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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 1 marzo 2006
LA NUOVA GUIDA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Articolo di Marco Dibitonto - Direttore LavoroPrevidenza.com- LA NUOVA GUIDA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONOSCERE E CORREGGERE GLI ERRORI FISCALI Fisco: Agenzia delle Entrate lancia nuova guida dedicata ai contribuenti La guida anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate di Marco Dibitonto E’ in arrivo la nuova guida operativa dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti commetteranno meno errori di natura fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto una guida teorico-pratica diretta a mettere in guardia tutti i contribuenti da dimenticanze ed errori di natura fiscale. Precisamente, è in distribuzione presso le direzioni regionali e gli uffici locali dell Agenzia delle Entrate "Errori fiscali: conseguenze e rimedi", guida pratica dedicata a tutte le categorie di contribuenti, ultimo numero del 2005 del periodico bimestrale "l agenzia informa" e disponibile anche in Rete (in formato pdf) nella biblioteca di FiscoOggi (www.fiscooggi.it) e sul sito Internet dell Amministrazione (www.agenziaentrate.gov.it). Ma vediamo più da vicino la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni tributarie non penali Nella guida l’Agenzia delle Entrate si sofferma prima sulle sanzioni quindi sui rimedi possibili. Preliminarmente, viene messo in evidenza che per la violazione di un adempimento tributario è prevista l’applicazione di una sanzione tributaria[1] consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la sospensione dell’attività commerciale, nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l’interdizione dalla partecipazione a gare o dall’esercizio di cariche sociali. Quando invece la violazione fiscale commessa configura una fattispecie di reato si rendono applicabili anche le sanzioni penali. Alla luce del principio di personalità le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione: esse, quindi, non si trasmettono agli eredi. Un’eccezione a questa regola è prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica della sanzione amministrativa relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica. In pratica, se l autore della violazione ha agito nell interesse di una società o ente con personalità giuridica, è quest ultima ad essere responsabile del pagamento della sanzione. Così ad esempio, in caso di violazione commessa dall amministratore, è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione. L’irrogazione delle sanzioni: l’atto di contestazione Le sanzioni sono generalmente irrogate con un atto di contestazione che, a pena di nullità, deve riportare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità e l’indicazione dei minimi edittali. L’atto di contestazione, oltre ad indicare l organo al quale proporre impugnazione immediata, contiene sia l invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione che l’invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive. Se, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine il contribuente può alternativamente presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in commissione tributaria (in quest’ultimo caso l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l’impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive. L atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L’ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari. L’ufficio provvede, invece, all’irrogazione contestuale all avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono o per le sanzioni riguardanti l omesso o ritardato pagamento dei tributi (per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata). Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, definire il provvedimento pagando un quarto della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento)[2]. Le violazioni dei professionisti della contabilità Nel caso in cui la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali (nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423), il contribuente truffato può chiedere la sospensione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi. Per godere di questa agevolazione il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio un’istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all’Autorità giudiziaria o all’ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e degli interessi iscritti a ruolo. Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell’illecito. Se l’imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare, in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse. Se, infine, il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un’azione di risarcimento del danno davanti al giudice civile. Riduzione delle sanzioni Le sanzioni possono essere pagate in misura ridotta in caso di ravvedimento spontaneo (cd. “ravvedimento operoso”), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, secondo le specifiche normative). Riduzione delle sanzioni sulle regolarizzazioni delle comunicazioni di irregolarità Come è noto l’Agenzia delle Entrate, attraverso procedure automatizzate, liquida le imposte dovute e i rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. Se da tale attività di controllo automatico emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità in cui sono riportate le maggiori somme dovute con relative sanzioni e interessi. Analoga comunicazione è inviata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi che avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che ritiene corretti gli addebiti contenuti nelle comunicazioni, ha l’opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. La riduzione della sanzione è pari a: - 1/3 di quella irrogata se la comunicazione è stata emessa a seguito di controllo automatico della dichiarazione; - 2/3 della sanzione irrogata se, invece, la comunicazione è relativa a un controllo formale della dichiarazione. Trascorso il termine previsto per la regolarizzazione, i contribuenti che non eseguono il pagamento perdono la possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni e riceveranno la cartella di pagamento con addebito della sanzione ordinariamente prevista (30%). Riduzione delle sanzioni nel caso di omessa impugnazione Chi riceve un avviso di accertamento o di liquidazione di tributi e, per motivi di opportunità o convenienza, rinuncia a presentare ricorso, ha diritto ad usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate dagli uffici. È infatti prevista la riduzione ad un 1/4 delle sanzioni irrogate, comunque mai inferiore a 1/4 del minimo, a condizione che il contribuente: - rinunci ad impugnare l’atto di contestazione ricevuto; - non presenti, per lo stesso, istanza di accertamento con adesione; - versi, entro il termine per proporre ricorso, gli importi dovuti (tributo, sanzioni ridotte e interessi). Riduzione delle sanzioni in seguito ad accertamento con adesione Come è noto, quando si riceve un accertamento, o anche prima di averlo ricevuto se, ad esempio, si è avuto un controllo o una verifica dell’ufficio delle Entrate o della Guardia di Finanza, è prevista la facoltà di ricorrere all’istituto dell’accertamento con adesione. Uno dei vantaggi derivanti dalla definizione è proprio quello di ottenere uno “sconto” sulle sanzioni irrogate con l’atto di accertamento che saranno rideterminate nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Fanno eccezione a tale regola le sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o dell’Iva e quelle che sono state irrogate a causa dell’omessa, non veritiera o incompleta risposta ad una richiesta formulata dall’ufficio. Riduzione delle sanzioni conseguenti a conciliazione giudiziale Una riduzione delle sanzioni è prevista anche quando si chiude un contenzioso tributario attraverso l’istituto della “conciliazione giudiziale”. E’ infatti previsto che a seguito di conciliazione le sanzioni si applichino nella misura di 1/3 di quelle risultanti a seguito della stessa conciliazione. La misura delle sanzioni dovute non può comunque essere inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il ravvedimento operoso Il contribuente o il sostituto di imposta che commettono omissioni e irregolarità fiscali possono regolarizzarle attraverso l’istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative. Esso è applicabile a tutte le irregolarità commesse ai fini delle imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, eccetera) e tributi locali (Ici). Il ravvedimento infatti non è consentito: - quando la violazione è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore; - quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; - quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento. Come si paga la regolarizzazione I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti (indicando i codici tributo consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it), presso banche, uffici postali o concessionari ed utilizzando: - per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, e l’imposta sugli intratteni- menti, il mod. F24, nel quale non devono essere indicati né il codice ufficio né il codice atto; - per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, nel quale si deve indicare la causale “SZ” e, nello spazio riservato agli estremi dell’atto, l’anno cui si riferisce la violazione. In entrambi i casi: - se il periodo d’imposta da indicare non coincide con l’anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es. 2005); - se sono dovuti interessi, questi, calcolati, giorno per giorno, al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono. È possibile effettuare la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute per effetto del ravvedimento, con i crediti d’imposta del contribuente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Omesso o insufficiente pagamento dei tributi L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta: - ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta; - ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dalla violazione. Presentazione in ritardo della dichiarazione dei redditi Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità illustrate precedentemente. Quando è l’intermediario a trasmettere in ritardo la dichiarazione Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all’invio telematico è prevista la sanzione da 516 a 5.164 euro. La sanzione può non essere applicata nel caso in cui le dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengano ritrasmesse correttamente non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto. La violazione per tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni non è sanabile, poiché per essa è prevista una sanzione amministrativa e non tributaria. Errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto. [1] Sulle somme irrogate a titolo di sanzione non sono dovuti mai interessi. [2] Nel caso in cui si commettano più violazioni, anche in tempi diversi, si applica un’unica sanzione. Più precisamente, nel caso in cui le violazioni attengono ad un solo periodo d’imposta, la sanzione viene determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi. Se invece violazioni della stessa indole vengono commesse in più periodi d’imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse, e comunque i cumuli delle sanzioni devono essere tali da mantenere l’ammontare delle sanzioni ad un livello proporzionale all’entità del comportamento deviato, di modo che sia possibile estinguerle senza venire espulsi dal processo produttivo. |
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