura penale), lo stesso riferirà – senza ritardo – al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino a quel momento raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.


Peraltro, le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’ENPALS e dell’INAIL (nonché dell’INPS e degli altri Enti previdenziali), per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. Al suddetto personale non compete, però, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Conseguentemente, qualora, in occasione della attività ispettiva, lo stesso dovesse rilevare la sussistenza di un reato perseguibile d ufficio, le comunicazioni di legge andranno effettuate direttamente all Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 331 c.p.p. (La norma stabilisce che “”salvo quanto stabilito dall’art.347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito””).


Vengono evidentemente fatti salvi i poteri di contestazione degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza, indipendentemente dal possesso della qualifica di Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL, nonché degli Enti previdenziali.



COMPETENZE DELLE DIREZIONI DEL LAVORO


Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti (artt. 7 e 8 D.Lgs. 124/04).


In particolare, i compiti attribuiti al personale ispettivo sono di diversa natura.


Prima responsabilità è la vigilanza sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato.


Ancora, gli ispettori sono chiamati a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché a fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti in relazione alle leggi sulla cui applicazione lo stesso deve vigilare.


Altro settore è quello della vigilanza sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle provincie e dai comuni per il personale da essi dipendenti.


Ulteriori compiti consistono nella effettuazione di inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nel compimento delle funzioni demandate da disposizioni legislative, regolamentari o delegate dal Ministro del Welfare.


Al personale delle DPL (si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art.8, comma 5, del D.lgs 124/04, le attività di prevenzione e promozione possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali - ivi compresi ENPALS ed INAIL - nel rispetto delle indicazioni e direttive della Direzione generale) è, inoltre, affidato il compito di svolgere - presso i datori di lavoro - attività di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità legislative e interpretative. Tali iniziative sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i CLES e con le Commissioni Regionali e Provinciali, che ne stabiliscono le modalità di svolgimento.


Le problematiche trattate nel corso di tali attività non possono riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n. 12/1979.


Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza né può svolgere alcuna attività di accertamento.


L attività informativa, promozionale e preventiva del personale ispettivo (di DRL, DPL, ENPALS e INAIL) può essere svolta, altresì, nel corso dell attività ispettiva qualora emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa, “”con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza”” (art.8 D.lgs. n.124/04), in assenza di rilievi sanzionatori di tipo penale o amministrativo.


Anche in queste situazioni, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza).


Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema sarà definito da successivo Decreto Ministeriale, la Direzione Generale e le DRL e DPL e gli Enti previdenziali, anche d intesa tra loro, potranno svolgere attività di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti, datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli stessi, secondo quanto stabilito dal predetto Decreto.


La disciplina così delineata non trova applicazione sino all emanazione del decreto ministeriale che stabilirà lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici.




 
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