lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 6 marzo 2006

COMA ASSUMERE STRANIERI? ECCO LE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com






Presentazione delle domande















I datori di lavoro che intendono assumere con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale un cittadino dei seguenti Paesi neocomunitari: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria debbono inviare al competente Sportello Unico, per raccomandata A.R., da qualunque ufficio postale, la domanda di nulla osta al lavoro utilizzando la modulistica scaricabile da questo sito o da quello del Ministero del Lavoro e non reperibile presso gli uffici postali. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità sia del datore di lavoro che del lavoratore straniero. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le domande debbono essere inviate per raccomandata semplice e indirizzate agli uffici che vi svolgono le funzioni dello Sportello Unico, utilizzando la modulistica che può essere reperita presso gli stessi uffici o nei relativi siti. Si precisa che con il medesimo plico postale possono essere inviate anche più richieste riferite allo stesso datore di lavoro. Per il lavoro stagionale, le associazioni di categoria possono essere abilitate a trasmettere cumulativamente le richieste dei propri associati via internet, rivolgendosi al n. tel. 0646525939 oppure all indirizzo e-mail: dlci.sui@interno.it per avere le necessarie istruzioni. I predetti recapiti sono riservati esclusivamente alle suddette richieste e non possono essere utilizzati per altre informazioni.
Per ulteriori informazioni v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 27/2/2006 pubblicata sul sito www.welfare.gov.it



 
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