lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 23 febbraio 2006

DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI? IN ARRIVO IL F.A.S.I.(FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA)


FASI: le novità in vigore dal 1° gennaio 2006



Sono in vigore da quest’anno le innovazioni previste dal nuovo Statuto e dal nuovo Regolamento del FASI, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali, approvati da Confindustria e Federmanager in data 30 novembre 2005. Il Fondo è intervenuto a fornire alle aziende le istruzioni operative, che si illustrano qui di seguito, con Apri in una nuova finestra Circolare 4 gennaio 2006.


ISCRIZIONE AL FASI

È previsto che si possono iscrivere al FASI i dirigenti cui si applica il CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, indipendentemente dalla tipologia di azienda di appartenenza nonché i dirigenti cui si applica un diverso CCNL, i quali siano, tuttavia, appartenenti ad aziende associate al sistema di Confindustria e intendano iscriversi al Fondo.


IMPORTI DEI CONTRIBUTI











A carico di aziende con dirigenti in servizio iscritti o che si iscrivono al FondoA carico di aziende i cui dirigenti in servizio non sono iscritti al Fondo e che non adottano iniziative a favore dei dirigenti pensionati finalizzate, con il contributo delle aziende stesse, a fornire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa del Ssn A carico dei dirigenti in servizio (l’adesione al Fondo dei singoli dirigenti è volontaria e, pertanto, è necessario che i dirigenti di nuova iscrizione comunichino all’azienda l’iscrizione anche ai fini dell’autorizzazione ad effettuare la trattenuta in busta paga. L’azienda riceve, comunque, conferma dell’avvenuta iscrizione con indicazione dei contributi dovuti)
360,00 euro trimestrali per ciascun dirigente che risulti iscritto al Fondo il 1° giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), ai fini dell’assistenza dei dirigenti in servizio.
In caso di iscrizione nel trimestre, vanno versati i ratei mensili della quota trimestrale, pari a 120,00 euro, per ogni mese del trimestre dalla data di decorrenza dell’iscrizione.
243,00 euro trimestrali per ciascun dirigente che risulti in forza all’azienda il 1° giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), anche non iscritto al Fondo, ai fini dell’assistenza dei dirigenti pensionati, indipendentemente dall’iscrizione al Fondo dei dirigenti pensionati provenienti dalle aziende.
Per le aziende che si iscrivono dal 1° aprile 2006 a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutive del FASI a favore dei dirigenti in servizio la quota del contributo per l’assistenza dei dirigenti pensionati è elevata a 303,75 euro (maggiorazione del 25%).
243,00 euro trimestrali per ciascun dirigente alle dipendenze dell’azienda, anche non iscritto al Fondo, ai fini dell’assistenza dei dirigenti pensionati, indipendentemente dall’iscrizione al Fondo dei dirigenti pensionati provenienti dalle aziende.
Per le aziende che si iscrivono dal 1° aprile 2006 a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutive del FASI a favore dei dirigenti in servizio la quota del contributo per l’assistenza dei dirigenti pensionati è elevata a 303,75 euro (maggiorazione del 25%).
183,00 euro trimestrali per ogni dirigente in servizio iscritto o che si iscrive al Fondo (indipendentemente dal numero di familiari assistibili, salvo che per i genitori a carico iscritti).
In caso di iscrizione nel trimestre, vanno versati i ratei mensili della quota trimestrale, pari a 61,00 euro, per ogni mese del trimestre dalla data di decorrenza dell’iscrizione.
300,00 euro trimestrali per ogni genitore a carico iscritto al Fondo. Tale iscrizione deve essere segnalata all’azienda ai fini dell’autorizzazione della trattenuta in busta paga del contributo aggiuntivo a carico del dirigente.
In caso di iscrizione nel trimestre, vanno versati i ratei mensili della quota trimestrale, pari a 100,00 euro (o 200,00 euro per entrambi i genitori), per ogni mese del trimestre dalla data di decorrenza dell’iscrizione.

Tutti i contributi trimestrali (aziende e iscritti) sono infrazionabili, ad eccezione dell’ipotesi di nuova iscrizione nel corso del trimestre di calendario, con riferimento al contributo a carico azienda per l’assistenza dei dirigenti in servizio nonché al contributo individuale a carico del dirigente, dovuti per ratei mensili, ferma restando la scadenza trimestrale di versamento (entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre).


QUOTA DI INGRESSO

Dal 1° gennaio 2006 ammonta a 500,00 euro la Quota di Ingresso, dovuta unitamente al primo versamento contributivo dai dirigenti:

  1. in servizio che si iscrivono al Fondo oltre 6 mesi dalla data di nomina;
  2. pensionati, anche già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
  3. che si iscrivono al FASI in caso di confluenza collettiva;
  4. di aziende contribuenti al FASI che vadano ad operare alle dipendenze di un’azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente o, comunque, appartenente, come controllata o collegata, allo stesso gruppo dell’azienda contribuente al FASI.
La Quota di Ingresso è elevata a 1.500,00 euro sempre dal 1° gennaio 2006 per i dirigenti:

  • neo promossi o assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, nell’ipotesi in cui la domanda di iscrizione venga trasmessa dopo che siano trascorsi 18 mesi dalla data di nomina o assunzione;
  • già in servizio alla data della confluenza collettiva che si iscrivono al Fondo dopo 6 mesi dalla data della confluenza collettiva;
  • cancellati o receduti per volontà (con esclusione dei casi di perdita dei requisiti di iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivono al Fondo.
Non è dovuta la Quota di Ingresso nei seguenti casi:

  1. neo promozione o assunzione per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione è spedita al Fondo, con raccomandata A.R., entro 6 mesi dalla data di nomina o assunzione;
  2. titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
  3. titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.

PROCEDURA TELEMATICA PER COMUNICARE LE VARIAZIONI E VERSARE I CONTRIBUTI

Dal 1° gennaio 2006 le aziende devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici della procedura telematica “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza” del sito Internet del Fondo www.fasi.it per il versamento dei contributi e la comunicazione delle variazioni (cessazioni e modifica dei dirigenti in forza).
Tali servizi telematici sono utilizzabili accedendo alla sezione riservata “accesso diretto” del sito www.fasi.it ed indicando il numero di posizione e la password aziendali, per:

  • verificare la posizione aziendale nota al FASI;
  • comunicare eventuali variazioni; dal sito sarà immediatamente scaricabile un modulo prodotto in automatico dalla procedura contenente le variazioni, che l’azienda dovrà inviare, sottoscritto e timbrato, via fax al FASI; le variazioni avranno effetto immediato ed eventuali comunicazioni del Fondo saranno inviate per posta elettronica;
  • ottenere l’immediato calcolo dei contributi dovuti nonché la segnalazione di debiti/crediti pregressi;
  • versare, anche on line, i contributi attraverso le seguenti procedure bancarie:

    • la domiciliazione bancaria (RID) per l’importo concordato e con valuta del giorno di scadenza, con preventiva autorizzazione una tantum dell’azienda al proprio Istituto di credito di addebito in conto corrente; il modulo per l’autorizzazione dell’azienda all’attivazione della domiciliazione verrà inviato per posta elettronica dal Fondo ed una copia timbrata dall’istituto andrà trasmessa al FASI;
    • il bollettino bancario (“bollettino freccia”), che sarà precompilato in automatico dalla procedura ed inviato dal FASI all’azienda per posta elettronica e potrà essere utilizzato presso qualsiasi sportello bancario.
Dal 1° gennaio 2006, pertanto, le sole modalità per il pagamento dei contributi da parte delle aziende sono quelle previste dalla procedura telematica (RID o bollettino freccia). In caso di ritardato versamento dei contributi, si applica sull’importo dei contributi dovuti un interesse di mora pari al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2006 (2,5%), maggiorato di 2,5 punti percentuali.

All’indirizzo http://www.fasi.it/sito/modulistica/aziende.asp sono disponibili la Guida all’uso dei servizi on line e la Guida all’uso della procedura on line “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”.


 
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