lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 3 giugno 2004

Passaggio di lavoratori da un’azienda ad un’altra in esecuzione di accordi sindacali intercorsi tra le due aziende: il lavoratore ha il diritto a pretendere la retribuzione per l’attivita’ prestata dal datore effettivo o anche dal datore interposto

Sezione Lavoro

Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza n. 6144 del 27/03/2004

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 febbraio 1996 il Pretore di Roma rigettava l opposizione proposta dalla soc. L.F. avverso l ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti per l importo di lire 190.856.667 in favore di U.T., per retribuzioni maturate dal 1° giugno 1988 al 31 marzo 1995. Tale decisione, impugnata dalla soccombente, era confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 16 giugno 2000. Il giudice del gravame rilevava, da un lato, la inammissibilita’ di qualsiasi contestazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in considerazione del precedente giudicato sul punto, e, dall altro, che detto rapporto non era stato mai risolto dalle Ferrovie, come accertato nel giudizio promosso dal lavoratore in epoca successiva alla assunzione dello stesso da parte della soc. L.P., alle cui dipendenze, secondo le deduzioni svolte dall appellante, il lavoratore era passato in base agli accordi sindacali intervenuti. Il Tribunale aggiungeva che la mancata esecuzione delle prestazioni lavorative, dedotta dall appellante per negare il diritto alle retribuzioni posto dal lavoratore a fondamento della pretesa avanzata in via monitoria, era addebitabile ad una scelta di parte datoriale, e che il lavoratore, gia’ con l originario ricorso del 1988, aveva messo le sue energie lavorative a disposizione delle F., infine, il giudice di appello escludeva che potessero essere detratto dalle somme dovute al lavoratore le retribuzioni corrisposte dalla societa’ L.P., poiche’ l obbligazione a cui era tenuta la soc. F. era di natura retributiva e quindi non poteva trovare applicazione l art. 1227 c.c. La cassazione della pronuncia del Tribunale e’ stata richiesta dalla societa’ F., con ricorso articolato in due motivi. Il T. ha resistito con controricorso. La ricorrente, ora denominata R.F. s.p.a., ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

La ricorrente denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. (primo motivo) ed ancora insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione su punti decisivi della controversia (secondo motivo). Critica la sentenza impugnata per non avere considerato il tenore letterale ne’ dell accordo sindacale dell 11 giugno 1987, mai contestato dai lavoratori, ove era stato previsto l affidamento dei servizi di pulizia e di accudienza ad alcune imprese, tra le quali la soc. L.P., e il passaggio dei lavoratori interessati alle dipendenze di tali aziende, ne’ dell accordo 23 marzo 1988, in cui era stato esplicitato che ogni questione relativa al pregresso rapporto con le F. era stata completamente soddisfatta e risolta. Censura inoltre la pronuncia del Tribunale per avere, da un lato, escluso l acquiescenza del T. in ordine alla propria assunzione da parte della soc. L.P. e alla prosecuzione di tale rapporto lavoro per oltre un quinquennio con tale societa’, e, dall altro lato, ritenuto la sussistenza del diritto alle retribuzioni nei confronti della societa’ ricorrente, malgrado l incontroverso pagamento per il medesimo titolo effettuato dalla societa’ L.P.. Le censure innanzi esposte, ad eccezione dell ultima, non possono essere accolte. Inammissibili, rileva la Corte, sono sia quelle concernenti la violazione dei canoni ermeneutici che la ricorrente denuncia con riferimento ai richiamati accordi sindacali, sia le doglianze per i vizi di motivazione correlati all omesso esame del contenuto dei relativi documenti. Infatti, a fronte della deduzione svolta dalla sentenza impugnata circa l esistenza del rapporto di lavoro subordinato del T. alle dipendenze della societa’ F., per il giudicato intervenuto sul punto e costituito dalla precedente sentenza del Pretore di Roma (posteriore agli accordi sindacali richiamati e che tali patti aveva considerato c), la ricorrente si e’ limitata a richiamare il passaggio dei lavoratori da un azienda ad un altra in esecuzione dei menzionati accordi, e a sostenere l erroneita’ di una interpretazione di tali pattuizioni, in senso diverso dalla prevista assunzione dei lavoratori da parte delle imprese, a cui era stato affidato l appalto dei servizi di pulizia e di accudienza. Ma cosi’ argomentata la censura sollecita, in contrasto on il principio dell intangibilita’ del giudicato, nuove e difformi decisioni sull esistenza del rapporto di lavoro della T. alle dipendenze della societa’ L.P. anziche’ delle F., cosi’ come aveva deciso la sentenza del Pretore di Roma passata in giudicato. Quanto al vizio di motivazione sul punto dell acquiescenza da parte del lavoratore al passaggio alle dipendenze della societa’ L.P., la doglianza e’ priva di fondamento, poiche’ il convincimento a cui e’ pervenuto il Tribunale, nel ritenere la non configurabilita’ di un siffatto comportamento del lavoratore alla cessione alla soc. L.P. del proprio rapporto di lavoro subordinato intercorrente con le F., e’ congruamente giustificato dalla valorizzazione del comportamento manifestato dal T. con la proposizione della domanda giudiziaria, avanzata in epoca successiva alla sua formale assunzione alle dipendenze della soc. L.P. e diretta all accertamento della sussistenza del suo rapporto di lavoro con la societa’ F.. Si tratta di argomentazioni logiche e prive di errori, che danno conto del ragionamento coerente del giudice del merito, e del resto la ricorrente non spiega quali le carenze o le contraddittorieta di tale ragionamento. Fondata invece e’ la censura relativa alla questione della incidenza delle retribuzioni percepite dal lavoratore sul credito da lui fatto valere in giudizio. Accertata con efficacia di giudicato la interposizione illecita della soc. L.P. con riferimento all assunzione dei lavoratori, tra cui l odierno resistente, che effettuavano le prestazioni lavorative nell attivita’ di pulizia in favore della societa’ F., il giudice del inerito ha omesso di considerare la sostituzione di quest ultima alla societa’ interposta nel rapporto di lavoro in questione, in applicazione dell art. 1, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che si e’ verificata, secondo quanto ha gia’ avuto occasione di evidenziare la giurisprudenza di questa Corte, con la conversione legale del rapporto (v. sentenze 4 febbraio 1988 n. 1144, 5 agosto 1998 n. 7670 e altre non massimate, tra cui Cass. 26 maggio 2000 n. 6926, 6 aprile 2001 n. 5185, 11 febbraio 2001 n. 15618) ovvero con la novazione legale soggettiva ed oggettiva del rapporto (Cass. 4 febbraio 1987 n. 1080, Cass. 30 marzo 1987 n. 3066, Cass. 20 aprile 1990 n. 3289, Cass. 5 giugno 1991 n. 6385). Qui non ha rilievo prendere posizione circa l esattezza dell una o dell altra tesi, poiche’ cio’ che interessa e’ la conclusione cui portano entrambe, cioe’ la sussistenza del rapporto di lavoro con il committente, l unico rilevante al fine di determinare la portata e la misura della obbligazione contributiva e retributiva. Si e’ poi evidenziato, con riferimento all obbligazione contributiva (cfr. Cass. 9 ottobre 1995 n. 10556) che con la sostituzione nel rapporto di lavoro del committente al datore di lavoro apparente, la responsabilita’ del primo permane e concorre con quella dell altro e l obbligazione puo’ essere adempiuta, oltre che dal terzo ( art. 1180 c.c., primo comma), anche dal datore di lavoro interposto con effetti liberatori nei confronti del datore di lavoro effettivo. Alle medesime conclusioni si deve pervenire per l obbligazione retributiva che e’ a carico del datore di lavoro interponente (e v. pure Cass. 3 marzo 2001 n. 3096, che ha preso in esame l ipotesi inversa a quella qui in esame: in tale pronuncia si e’ specificato che, in caso di interposizione illecita di manodopera, il lavoratore, il quale deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell imprenditore che effettivamente ne abbia utilizzato le prestazioni, puo’ comunque richiedere l adempimento degli obblighi retributivi anche al datore di lavoro interposto). Quindi erroneamente il giudice del merito non ha considerato l adempimento da parte di uno dei coobbligati per la medesima prestazione. In relazione a tale censura la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovra’ determinare il credito del T. nei confronti della societa’ F. nella differenza tra le retribuzioni ad esso spettanti per il rapporto di lavoro intercorso con la medesima societa’, per il periodo dal 1° giugno 1988 al 31 marzo 1995, e quanto dal medesimo lavoratore percepito, nello stesso periodo di tempo per retribuzioni, dalla societa’ L.P.. Al giudice del rinvio e’ altresi’ demandata la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma. Cosi’ deciso in Roma, il 25 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2004

 
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