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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 11 marzo 2006

NULLO L AVVISO DI MORA SE PRIMA NON C È NOTIFICA DELLA CARTELLA

Corte di cassazione, sentenza n. 2798 dell 8 febbraio 2006 con approfondimento a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com













Corte di cassazione, sentenza n. 2798 dell 8 febbraio 2006


NULLO L AVVISO DI MORA SE PRIMA NON C È NOTIFICA DELLA CARTELLA


La pronuncia si contrappone a un diverso orientamento espresso dagli stessi giudici di legittimità



La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2798 depositata l 8 febbraio 2006, ha annullato l avviso di mora non preceduto dalla notifica dell atto presupposto. Tale pronuncia ha, inoltre, statuito che, poiché l avviso di mora è atto del concessionario della riscossione, quest ultimo è legittimato nella controversia relativa, anche quando il contribuente deduca che esso è illegittimo perché non preceduto da regolare notifica dell atto impositivo.

Nella fattispecie in esame, l atto impositivo non notificato al contribuente era una cartella di pagamento, mentre al contribuente era pervenuto in notifica solo l avviso di mora. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente dal giudice di legittimità, poiché la questione non è la maggiore o minore motivazione dell avviso di mora, ma la correttezza delle forme scelte dall Amministrazione; questa, in particolare, non è libera di agire a suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alla quale la cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile la cui mancanza comporta la nullità dell avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute (Cassazione sentenza n. 11227/2002; Cassazione n. 16985/2003).

Giova osservare che a tale orientamento rigoroso, configurante la nullità dell avviso di mora non preceduto dalla notifica dell atto presupposto (rectius: impositivo), si contrappone diverso orientamento (Cassazione n. 19542/2005; Cassazione n. 16929/2005), secondo cui sussiste la possibilità di impugnare l avviso di mora per vizi della cartella allorché quest ultima non sia notificata al contribuente.

Riflessioni
Per quanto concerne il principio processuale di cui all articolo 19 del Dlgs 546/92, giova precisare che il terzo comma statuisce la regola eccezionale secondo cui l impugnazione di un atto (ad esempio, l avviso di mora) si può estendere anche ad altri precedenti che, pur impugnabili, non siano stati impugnati per difetto di notifica (ad esempio, cartella di pagamento o avviso di accertamento), con la conseguenza che il giudizio può riguardare in tal caso sia i vizi del primo atto non notificato sia quelli del secondo atto notificato.
Il ricorrente ha la mera facoltà di estendere la controversia sul merito dell atto presupposto impugnando anche quest ultimo, invece di limitarsi(1) a eccepire la nullità per invalidità derivata dell atto consequenziale (in tal senso, Cassazione sentenza n. 9891 del 20/7/2001).
Si ritiene ammissibile configurare come fondato motivo del ricorso avverso l avviso di mora il vizio della mancata notifica dell atto presupposto (cosiddetta invalidità derivata dell avviso di mora), laddove il contribuente sia impossibilitato a contestare, sulla base della sola lettura dell avviso di mora, il merito della pretesa erariale evidenziata dalla cartella di pagamento.

Orbene, l interprete deve trarre da siffatta norma un contenuto precettivo conforme al dettato costituzionale e al principio della domanda che caratterizza il processo tributario. Occorre valutare la possibilità concreta(2) del contribuente a esperire la tutela giurisdizionale anche sul merito della pretesa erariale di cui all atto presupposto.
Se né l avviso di accertamento né l avviso di liquidazione né la cartella di pagamento siano mai stati notificati, o siano stati irritualmente notificati, al contribuente e se questi sia stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della pretesa tributaria per la prima volta con la notificazione dell avviso di mora, egli può - e deve, a pena della loro inoppugnabilità - contestare, unitamente all impugnazione dell avviso di mora, gli atti autonomamente impugnabili che sono stati adottati precedentemente e che ne costituiscono il presupposto; "... un avviso di accertamento non notificato, o irritualmente notificato o altrimenti viziato, in tanto può essere contestato dal contribuente, che si veda notificare come primo atto impositivo un avviso di mora, in quanto impugni l unico atto rispetto al quale egli asserisce di essere stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità" (Cassazione, sezione V, sentenza n. 3231 del 17/2/2005).

Giova precisare, infine, che l avviso di mora è stato abolito, a partire dal 1° ottobre 1999, dal Dlgs 46/99, che ha riformato la disciplina della riscossione tramite ruolo. A decorrere dalla stessa data, la cartella di pagamento unifica in sé la funzione di pagamento e quella di avviso di mora. Il concessionario può, attualmente, procedere esecutivamente nei confronti del contribuente quando costui non assolve il pagamento dell importo iscritto a ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 50, Dpr 602/73). Non è quindi, a tal fine, più prescritta la preventiva notifica dell avviso di mora.

NOTE
1. Per Massimo Basivalecchia, "Mancata notifica dell atto impositivo e impugnazione degli atti consequenziali" in GT n. 6/2004 pag. 542, il ricorrente può limitarsi a impugnare l atto impositivo consequenziale anche per il solo motivo della carenza della notifica dell atto che lo preceda nella sequenza procedimentale.

2. Bafile, "Il nuovo processo tributario", 1994 Padova, pag. 99, ritiene che la norma abbia in tal modo considerato sanabile il vizio di mancanza dell atto presupposto per il solo fatto che il contribuente è riammesso all impugnativa di tutti gli atti emanati, affidando alla decisione del giudice l intera gamma delle questioni procedurali e sostanziali che emergono dalla vicenda. Per tale dottrina, l atto consequenziale non preceduto dalla notifica dell atto presupposto non è nullo, in quanto il contribuente ha l onere dell impugnazione congiunta dell atto notificato e di quello presupposto.



 
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