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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 6 maggio 2006
RINNOVATO CCNL SETTORE SPORT FITNESS E BENESSERE del dr. Giulio D Imperio - componente del comitato scientifico di LavoroPrevidenza.com RINNOVATO CCNL SETTORE SPORT FITNESS E BENESSERE Siglata l’ipotesi di accordo per il Ccnl per il settore sport, fitness e benessere. Regolamentato l’apprendistato professionalizzante applicabile ai lavoratori inquadrati dal I° al VI° livello e per tutte le mansioni. Introdotta anche la regolamentazione del contratto di inserimento. Inserite quattro nuove figure: due al I° livello (responsabile di settore e/o area e superinterder) e due una al quarto (addetta al punto ristoro e promoter). Massima flessibilità dell’orario di lavoro, per cui l’azienda può porre in essere orari di lavoro differenti rispetto a quelli all’articolazione prescelta, per cui se l’orario di lavoro risulterà maggiore rispetto a quello stabilito si avrà un conseguente aumento dei permessi. Prevista una tantum per il personale che risulta in forza alla data del 26 febbraio 2006 (data rinnovo) compresi gli apprendisti e gli assunti con contratto di inserimento. L’importo previsto è pari ad €300 medi lordi per il IV livello riparametrato per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti e verrà erogato in tre tranche con le retribuzioni di maggio ed ottobre 2006 e gennaio 2007. La cessione o la trasformazione dell’azienda lascia intatti i diritti dei lavoratori, compresi i crediti vantati al momento del trasferimento per i quali rispondono in solido il cedente ed il cessionario. Queste sono le novità che emergono dall’ipotesi di accordo siglata il 24 febbraio 2006 per i dipendenti del settore sport, fitness e benessere, assunti successivamente alla data del 30 giugno 1992, ed avente validità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2007. LE NUOVE FIGURE Nell’ottica di una gestione del personale più dinamica e flessibile si è voluto tenere conto anche delle figure nuove che in questo settore si sono sviluppate in questi anni. Pertanto nella classificazione del personale la prima modifica rispetto alla precedente classificazione la si avuta modificando la figura di responsabile sportivo-tecnico specialistico in responsabile tecnico-specialistico e/o di area. Questa figura si caratterizza per la autonomia decisionale riguardo alle direttive impartite dall’imprenditore o dai quadri dirigenziali. Un’altra nuova figura è il superinterder con cui si vuole individuare una persona in possesso del diploma rilasciato dalla federazione del golf, e che è responsabile del campo oltre che delle strategie che l’azienda intende sviluppare. Due nuove figure ormai quasi sempre presenti in aziende a cui il contratto è applicabile sono l’addetto al punto ristoro e le promoter. L’APPRENDISTATO PROFESISONALIZZANTE Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere applicato a coloro che hanno una età compresa tra diciotto e ventinove anni di età e trova applicazione per i lavoratori inquadrati dal I° al VI° livello. E’ stato comunque previsto dalle parti firmatarie del contratto che per coloro che hanno una età inferiore a diciotto anni relativamente all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art.48 decreto legislativo 276/2003) dovranno essere applicate le stesse regole previste per il contratto di apprendistato professionalizzante. Il periodo di prova può essere concordato in un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il livello corrispondente a quello relativo alle mansioni svolte dall’apprendista. Il periodo di apprendistato svolto presso un altra azienda non va perso quando il lavoratore viene assunto come apprendista presso una nuova azienda, purchè le mansioni ricoperte in entrambe le aziende sono le stesse ed il periodo di interruzione tra l’interruzione del rapporto e l’inizio di uno nuovo non risulti superiore a dodici mesi. E’ stato anche stabilito che il periodo di apprendistato svolto nell’ambito del diritto dovere di istruzione e formazione verrà comunque considerato nel caso di contratto di apprendistato professionalizzante. Interessante risulta la regolamentazione del periodo di malattia da un punto di vista economico per il lavoratore, che deve essere applicata dopo essere trascorsi tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. Per i primi tre giorni di malattia e per l’intero periodo del ricovero ospedaliero, nei limiti previsti per il periodo di comporto, al lavoratore spetta una indennità pari al 60% della retribuzione lorda spettante al lavoratore nel caso di normale rapporto di lavoro. L’apprendista professionalizzante verrà inquadrato in maniera differente a seconda dei periodi tre periodi in cui il contratto viene ad essere suddiviso: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli inferiore; - nel secondo periodo: un livello inferiore; - nel terzo e ultimo periodo: stesso livello per il quale si sta compiendo il tirocinio. Per gli apprendisti invece che sono inquadrati al VI° livello la retribuzione durante il primo periodo di apprendistato professionalizzante è del settimo livello per il primo periodo e del sesto per il secondo. I periodi relativi all’ apprendistato professionalizzante sono stati così suddivisi: - I° e II° livello hanno una durata complessiva di 54 mesi di cui 20 mesi nei primi due periodi e 14 nel terzo; - III° livello 48 mesi complessivi di cui 20 nei primi due periodi ed 8 nel terzo periodo; - IV° e V° livello hanno una durata complessiva di 42 mesi di cui 15 nei primi due periodi e 12 nell’ultimo; - VI° livello 24 complessivi suddivisi equamente (12 mesi) soltanto nei primi due periodi. Infine è stato stabilito che è possibile assumere con un contratto di apprendistato quando sono stati mantenuti in servizio almeno il 50% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Tale disposizione non deve essere considerata quando nei ventiquattro mesi precedenti è scaduto un solo contratto di apprendistato. L’UNA TANTUM E’ stato previsto che a tutti i dipendenti compresi gli apprendisti e coloro che sono assunti con contratto di inserimento debba essere elargito un importo come una tantum per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2005. L’importo da elargire è pari ad €300 lordi per il quarto livello che dovrà essere riparametrato sia per i lavoratori qualificati che per gli apprendisti in base a quanto previsto dall’articolo 34 del contratto collettivo nazionale del 24 aprile 2002. A chi ha una anzianità inferiore a ventiquattro mesi gli importi verranno erogati pro quota considerando il periodo di lavoro effettivamente svolto nel periodo interessato dall’una tantum, così come nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro. L’importo verrà elargito nel seguente modo: - €100 con la retribuzione di maggio 2006; - €100 con la retribuzione di ottobre 2006; - €100 con la retribuzione di gennaio 2007. Usufruiranno degli importi una tantum anche coloro che usufruiscono della cigs e della riduzione dell’orario di lavoro a seguito dei contratti di solidarietà. LA FLESSIBILIZZAZIONE DEL LAVORO E’ stato stabilito che per venire incontro alle esigenze di lavoro dell’azienda è possibile variare l’orario di lavoro rispetto all’articolazione prescelta, superando in alcuni periodi dell’anno per non più di venti settimane il limite delle 48 ore settimanali. Il numero maggiore di ore lavorate non verrà retribuito come lavoro straordinario, ma verrà compensato con un numero minore di ore di lavoro in periodi di minore intensità dello stesso di comune accordo tra lavoratore e datore. I permessi dovuti ad un lavoratore che supera l’orario di lavoro fino a sedici settimane verranno incrementati, per anno di riferimento, di mezz’ora per ogni settimana di superamento dell’orario normale. Superate le sedici settimane il numero dei permessi retribuiti annuali saranno incrementati di una ora per ogni settimana di superamento dell’orario normale. GIULIO D’IMPERIO |
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