lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 24 aprile 2006

SCADE il 2 MAGGIO IL TERMINE PER LA CONSEGNA DEL MODELLO 730 AL PROPRIO DATORE DI LAVORO


Scadenza


Presentazione al proprio datore di lavoro o al proprio ente pensionistico del Mod. 730, della busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’Irpef e il Mod. 730-1bis per la scelta della destinazione del cinque per mille dell’Irpef.


Il termine per la presentazione originario del 30 aprile è spostato al 2 maggio (in quanto il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo).


Soggetti interessati


Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2006 sono:



  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Possono presentare il Mod. 730 al datore di lavoro anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, purché il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2006.


Soggetti esclusi


Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2006 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2005 hanno posseduto:



  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:



  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nel 2005 e/o nel 2006;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nel 2006 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Quali redditi vanno indicati


Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2005:



  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Modalità operative


I soggetti interessati qualora abbiano scelto di farsi assistere dal proprio datore di lavoro o dal proprio ente pensionistico (sempre che questi ultimi abbiano comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) devono presentare ad essi i modelli 730, 730/1 e 730/1bis redatti su appositi stampati conformi a quelli approvati con apposito provvedimento e disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.


I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.


Nel modello 730 devono essere indicati oltre a tutti gli elementi necessari per la determinazione dei redditi anche tutti gli altri elementi necessari per la liquidazione delle imposte.


Oltre al modello 730 il contribuente deve presentare anche la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef e il Mod. 730-1bis, concernente la scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef.


A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.


Il contribuente deve inoltre apporre la propria firma sui lembi di chiusura.


Le schede vanno consegnate anche se non è espressa alcuna scelta.


In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille e quelle per la destinazione del cinque per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.


Al proprio datore di lavoro o ente pensionistico non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.


Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione presentata nel 2006, fino al 31 dicembre 2010.


Il datore di lavoro o l’ente pensionistico rilascia la ricevuta (utilizzando il Modello 730-2) dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta.


Si ricorda, infine, che il datore di lavoro o l’ente pensionistico, entro il 15 giugno 2006, deve:



  • controllare la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti;
  • effettuare il calcolo delle imposte;
  • consegnare al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.


 
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