SOCIETA COOPERATIVE: MENO VINCOLI PER RAGGIUNGERE LA MUTUALITA PREVALENTE.
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio
Meno vincoli per le società cooperative
Il decreto in vigore dal 9 Febbraio
Di Marco Dibitonto
Meno vincoli per le società cooperative per raggiungere la mutualità prevalente. Con il decreto del 30 dicembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio il Ministero delle Attività Produttive ha disposto infatti la riduzione, per alcuni settori, dei vincoli per raggiungere la mutualità prevalente (previsto dall’art. 2513 del Codice Civile). Così dunque per le cooperative di lavoro non si deve considerare, nel calcolo dei parametri normativi, il costo dei lavoratori non soci assunti in forza di obbligo di legge, di contratto nazionale, di convenzione con la pubblica amministrazione e nemmeno con i lavoratori che non possono assumere al qualifica di socio. Le nuove disposizioni, si legge nel decreto in esame, sono in vigore già dal 9 febbraio.
MUTUALITA’ PREVALENTE: I REGIMI DEROGATORI
SETTORI INTERESSATI |
ELEMENTI DA NON COMPUTARE |
|
le cooperative di lavoro e miste |
- il costo del lavoro delle unita lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di CCNL o di convenzione con la pubblica amministrazione,
- il costo del lavoro delle unita lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualita di socio della cooperativa,
- il costo del lavoro delle unita lavorative non socie di nazionalita straniera impiegate in attivita svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana |
le cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica |
- tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti. |
gli enti di formazione |
- ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attivita di formazione in favore di utenti terzi. |
le cooperative giornalistiche |
- il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale |
SETTORI INTERESSATI |
Criteri per la mutualità prevalente |
le cooperative agricole di allevamento e di conduzione |
la condizione di prevalenza e rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l allevamento stesso |
Le cooperative agricole per la conduzione associata di terreni |
la condizione di prevalenza e rispettata quando l estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa |
le cooperative per il commercio equo e solidale |
la prevalenza è raggiunta per il solo fatto che si tratta di coop. che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attivita di commercio equo e solidale |
le società finanziarie |
la prevalenza è raggiunta solo qualora rispettino i requisiti di cui all art. 2514 del codice civile |
le cooperative di consumo operanti nei territori montani |
la condizione di prevalenza e rispettata quando le cooperative di consumo operano esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti |
le cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche |
la condizione di prevalenza e rispettata quando i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilati a quelli provenienti dall attivita con i soci |
segue testo decreto
Gazzetta Ufficiale N. 303 del 30 Dicembre 2005
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273
Definizione e proroga dei termini, nonche conseguenti disposizioni urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di assicurare la
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della
pubblica amministrazione, nonche per corrispondere ad esigenze di
ordine sociale ed organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il
Ministro dell economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Definizione transattiva delle controversie
per opere pubbliche di competenza dell ex Agensud
1. All articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche
agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata
sulla gestione delle attivita connesse alla definizione delle
controversie di cui all articolo 9-bis del citato decreto legislativo
n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.
Art. 2.
Fondo per la produzione, la distribuzione
l esercizio e le industrie tecniche
1. All articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al
31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il
30 giugno 2006».
Art. 3.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato
al 31 dicembre 2005 dall articolo 15 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006,
limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto
legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il termine per la revisione dello statuto, l approvazione del
regolamento di organizzazione e funzionamento dell Istituto per la
storia del Risorgimento italiano, nonche per il rinnovo dei relativi
organi statutari, e prorogato al 31 dicembre 2006.
Art. 4.
Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche dei consigli
centrali, intermedi e di base dell Esercito, della Marina,
dell Aeronautica, dell Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio
permanente volontario, gia prorogato al 15 maggio 2006 dall articolo
5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, e ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2006.
Art. 5.
Adeguamento alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli
adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,
previsto dall articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
e ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per le imprese che
abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco
entro il 30 novembre 2004.
Art. 6.
Iscrizioni alla scuola dell infanzia
1. All articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
parole: «2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono sostituite dalle
seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».
Art. 7.
Universita «Carlo Bo» di Urbino
1. All articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dieci mesi».
Art. 8.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia prorogati al 31 dicembre 2005 dall articolo 10 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2006.
Art. 9.
Programma Socrates
1. L istituto nazionale di documentazione per l innovazione e la
ricerca educativa di cui all articolo 2 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e autorizzato ad avvalersi fino al 30 giugno
2006, per la realizzazione del programma Socrates, del personale di
cui all articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.
Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
Art. 11.
Procedure di integrazione della documentazione
in materia edilizia
1. L integrazione documentale prevista nell allegato 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dall articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, puo essere effettuata entro il 30 aprile 2006.
Art. 12.
Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005
e 2006».
Art. 13.
Edilizia residenziale pubblica
1. All articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: «ai sensi dell articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n.
136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre
2007».
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti
dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, gia prorogati al 31 dicembre 2005 dall articolo
19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
Art. 14.
Attivita di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
dopo le parole: «per l anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per
l anno 2006».
Art. 15.
Canoni per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno
2006».
Art. 16.
Permanenza in carica del Consiglio nazionale
degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU),
rinnovato ai sensi dell articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino
al 30 aprile 2007.
Art. 17.
Codice della strada
1. All articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) al comma 2-ter il primo periodo e sostituito dal seguente:
«Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al
trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre la nebulizzazione dell acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
decorrere dal 1ª gennaio 2007.».
Art. 18.
Giurisdizioni
1. I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche
per effetto della proroga disposta dall articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita
la proroga di cui all articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio
1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all articolo 4,
comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell esercizio delle
proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.
2. All articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell anno».
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97
dell articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta
nel senso che e consentita l assunzione prioritaria degli idonei
dell ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro
la data del 31 dicembre 2004.
4. Per le finalita di cui al comma 3 la dotazione organica del
Consiglio di Stato e incrementata di una unita a decorrere dal
1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l utilizzo
delle risorse recate dall autorizzazione di spesa di cui all articolo
20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 19.
Conversione in tecnica digitale del sistema
televisivo su frequenze terrestri
1. All articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, le parole: «entro l anno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«entro l anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in
cui accelerare la completa conversione».
Art. 20.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «puo essere prorogato» sono
aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede
governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».
2. All articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall articolo
6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»
e dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono
inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006».
Art. 21.
Reclutamento nell Arma dei carabinieri
1. All articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».
Art. 22.
Incenerimento dei rifiuti
1. All articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2006».
Art. 23.
Disposizioni in materia di energia e attivita produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e prorogato
al 31 dicembre 2007 ed e automaticamente prolungato fino al
31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni
indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente
prorogati di un anno, con atto dell ente locale affidante o
concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell articolo
15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche la
facolta di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di
cui al comma 1, se prevista nell atto di affidamento o di
concessione.
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas
naturale ai sensi dell articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e dell articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono
prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se
successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
dell economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali
dell intervento.
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, previsti per l adeguamento alle prescrizioni
contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano
emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell impianto», intesa come data di
avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell impianto», intesa come data
successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale
l impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni
operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla
comunicazione di cui all articolo 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il
passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base
oraria.
Art. 24.
Termini in materia di assicurazioni
1. L efficacia dell articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall articolo 353 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.
Art. 25.
Disposizioni in materia di catasto
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento
adottato ai sensi dell articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dell articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per
l esercizio delle funzioni previste dall articolo 66 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, e prorogato di un anno.
Art. 26.
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. All articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2007».
Art. 27.
Disposizioni in materia di Consorzi agrari
1. All articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine,
entro trenta giorni il Ministro delle attivita produttive, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle
liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa o in amministrazione straordinaria.».
2. All articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.
410»;
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le
seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».
3. All articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
dopo il comma 1-bis, e aggiunto il seguente: «1-ter. Con decreto del
Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, e istituita una commissione di
valutazione delle attivita dei consorzi agrari. La commissione e
composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica
amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 28.
Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni
internazionali, le disposizioni di cui all articolo 1, commi 1 e 10,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005,
sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Art. 29.
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. All articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006».
Art. 30.
Credito d imposta per giovani imprenditori agricoli
All articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, le parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l anno
2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi entro il
31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro
trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di
approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma».
Art. 31.
Disposizioni in materia di fiscalita di impresa
1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati
al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici
mesi.
2. La disposizione di cui al comma 337 dell articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, riferita all anno finanziario 2006, e
specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta
2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 e adottato
senza l acquisizione dell avviso di cui al primo periodo del medesimo
comma.
Art. 32.
Controllo sulla gestione degli enti
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l invio ai
Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti e
prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall anno
2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti
Ministeri nonche , insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di
previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono
obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere
dall esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello
Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita applicative del presente articolo, incluse
quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.
Art. 33.
Esposizione permanente del design italiano
e del made in Italy
1. Le risorse gia previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui
al comma 70 dell articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come integrate per l anno 2005 dall articolo 1, comma 230, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della
Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attivita
produttive per la gestione dell Esposizione permanente del design
italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo
articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il
28 febbraio 2006, al fine di favorirne l immediata operativita .
Art. 34.
Servizi pubblici di motorizzazione
1. In relazione alla pubblica utilita del servizio erogato dal
Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine
di garantire la piena continuita nelle more del completamento delle
procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio
medesimo, in deroga a quanto previsto dall articolo 23 della legge
18 aprile 2005, n. 62, e autorizzata, nei limiti della quota di
risorse disponibili per le attivita del CED, ai sensi del comma 2
del medesimo articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005,
l ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e,
comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure per il nuovo affidamento.
Art. 35.
Procedure di reclutamento docenti universitari
1. All articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre
2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il
30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all articolo 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Art. 36.
Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
1. All articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, dopo il primo comma e aggiunto il
seguente: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza.».
Art. 37.
Interventi per taluni settori industriali
1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
gli interventi di cui all articolo 11, comma 8, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata
specializzazione settoriale del «Tessile - Abbigliamento -
Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni delle aree
P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T.
n. 9 Territorio Salentino-Leccese, pubblicate nel supplemento del
Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.
Art. 38.
Disposizioni per il servizio farmaceutico
1. Al fine di favorire il mantenimento di un efficiente rete di
assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le
percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell IVA non
superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte,
limitatamente all arco temporale decorrente dal 1° marzo al
31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall ultimo
periodo dell articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia
e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del
Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per
l anno 2006.
2. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 1, pari a euro
2.100.000,00 per l anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno 2006, dell autorizzazione di spesa di
cui all articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.
393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
27.
3. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39.
Conservazione delle quote dei limiti
di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall articolo 13,
comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni
2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono
economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli
esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Tremonti, Ministro dell economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli