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   sabato 18 marzo 2006

L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI NON È UN TRIBUTO REGIONALE MA ERARIALE

Corte costituzionale sentenza 22 febbraio 2006 n. 75, con massima e nota a cura del dr. Giuseppe Buffone - Responsabile Sezione Lavoro di LavoroPrevidenza.com

Corte costituzionale sentenza 22 febbraio 2006 n. 75


L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI NON È UN TRIBUTO REGIONALE MA ERARIALE



LA PRONUNCIA


Corte costituzionale sentenza 22 febbraio 2006 n. 75



LA MASSIMA


La legge regionale non può introdurre ipotesi di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili non contemplate dalla legge statale poiché l’I.C.I. è un tributo erariale e non regionale. Deve essere dichiarato incostituzionale l’art. 27 della legge regionale del Friuli n. 4 del 2005 per violazione dell’art. 5 dello Statuto speciale



PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI


Corte cost. sentenze nn. 431 e 304 del 2005


Corte cost. sentenza n. 8 del 2004


Corte cost. sentenza n. 213 del 2003



NOTA


Il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni alla luce del novellato art. 117 della Charta Chartorum, torna all’attenzione della Consulta in occasione del delicato rapporto tra Stato e Regioni a Statuto speciale.



Nel casus decisus, per la verità, il parametro addotto a sostegno della declaratoria di accoglimento della quaestio, è rappresentato da un diverso testo normativo, comunque, di rango superiore e privilegiato: lo Statuto regionale.



Nell’occasione, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005 per violazione dell art. 5 dello statuto di autonomia poiché le norme di riferimento “non includono la materia tributaria tra quelle attribuite alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia”.



La disposizione impugnata, invero, prevedeva ipotesi di esenzione dall imposta comunale sugli immobili non contemplate dalla norma statale interposta di cui all art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.



La Consulta statuisce la fondatezza della questione “perché la norma regionale censurata interviene su materia non attribuita alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale”.



Preliminarmente, il Collegio ricorda il proprio costante orientamento (v., ex plurimis, le sentenze numeri 431 e 304 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), ad avviso del quale “i parametri pertinenti alle questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di leggi delle Regioni a statuto speciale sono costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti che regolano il regime di autonomia differenziata attribuito a dette Regioni dall art. 116 della Costituzione o, in alternativa, dalle stesse disposizioni del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»).



Nel merito, la Corte delle Leggi ribadisce che “l imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. È, invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato (art. 1 del citato d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato (v., ex plurimis, le sentenze numeri 37, 381 del 2004 e n. 397 del 2005), salvo quanto espressamente rimesso all autonomia dei Comuni (art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»)”.



Tale conclusione, precisa la Consulta, “non è smentita dal richiamo della norma impugnata al menzionato art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 9 del 1997, secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza locale». Tale articolo, essendo norma di mera attuazione statutaria in tema di ordinamento degli enti locali, può riguardare, infatti, solo quella parte della finanza locale presa in considerazione dallo statuto e non quei tributi comunali che, come l ICI, sono invece previsti e istituiti esclusivamente dalla legge statale e, nei limiti da questa indicati, disciplinati dai regolamenti comunali”.



La Regione Friuli-Venezia Giulia, peraltro, “non ha potestà legislativa in materia di ICI, non solo ai sensi delle norme statutarie, ma neanche, contrariamente a quanto sostenuto in via subordinata dalla difesa regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Essendo infatti l ICI tributo statale, la sua disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, di cui all art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tale riserva di competenza impedisce che le norme denunciate rientrino nella invocata potestà legislativa concorrente e non consente, nella specie, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione”.





IL TESTO DELLA PRONUNCIA



SENTENZA N. 75


ANNO 2006


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


- Annibale MARINI Presidente


- Franco BILE Giudice


- Giovanni Maria FLICK “


- Francesco AMIRANTE “


- Ugo DE SIERVO “


- Romano VACCARELLA “


- Paolo MADDALENA “


- Alfio FINOCCHIARO “


- Franco GALLO “


- Gaetano SILVESTRI “


- Sabino CASSESE “


- Maria Rita SAULLE “


- Giuseppe TESAURO “


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 ( Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato il 16 maggio 2005 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2005.


Visto l atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;


udito nell udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo:


uditi l avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l avvocato Marco Marpillero per la Regione Friuli-Venezia Giulia.



Ritenuto in fatto


1. – Con ricorso notificato il 9 maggio 2005 e depositato il successivo 16 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni di legittimità costituzionale dell art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il quale prevede che, «ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all articolo 119 della Costituzione», i Consorzi di sviluppo industriale e l Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.


Secondo il ricorrente, tale esenzione dall ICI, in quanto non prevista dalla norma statale interposta di cui all art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), violerebbe sia l art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di sistema tributario e contabile statale, sia gli artt. da 4 a 7 dello statuto speciale di autonomia adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963, che escludono la competenza legislativa della Regione nella materia tributaria. In particolare, relativamente al contrasto della norma impugnata con l evocato art. 117, secondo comma, lettera e), la difesa erariale afferma che, in mancanza dei princípi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dal legislatore statale ai sensi dell art. 119, secondo comma, Cost., è preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi dello Stato. Per la stessa difesa, tale motivo di incostituzionalità non sarebbe superato dal fatto che la norma censurata richiama l art. 9 del d. lgs. n. 9 del 1997, di attuazione dello statuto, in quanto questo articolo, secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza locale», non comprenderebbe la disciplina dei tributi statali, qual è l ICI.


2. – Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha concluso per l inammissibilità o per l infondatezza delle questioni sollevate.


La difesa della Regione, preliminarmente, eccepisce l inammissibilità sia della censura relativa al dedotto contrasto della norma impugnata con l art. 3 Cost., perché assolutamente generica, sia della censura riferita alle norme dello statuto speciale, perché formulata in modo generico e non sorretta da argomentazioni autonome rispetto a quelle svolte con riferimento al denunciato contrasto con l altro parametro costituzionale evocato (art. 117, secondo comma, lettera e).


Quanto al merito, la difesa della resistente, pur riconoscendo che l ICI è tributo erariale, la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., adduce tuttavia, a sostegno della infondatezza delle questioni sollevate: a) che la norma impugnata sarebbe stata emanata in applicazione del citato art. 9 del d. lgs. n. 9 del 1997, a sua volta attuativo dell art. 4, n. 1-bis, dello statuto speciale che attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali»; b) che la stessa norma censurata attribuisce ai Comuni soltanto la facoltà, e non l obbligo, di esentare dall ICI; c) che, inoltre, l impugnato art. 27 della legge regionale n. 4 del 2005 sarebbe conforme non solo alle norme dello statuto evocate dal ricorrente (artt. da 4 a 7), ma anche a quelle, non richiamate, che disciplinano l ordinamento finanziario della Regione (artt. da 48 a 57); d) che il novellato art. 119 Cost. non si applicherebbe alla Regione Friuli-Venezia Giulia perché meno favorevole rispetto a quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; e) che, a differenza della materia dei tributi statali come l IRAP, la Regione avrebbe comunque potestà legislativa in materia di ICI, definita “tributo proprio dei Comuni”, nell àmbito della potestà di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all art. 117, terzo comma, Cost. (norma, questa, ritenuta applicabile in forza dell art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»); f) che, infine, la norma impugnata non sarebbe né irragionevole, né arbitrariamente discriminatoria, in considerazione sia della ratio legis, volta ad agevolare i Consorzi di sviluppo industriale e l EZIT e, quindi, le piccole e medie imprese, sia della valorizzazione del principio autonomistico delle Regioni e dei Comuni in tema di agevolazioni fiscali, sia della menzionata natura «facoltizzante» della norma stessa.


3. – Con memoria tempestivamente depositata in prossimità dell udienza, l Avvocatura generale dello Stato ha prodotto copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2005 relativa al ricorso.


Sulle argomentazioni difensive svolte dalla resistente, l Avvocatura erariale ribadisce che la norma di attuazione statutaria, di cui al citato art. 9 (relativo all “ordinamento della finanza locale”) del d. lgs. n. 9 del 1997, non attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di legiferare in materia di imposte che, come l ICI, non costituiscono “tributi propri” della stessa. Osserva, inoltre: a) che detta potestà legislativa non può ritenersi fondata neppure sulle norme statutarie di cui agli artt. 4, n. 1-bis, e 5, n. 3, in quanto l esenzione dall ICI prevista dalla norma impugnata non rientra né nella materia dell ordinamento degli enti locali, né in quella concernente la istituzione di tributi propri della Regione; b) che l argomento, secondo cui il censurato art. 27 della legge n. 4 del 2005 interverrebbe nella materia concernente il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, muove dall erroneo presupposto che l ICI, a differenza dell IRAP, costituirebbe “tributo locale”, ed è inoltre contraddittorio rispetto all esplicito riconoscimento, da parte della stessa difesa regionale, della natura “erariale” dell imposta comunale sugli immobili; c) che, infine, non conferenti sono gli argomenti difensivi fondati sul contesto normativo nel quale si inserisce la norma impugnata e sulle finalità di quest ultima, perché essi non incidono sulla sostanza della censura, che addebita alla Regione di aver ecceduto dai limiti di materia posti dallo statuto alla potestà legislativa attribuitale.



Considerato in diritto


1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni di legittimità costituzionale dell art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il quale stabilisce che, «ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate».


Secondo la difesa erariale, la norma impugnata – nel prevedere, in favore dei predetti Consorzi e dell Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), ipotesi di esenzione dall imposta comunale sugli immobili non contemplate dalla norma statale interposta di cui all art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – contrasterebbe sia con il citato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva al legislatore nazionale la competenza esclusiva nella materia del sistema tributario e contabile dello Stato, sia con le evocate norme costituzionali dello statuto di autonomia, le quali non includono la materia tributaria tra quelle attribuite alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, a sostegno del denunciato contrasto della norma regionale con l art. 117 Cost., la difesa dello Stato richiama l orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in mancanza dei princípi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fissati dal legislatore statale ai sensi dell art. 119, secondo comma, Cost., alle Regioni è precluso ogni intervento legislativo sui tributi erariali, ed afferma che, nella specie, il contrasto non sarebbe escluso né dalla circostanza che la norma censurata prevede dette ipotesi di esenzione «in conformità ai principi di cui all articolo 119 della Costituzione», né dal disposto dell art. 9 del d. lgs. n. 9 del 1997, il quale – nello stabilire genericamente che «spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l ordinamento finanziario e contabile, l amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali» – non si riferisce a tributi statali, come l imposta comunale sugli immobili (ICI).


2. – Il ricorrente censura la norma regionale impugnata evocando quali parametri sia norme della Costituzione (artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), sia norme dello statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963 (artt. da 4 a 7).


Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze numeri 431 e 304 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), i parametri pertinenti alle questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di leggi delle Regioni a statuto speciale sono costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti che regolano il regime di autonomia differenziata attribuito a dette Regioni dall art. 116 della Costituzione o, in alternativa, dalle stesse disposizioni del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»).


È opportuno esaminare per prima la questione promossa con riferimento agli evocati parametri statutari.


3. – La Regione resistente, in via preliminare, eccepisce l inammissibilità della promossa questione sotto quest ultimo profilo, in quanto la censura non sarebbe sorretta da specifica motivazione.


L eccezione non è fondata, perché, sia pure in modo succinto, il ricorrente basa le ragioni del denunciato contrasto sull adeguato rilievo che le indicate norme dello statuto speciale non contemplano la materia tributaria tra quelle attribuite alla potestà legislativa della Regione.


4. – Nel merito, la questione è fondata, perché la norma regionale censurata interviene su materia non attribuita alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia dal citato statuto speciale.


4.1. – Tra i parametri statutari evocati, rileva solo l art. 5, in quanto è l unico che riguarda la materia tributaria. Secondo tale articolo, la potestà legislativa della Regione nella materia predetta deve esercitarsi «in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» e deve limitarsi all «istituzione di tributi regionali prevista nell articolo 51». Quest ultimo articolo, a sua volta, stabilisce che l istituzione dei tributi regionali deve essere effettuata con legge regionale, «in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni». Dal combinato disposto di tali norme risulta, dunque, che la potestà impositiva della Regione può concernere solo i tributi regionali, e cioè quei tributi che la Regione medesima ha facoltà di istituire ai sensi di detto art. 51.


L imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. È, invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato (art. 1 del citato d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato (v., ex plurimis, le sentenze numeri 37, 381 del 2004 e n. 397 del 2005), salvo quanto espressamente rimesso all autonomia dei Comuni (art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»). Ne consegue che l impugnato art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005, nell introdurre casi di esenzione dall ICI, interviene su materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con l evocato art. 5 dello statuto medesimo.


Tale conclusione non è smentita dal richiamo della norma impugnata al menzionato art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 9 del 1997, secondo cui «spetta alla regione disciplinare la finanza locale». Tale articolo, essendo norma di mera attuazione statutaria in tema di ordinamento degli enti locali, può riguardare, infatti, solo quella parte della finanza locale presa in considerazione dallo statuto e non quei tributi comunali che, come l ICI, sono invece previsti e istituiti esclusivamente dalla legge statale e, nei limiti da questa indicati, disciplinati dai regolamenti comunali.


4.2. – Infine, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potestà legislativa in materia di ICI, non solo ai sensi delle norme statutarie, ma neanche, contrariamente a quanto sostenuto in via subordinata dalla difesa regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Essendo infatti l ICI tributo statale, la sua disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, di cui all art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tale riserva di competenza impedisce che le norme denunciate rientrino nella invocata potestà legislativa concorrente e non consente, nella specie, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione (assunte dalla Regione come più favorevoli) e quelle statutarie.


4.3. – L art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005 deve essere, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell art. 5 dello statuto di autonomia, restando assorbita ogni altra censura.


PER QUESTI MOTIVI


LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.


F.to:


Annibale MARINI, Presidente


Franco GALLO, Redattore


Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.


Il Direttore della Cancelleria


F.to: DI PAOLA



 
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