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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 23 marzo 2006
ANCHE IL TOSSICODIPENDENTE HA DIRITTO ALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Articolo dell Avv. Mario Pavone (Avvocato del Foro di Brindisi - Patrocinante in Cassazione - Presidente ANIMI - Responsabile della sezione "Lavoro & Immigrazione" della Rivista telematica LavoroPrevidenza.com ANCHE IL TOSSICODIPENDENTE HA DIRITTO ALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di Mario Pavone** *** La legge n° 6 del 9 gennaio 2004, emanata a conclusione dell’Anno Europeo per le persone disabili, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno in applicazione del principio ispiratore della nuova normativa laddove enuncia che "La legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente,” L amministrazione di sostegno è un istituto evoluto e duttile, immaginato per fornire aiuto a chiunque si trovi in difficoltà nell’esercizio dei propri diritti. Sino alla promulgazione della Legge 6/2004, infatti, per affrontare le primarie necessità di vita di un anziano colpito da ictus o affetto da morbo di Alzheimer, di un tossicodipendente o di un alcolizzato, di un portatore di handicap sensoriale, di una persona immobilizzata o di un malato terminale, l’ordinamento non prevedeva alcuno strumento giuridico efficace ed al contempo flessibile La legge,modificando il titolo XII del codice civile ed introducendo una graduazione degli strumenti giuridici di tutela delle persone disabili ed un sistema più flessibile di riduzione della capacità d’ agire, si è proposta l’ obiettivo di aggirare gli inconvenienti, tuttora contenuti nella disciplina vigente a tutela delle persone incapaci di agire, e cioè l’interdizione e l’ inabilitazione spesso sproporzionati rispetto alle reali necessità di protezione del soggetto e con il limite evidente di non tenere in alcun conto il vasto spettro di casi di persone disabili che non presentano un livello di compromissione così severo come quello prescritto dall’art. 414 c. c.:” l’infermità deve essere tale da rendere la persona “incapace di provvedere ai propri interessi”. La maggior parte delle persone disabili, infatti, non versa in condizioni così gravi e comunque non in modo permanente. Con l’introduzione dell’ “amministrazione di sostegno” è stato apportato un efficace rimedio a questi inconvenienti, ribaltando la direzione della tutela il cui oggetto primario non è più il patrimonio ma i bisogni e le necessità della persona disabile che riacquistano centralità, aprendo il campo alla tutela non solo degli infermi di mente ma di chiunque si trovi in una situazione momentanea di difficoltà nell’esercizio dei suoi diritti (art. 1; art. 404 c.c.): alcolisti; tossicodipendenti; disabili sensoriali, soggetti colpiti da ictus,etc (2). L amministratore di sostegno,i base alla nuova legge, interviene in qualità di rappresentante negli atti giuridici di straordinaria amministrazione (es. compravendita immobili) o si affianca al beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione (es. locazioni), seguendo le prescrizioni del Giudice indicate nel decreto di nomina. L’ufficio di amministratore di sostegno, in ogni caso, non estingue la capacità del beneficiario di compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (per esempio: acquistare beni di uso personale, come cibo e vestiti, riscuotere la pensione,etc.). L istituto in parola,così come delineato dal Legislatore, rappresenta, dunque, una forma di protezione più riguardosa della dignità della persona in difficoltà rispetto all antiquato e rigido strumento dell’interdizione (3). Va segnalato, ancora, che i poteri dell amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di stato civile al fine di garantire una più intensa tutela non solo della persona disagiata ma anche dei terzi. In tale ottica assume rilievo una importante decisione del Tribunale di Modena (4), che ha riconosciuto che anche la tossicodipendenza è una forma di disabilità che comporta la mancata possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi ed ha disposto la nomina di un amministratore di sostegno, al quale può essere altresì demandato l’incarico di reperire al beneficiario un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla sua professionalità. Due nonni di una ragazza tossicodipendente, rimasta orfana e madre di due figli, hanno promosso ricorso al fine di chiedere un amministratore di sostegno per questa ragazza. Nella specie,i due anziani nonni avevano richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la propria nipote trentaseienne, tossicodipendente, lavoratrice part-time dal modestissimo stipendio e madre di due figli minori, nonché nuda proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare che la stessa aveva ereditato dai genitori, entrambi recentemente scomparsi I ricorrenti,dopo aver chiarito che la nipote era divorziata con due figli rispettivamente di sedici e dodici anni affidati al padre e con lo stesso conviventi,hanno motivato la propria richiesta a causa del comportamento della nipote e del suo stile di vita precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe fallito per la coltivazione di relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili e talora occasionali ed a causa dell’uso abituale di sostanze stupefacenti. Su queste basi e sottolineato che l’improvvisa morte di entrambi i genitori della stessa avrebbe fatto venire improvvisamente e traumaticamente meno il pur fragile equilibrio di una situazione peraltro strutturalmente instabile e pregiudicata, i ricorrenti hanno portato all’attenzione del Giudice Tutelare l’assunto stato di impossibilità parziale, ma attualmente stabile, della persona di provvedere ai propri interessi e, per l’effetto, la necessità di suo sostegno per affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti essenziali per il suo equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un patrimonio destinato ad un significativo rilievo anche per la vita dei due figli minori della persona. Di qui le istanze dei ricorrenti di utilizzazione del nuovo strumento offerto dall’ordinamento per l’assunzione di ogni e più opportuna iniziativa per la tutela della salute della persona e delle sue esigenze nonché per la miglior gestione del patrimonio ereditato in virtù di una successione legittima che non ha visto, ad oggi, l’attuazione di alcun incombente da parte dell’interessata. Il Tribunale, rilevato che, a seguito dell’ esame della beneficiaria del provvedimento, è emerso che la stessa, pur apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle motivate e con statate, anomalie comportamentali patologiche,in uno stato di difficoltà grave e concreta, di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa ha ravvisato i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso e per la nomina di un amministratore di sostegno con obbligatoria assistenza di essa (la situa zione attuale esclude l’attribuzione di funzioni sostitutive) nel compimento degli atti di individuati nella parte dispositiva del provvedimento stesso. A conforto della decisione, il Giudice modenese ha ritenuto che l’applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004 fosse, più che opportuna, indispensabile per sostenere una persona che probabili debolezze caratteriali, presumibili errori nelle scelte di vita e, forse, sfortunati incontri hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso arduo dalla attuale tossicodipendenza Inoltre, Il valente Magistrato ha affermato che la nomina di un amministratore di sostegno, fosse individuabile, necessariamente e a fronte della palese inesistenza di parenti idonei (troppo anziani i ricorrenti e non affidabile il compagno attuale della beneficiaria),nella figura di un professionista di fiducia del Giudice Tutelare al fine di predisporre e realizzare un progetto di sostegno a tutela della salute e degli interessi esistenziali della persona, prima ancora che del suo patrimonio (per certo non insignificante) e della tranquillità economica di un percorso vita che è, allo stato, di prevedibile lunga durata. In base alla decisione,quindi,una spiccata propensione per il consumo di sostanze stupefacenti può costituire,pertanto,una disabilità tale da escludere una equilibrata possibilità di attendere autonoma mente ai propri interessi con conseguente opportunità della nomina di un amministratore di sostegno, al quale può essere altresì demandato l’incarico di reperire un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla professionalità del beneficiario Ostuni,Marzo 2006 ** Avvocato in Brindisi Patrocinante in Cassazione NOTE (1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004 (2)v. Altieri,Dall’inabilitazione all’amministratore si sostegno,in studioreginaaltieri.it (3)v.Grillo in “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 28 dicembre 2004 (4)v. in calce Decreto del 08.02.2006,pubblicato da Anna T.Paciotti in studiolegalelaw.it Tribunale di Modena – sezione civile –decreto depositato l’8 febbraio 2006 Premesso (a) Con ricorso depositato in data 28/12/2005, [omissis] e [omissis] hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno alla nipote [beneficiaria] precisando trattarsi dell’unica figlia trentaseienne del proprio figlio [omissis] e di [omissis], deceduti entrambi recentemente ([omissis] il 4 dicembre 2005 e [omissis] l’8 novembre 2005) lasciando [beneficiaria] unica erede della nuda proprietà di cinque appartamenti in [omissis] (dei quali usufruttuari essi nonni ricorrenti), di una polizza nominativa di € 30.000,00 circa, di una autovettura Opel e, infine e presumibilmente di denaro e (forse anche di) titoli presso la Banca Popolare di Verona. (b) I ricorrenti dopo aver chiarito che la nipote è stata moglie, oggi divorziata, di [omissis] e che ha due figli, [figlio] e [figlio] rispettivamente di sedici e dodici anni affidati al padre e con lo stesso conviventi, hanno argomentato le proprie iniziative col comportamento della nipote e del suo stile di vita precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe fallito per la coltivazione di relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili; che più volte instaurò relazioni talora occasionali e, talvolta di lunga convivenza; che da tempo fa uso abituale di sostanze stupefacenti; che è stata sovente coinvolta in (ma anche artefice di) episodi con rilevanza penale con vasta eco nella stampa locale. (c) Su queste basi e sottolineato che l’improvvisa morte di entrambi i genitori di [beneficiaria] avrebbe fatto venire improvvisamente e traumaticamente meno il pur fragile equilibrio di una situazione peraltro strutturalmente instabile e pregiudicata, i ricorrenti hanno portato all’attenzione di questo Giudice Tutelare l’assunto stato di impossibilità parziale, ma attualmente stabile, della persona di provvedere ai propri interessi e, per l’effetto, la necessità di suo sostegno per affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti essenziali per il suo equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un patrimonio destinato ad un significativo rilievo anche per la vita dei due figli minori della persona. (d) Di qui le istanze dei ricorrenti di utilizzazione del nuovo strumento offerto dall’ordinamento per l’assunzione di ogni e più opportuna iniziativa per la tutela della salute della persona e delle sue esigenze nonché per la miglior gestione del patrimonio ereditato in virtù di una successione legittima che non ha visto, ad oggi, l’attuazione di alcun incombente da parte dell’interessata. Osservato (a) In sede di esame della beneficiaria, effettuato da questo Giudice in data 2 febbraio 2006 è emerso che la stessa, pur apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle sovraricordate, e constatate, patologiche anomalie comportamentali, in uno stato di difficoltà grave e concreta, di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa. (b) Vanno perciò ravvisati, nella fattispecie, allo stato e con riserva di ogni diversa e futura regolamentazione rapportata alle eventuali variazioni della situazione di disabilità oggi appurata, i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire dell’interessata, giustificano che le si nomini un amministratore di sostegno con obbligatoria assistenza di essa (la situazione attuale esclude l’attribuzione di funzioni sostitutive) nel compimento degli atti di cui alla parte dispositiva. Considerato (a) Sempre, in data 2 febbraio 2006 sono stati sentiti i ricorrenti che hanno ribadito le istanze proposte col ricorso nonché [omissis], marito divorziato di E.A. che ha confermato quanto esposto nella memoria con cui si è costituito nel procedimento e, cioè, il suo pieno assenso al procedimento stesso e l’opportunità della nomina come amministratore di persona terza dovendosi ritenere inidoneo, a suo avviso, l’attuale compagno della beneficiaria [omissis]. (b) [beneficiaria] ha espresso cosciente adesione alla attivazione dell’istituto manifestando in modo sincero la propria disponibilità a fruire di un concreto ed utile sostegno nell’affrontare i propri problemi di salute, esistenza e patrimonio. (c) A fronte della specifica fattispecie questo Giudice Tutelare ritiene che l’applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004 sia, più che opportuna, indispensabile per sostenere una persona che probabili debolezze caratteriali, presumibili errori nelle scelte di vita e, forse, sfortunati incontri hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso arduo dalla attuale tossicodipendenza. (d) La nomina di un amministratore di sostegno, individuabile, necessariamente e a fronte della palese inesistenza di parenti idonei (troppo anziani i ricorrenti e non affidabile il compagno attuale della beneficiaria) , nella figura di un professionista di fiducia di questo Giudice Tutelare potrà ragionevolmente consentire il confezionamento e la realizzazione di un progetto di sostegno a tutela della salute e degli interessi esistenziali della persona, prima ancora che del suo patrimonio (per certo non insignificante) e della tranquillità economica di un percorso vita che è, allo stato, di prevedibile lunga durata. Disposto (a) Non senza trascurare la circostanza che [beneficiaria] ha due figli ancor oggi minori che hanno titolo, per la garanzia del proprio benessere futuro e delle proprie potenzialità di vita, che il consistente patrimonio materno, pur primariamente funzionale alle esigenze della titolare, non venga irragionevolmente dilapidato, il progetto di sostegno cui si accennava deve strutturarsi nell’articolazione per cui l’amministratore dovrà: (1) assistere la beneficiaria in ogni iniziativa che sia funzionale alla cura e alla tutela della salute della stessa; (2) previa verifica, di natura e caratteristiche dell’attività di lavoro attualmente svolta (ha riferito l’Attolini di prestare attività par-time alle dipendenze della [omissis] di Carpi per uno stipendio mensile di € 250,00) assistere la beneficiaria per il rispetto di ogni suo diritto come lavoratrice e attivarsi, se del caso, per reperire un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla professionalità e comunque alle caratteristiche di essa; (3) assistere obbligatoriamente la persona in ogni atto di carattere economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione che dovrà essere autorizzato, sempre e comunque, da questo Giudice Tutelare; (4) assistere, ancora, la beneficiaria in tutti gli atti di ordinaria gestione e amministrazione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare della stessa. (b) Per il che l’amministratore sarà tenuto a: (1) inventariare i beni tutti (mobili e immobili) destinati a pervenire alla beneficiaria per successione dai genitori; (2) porre in essere ogni incombente relativo alla accettazione della eredità pervenuta alla beneficiaria dai propri genitori eseguendo ogni attività conseguente e/o connessa all’accettazione; (3) aprire quindi un conto corrente intestato alla beneficiaria e gestibile solo con firma congiunta della stessa e dell’amministratore su cui dovrà essere depositata ogni provvista e/o rendita della prima; (4) effettuare analoghe operazioni (e con gli stessi limiti) quanto agli eventuali titoli che pervenissero alla beneficiaria per successione dai genitori; (5) valutare e, quindi prospettare motivatamente al Giudice Tutelare quale possa essere l’importo liquido da lasciare mensilmente nella libera disponibilità della beneficiaria per le proprie esigenze di vita corrente; (6) vendere, previo deposito di perizia di stima e a seguito di accettazione dell’eredità, l’autovettura di proprietà del padre defunto della beneficiaria. (c) In vista delle finalità che la qualificano, l’incarico va attribuito, allo stato, a tempo determinato: un anno dalla data del giuramento. Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza. P. Q. M. Nomina il Sig. Avv.G. C. nato ad Avellino il 03/02/1965 con Studio in (omissis )amministratore di sostegno della Sig.ra [beneficiaria] nata a [omissis] il [omissis]/1971 e ivi residente via [omissis] con le seguenti prescrizioni: 1) L’incarico è a tempo determinato: un anno dalla data del giuramento. 2) L’amministratore di sostegno avrà il potere/dovere di assistere obbligatoriamente la beneficiaria nelle operazioni tutte così come specificate alla lettera (a) e successive sottolencazioni (da 1 a 4) di quanto “Disposto” nella parte motivazionale che precede; rispetto a tutti gli atti e/o negozi rientranti nelle operazioni stesse viene conseguentemente limitata la capacità d’agire della beneficiaria che potrà validamente esprimersi soltanto con la necessaria assistenza dell’amministratore, 3) Nell’adempimento del mandato l’amministratore di sostegno curerà di attuare gli incombenti stabiliti alla lettera (b) e successive sottoelencazioni (da 1 a 6) di cui al capo motivazionale sopracitato; dovrà depositare l’inventario entro trenta giorni dal giuramento accompagnandolo con una prima relazione scritta in cui darà conto dell’esito (quanto meno, dello stato) delle iniziative di cui ai punti 2,3,4 e 6 della citata lettera (b) ed esprimerà la valutazione di cui al punto 5 della stessa. 4) In prosieguo l’amministratore dovrà riferire per iscritto (sempre depositando rendiconto) quanto meno entro un semestre dal giuramento e, quindi, dieci giorni prima la scadenza dell’incarico circa l’attività svolta nei periodi precedenti e le condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria; nella seconda relazione prospetterà l’opportunità di una eventuale proroga indicando il termine auspicato 5) Ribadito che l’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile,lo stesso sarà soggetto all’obbligo di informare tempestivamente la beneficiaria circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa. 6) La beneficiaria conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e comunque tutti quelli per i quali la sua capacità d’agire non viene limitata da questo provvedimento. |
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