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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 11 marzo 2006
LE NOTIFICHE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE FALLITO SONO VALIDE Corte di cassazione, sezione tributaria, 24 febbraio 2006, n. 4235 con approfondimento del dr. Giuseppe Buffone Responsabile Sezione Lavoro di LavoroPrevidenza.com Corte di cassazione, sezione tributaria, 24 febbraio 2006, n. 4235 LE NOTIFICHE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE FALLITO SONO VALIDE La Pronuncia Corte di cassazione, sezione tributaria, 24 febbraio 2006, n. 4235 La Massima La declaratoria di fallimento che ha travolto il contribuente non comporta la perdita, per il fallito, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e, pertanto, questi mantiene la legittimazione ad impugnare, nell inerzia degli organi fallimentari, gli atti impositivi a lui direttamente notificati. Precedenti Giurisprudenziali Cassazione, sentenze 3667/1997, 14987/2000, 6937/2002 Cassazione, sentenze 3667/1997, 14987/2000, 6937/2002 Nota La pronuncia n. 4235/06 della sezione tributaria della Cassazione, si inserisce in quella giurisprudenza di legittimità a cui si deve l’elaborazione in via pretoria di un compiuto tessuto di diritto vivente riguardante l impugnazione degli avvisi notificati dall Amministrazione finanziaria, caratterizzato per i seguenti principi: “a) l accertamento tributario (anche in materia di Iva), ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell atto impositivo; b) nell inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile, ad es., nell omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell atto impositivo - il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e dell art. 16 del d.P.R. 636/1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24, comma 1 e 2), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa. Ne discende che il contribuente che sia stato dichiarato fallito ove anche riceva la notifica dell ingiunzione in pendenza del suo assoggettamento a procedura fallimentare, ha il potere di impugnare l atto, in ragione della legittimazione straordinaria riconosciutagli dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Corte di cassazione Sezione tributaria Sentenza 24 febbraio 2006, n. 4235 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l unico motivo di ricorso, con il quale si duole della violazione di legge e di vizi motivazionali, il ricorrente afferma che egli non era legittimato a ricevere l atto posto che, al momento della notifica dell ingiunzione, era fallito, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria, e come risultante dalla certificazione allegata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di questa fase. |
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