lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 19 febbraio 2006

PROCEDURA CIVILE: LE ULTIMISSIME MODIFICHE

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40

GU n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40


In vigore dal 2.3.2006




DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40


Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto  l articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  concernente  delega al Governo per l emanazione di un
decreto  legislativo  recante  modificazioni  al  codice di procedura
civile,  di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia
di giudizio in cassazione e di arbitrato;
Visti   il   regio   decreto  28 ottobre  1940,  n.  1443,  recante
approvazione  del  codice  di  procedura  civile, ed il regio decreto
18 dicembre  1941, n. 1368, recante disposizioni per l attuazione del
codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisito  il parere dell Assemblea generale della Corte suprema di
cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80
del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data
22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
Ritenuto   di   accogliere  tutte  le  condizioni  formulate  dalla
Commisione  giustizia  della  Camera  dei  deputati  ed  esaminate le
osservazioni  formulate  da  tale medesima Commissione, nonche  dalla
Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e
delle finanze;
 
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 

Capo I
Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione in funzione nomofilattica

 
Art. 1.
                     Modifiche all articolo 339
  1.  Il terzo comma dell articolo 339 del codice di procedura civile
e  sostituito dal seguente:
  «Le  sentenze  del  giudice  di  pace pronunciate secondo equita  a
norma    dell articolo   113,   secondo   comma,   sono   appellabili
esclusivamente  per  violazione  delle  norme  sul  procedimento, per
violazione  di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi
regolatori della materia.».



Art. 2.
                     Modifiche all articolo 360
  1.  L articolo 360 del codice di procedura civile e  sostituito dal
seguente:
  «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze
pronunciate  in  grado  d appello  o  in  unico  grado possono essere
impugnate con ricorso per cassazione:
    1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
    2)  per  violazione  delle  norme sulla competenza, quando non e 
prescritto il regolamento di competenza;
    3)  per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
    4) per nullita  della sentenza o del procedimento;
    5)  per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
  Puo   inoltre  essere  impugnata  con  ricorso  per  cassazione una
sentenza  appellabile  del  tribunale, se le parti sono d accordo per
omettere  l appello;  ma  in  tale  caso l impugnazione puo  proporsi
soltanto a norma del primo comma, n. 3.
  Non  sono  immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le
sentenze  che  decidono  di questioni insorte senza definire, neppure
parzialmente,  il  giudizio.  Il  ricorso per cassazione avverso tali
sentenze puo  essere proposto, senza necessita  di riserva, allorche 
sia  impugnata  la  sentenza  che  definisce,  anche parzialmente, il
giudizio.
  Le  disposizioni  di  cui al primo comma e terzo comma si applicano
alle  sentenze  ed  ai  provvedimenti diversi dalla sentenza contro i
quali e  ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.».


Art. 3.
                     Modifiche all articolo 361
  1.  Il primo comma dell articolo 361 del codice di procedura civile
e  sostituito dal seguente:
  «Contro  le sentenze previste dall articolo 278 e contro quelle che
decidono una o alcune delle domande senza definire l intero giudizio,
il  ricorso  per  cassazione  puo  essere differito, qualora la parte
soccombente  ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine
per  la  proposizione  del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima
udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».
 
 

       Art. 4.
      Modifiche all articolo 363 del codice di procedura civile
  1.  L articolo 363 del codice di procedura civile e  sostituito dal
seguente:
  «Art.  363  (Principio  di  diritto  nell interesse della legge). -
Quando  le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi
hanno  rinunciato,  ovvero quando il provvedimento non e  ricorribile
in  cassazione  e  non  e   altrimenti  impugnabile,  il  Procuratore
generale  presso  la  Corte  di cassazione puo  chiedere che la Corte
enunci nell interesse della legge il principio di diritto al quale il
giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
  La  richiesta  del  procuratore  generale, contenente una sintetica
esposizione  del  fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento
dell istanza,  e  rivolta al primo presidente, il quale puo  disporre
che  la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione
e  di particolare importanza.
  Il  principio  di diritto puo  essere pronunciato dalla Corte anche
d ufficio,  quando  il  ricorso  proposto  dalle  parti e  dichiarato
inammissibile,  se  la  Corte  ritiene  che la questione decisa e  di
particolare importanza.
  La  pronuncia  della  Corte  non  ha  effetto sul provvedimento del
giudice di merito.».


    Art. 5.
                     Modifiche all articolo 366
  1.  L articolo 366 del codice di procedura civile e  sostituito dal
seguente:
  «Art.  366  (Contenuto del ricorso). - Il ricorso deve contenere, a
pena di inammissibilita :
    1) l indicazione delle parti;
    2) l indicazione della sentenza o decisione impugnata;
    3) l esposizione sommaria dei fatti della causa;
    4)   i   motivi   per  i  quali  si  chiede  la  cassazione,  con
l indicazione  delle  norme  di  diritto  su  cui si fondano, secondo
quanto previsto dall articolo 366-bis;
    5) l indicazione della procura, se conferita con atto separato e,
nel caso di ammissione al gratuito patro-cinio, del relativo decreto.
    6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti
e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
  Se  il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni
gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
  Nel caso previsto nell articolo 360, secondo comma, l accordo delle
parti  deve  risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre
parti  o  dai  loro  difensori  muniti  di  procura  speciale, oppure
mediante  atto  separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da
unirsi al ricorso stesso.
  Le  comunicazioni  della  cancelleria  e  le  notificazioni  tra  i
difensori  di  cui  agli  articoli 372  e 390 possono essere fatte al
numero  di  fax  o  all indirizzo  di  posta  elettronica indicato in
ricorso  dal  difensore  che  cosi  dichiara di volerle ricevere, nel
rispetto  della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano
le disposizioni richiamate dal secondo comma dell articolo 176.».



   Art. 6.
                          Articolo 366-bis
  1.  Dopo  l articolo 366 del codice di procedura civile e  inserito
il seguente:
  «Art.  366-bis  (Formulazione  dei  motivi).  -  Nei  casi previsti
dall articolo   360,   primo   comma,   numeri 1),   2),   3)  e  4),
l illustrazione  di  ciascun  motivo  si  deve  concludere, a pena di
inammissibilita ,  con  la formulazione di un quesito di diritto. Nel
caso  previsto dall articolo 360, primo comma, n. 5), l illustrazione
di  ciascun  motivo  deve  contenere,  a pena di inammissibilita , la
chiara  indicazione  del  fatto  controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per
le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea
a giustificare la decisione.».


Art. 7.
                     Modifiche all articolo 369
  1.  Il  numero  4 del secondo comma dell articolo 369 del codice di
procedura civile e  sostituito dal seguente:
  «4.  Gli  atti  processuali,  i  documenti,  i  contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
 

Art. 8.
                     Modifiche all articolo 374
  1.  L articolo 374 del codice di procedura civile e  sostituito dal
seguente:
  «Art.  374  (Pronuncia  a  sezioni  unite).  - La Corte pronuncia a
sezioni  unite  nei  casi  previsti  nel  n.  1)  dell articolo 360 e
nell articolo  362.  Tuttavia,  tranne  che  nei casi di impugnazione
delle  decisioni  del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il
ricorso  puo   essere  assegnato  alle  sezioni  semplici,  se  sulla
questione  di  giurisdizione  proposta  si  sono  gia  pronunciate le
sezioni unite.
  Inoltre  il  primo presidente puo  disporre che la Corte pronunci a
sezioni  unite  sui  ricorsi  che presentano una questione di diritto
gia  decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che
presentano una questione di massima di particolare importanza.
  Se  la  sezione semplice ritiene di non condividere il principio di
diritto  enunciato  dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
  In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».

 
 
Art. 9.
                     Modifiche all articolo 375
  1.  All articolo  375 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) i  numeri  2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai
seguenti:
      «2)  ordinare l integrazione del contraddittorio o disporre che
sia eseguita la notificazione dell impugnazione a norma dell articolo
332 ovvero che sia rinnovata;
      3)  provvedere  in  ordine  all estinzione del processo in ogni
caso diverso dalla rinuncia;
      4)  pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione;
      5)  accogliere  o rigettare il ricorso principale e l eventuale
ricorso  incidentale  per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero
dichiararne  l inammissibilita   per  mancanza  dei  motivi  previsti
nell articolo  360 o per difetto dei requisiti previsti dall articolo
366-bis.»;
    b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
         
 

Art. 10.
                          Articolo 380-bis
  1.  Dopo l articolo 380 del codice di procedura civile, e  inserito
il seguente:
  «Art.   380-bis   (Procedimento  per  la  decisione  in  camera  di
consiglio).  -  Il  relatore nominato ai sensi dell articolo 377, se,
ricorrendo le ipotesi previste dall articolo 375, primo comma, numeri
1),  2),  3)  e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza,
deposita  in  cancelleria  una  relazione  con la concisa esposizione
dello  svolgimento  del  processo  e dei motivi in fatto e diritto in
base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di
consiglio.
  Il presidente fissa con decreto l adunanza della Corte.
  Almeno  venti  giorni  prima della data stabilita per l adunanza il
decreto  e  la  relazione  sono  comunicati  al  pubblico ministero e
notificati  agli  avvocati  delle  parti,  i  quali hanno facolta  di
presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non
oltre  cinque  giorni  prima  e  di  chiedere  di  essere sentiti, se
compaiono,  nei  casi previsti dall articolo 375, primo comma, numeri
1), 3) e 5).
  Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.
  Se  ritiene  che non ricorrono le ipotesi previste all articolo 375
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.».


Art. 11.
                          Articolo 380-ter
  1.  Dopo  l articolo  380-bis  del  codice  di procedura civile, e 
inserito il seguente:
  «Art.  380-ter  (Procedimento  per  la  decisione  sulle istanze di
regolamento  di  giurisdizione  e di competenza). - Nei casi previsti
dall articolo  375,  primo  comma,  numero  4), il presidente, se non
provvede  ai  sensi  dell articolo  380-bis, primo comma, richiede al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
  Le  conclusioni  ed  il decreto del presidente che fissa l adunanza
sono  notificati,  almeno  venti  giorni  prima,  agli avvocati delle
parti,  che  hanno  facolta   di  presentare memorie non oltre cinque
giorni   prima  e  di  chiedere  di  essere  sentiti,  se  compaiono,
limitatamente al regolamento di giurisdizione.
  Non  si  applica  la  disposizione  del  quinto comma dell articolo
380-bis.».


 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli