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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 5 febbraio 2006

Nuovi profili di incostituzionalità della Legge ex Cirielli

Il punto dell Avv. Mario Pavone


Nuovi profili di incostituzionalità della Legge ex Cirielli


di Mario Pavone**


***


A pochi giorni dalla entrata in vigore della Legge 251/2005(c.d. ex Cirielli),la controversa normativa


continua ad essere colpita da numerose censure di incostituzionalità.


Merita di essere segnalata,in proposito,la recente Ordinanza del Giudice Monocratico del Tribunale di Bologna pubblicata in calce, che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale ravvisando la incosti tuzionalità dell’art.10 co. 3 l. n. 251/05 nella parte in cui esclude, per i reati puniti con la pena edittale massima di 6 anni e in relazione al cui processo non sia stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 251, il termine allungato di prescrizione, come più favore volmente stabilito, rispetto alla disciplina pregressa, dagli artt. 157 co. 1, 160 co. 3 e 161 co. 2 c.p. nel la versione novellata dall art. 6 della l. 251 cit..


Secondo il Giudice felsineo,l’art. 10 per un verso collega l entrata in vigore al giorno seguente la pub blicazione,per altro verso prevede che, laddove per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescri zione risultino più brevi, le disposizioni stesse si applichino ai procedimenti e ai processi pendenti, salvo che si tratti di processi pendenti in appello, avanti la Corte di Cassazione o che vi sia stata in primo grado la dichiarazione di apertura del dibattimento.


Tale impostazione risulterebbe viziata da legittimità atteso che la c.d. Legge ex Cirielli avrebbe delimitato l area applicativa della nuova disciplina della prescrizione, ove più favorevole, fissando nell intervenuta apertura del dibattimento di primo grado lo spartiacque rispetto all applicazione della normativa precedente così determinando situazioni nelle quali, come nel caso in esame, il superamento del menzionato momento processuale avvenuto prima dell 8.12.05 determinerebbe addirittura il raddoppio del termine prescrizionale allungato.


La ratio del legislatore, in base al dibattito che ha animato gli sviluppi del disegno di legge nell immi nenza dell approvazione, appare riconducibile alla dichiarata esigenza di fissare un criterio selettivo che eviti di porre nel nulla una massa qualificata di “prodotto semilavorato processuale”, massa realizzata nel rispetto della vecchia disciplina sulla prescrizione.


Se è ben chiaro che l art. 10 cit. sottende l esigenza di raccordare alla novella una parziale salvaguardia dei processi in corso, occorre chiedersi se il criterio di selezione adottato sia rispettoso del principio costituzionale di uguaglianza o comunque se implichi un necessario sacrificio del principio di uguaglianza in funzione del principio, pur esso di rango costituzionale, di buona ammini strazione.


La disparità di trattamento introdotta dall art. 10 della l. 251/05 si rapporta ovviamente all art. 2 co. 3 c.p. atteso che l’art. 10 limita l efficacia di sopravvenute disposizioni più favorevoli all ipotetico reo, escludendone tutti coloro per i quali il dibattimento di primo grado risulti aperto prima dell 8.12.05.


Il rilievo di diritto sostanziale della normativa concernente la materia in esame (essendo, non a caso, la prescrizione una causa estintiva del reato) appare concettualmente sedimentato nella giurispru denza.


Persino quando il legislatore è intervenuto indirettamente sull estensione dei termini prescrizionali (come ha fatto quando ha ridisegnato – con il d.l. 99/74 e con la relativa l. 220/74 – la disciplina delle circostanze del reato), il riflesso sostanziale ex art. 2 co. 3 c.p. che le novità normative più favorevoli all imputato dovevano avere riguardo alla più breve prescrizione risulta acutamente puntualizzato dalla Cassazione,senza oscillazioni, a partire dalla sentenza delle SS.UU. dep. il 7.12.79 (cfr. le massime nn. 10623 e 10624 del 1979).


Ciò premesso-secondo il valente Magistrato- il sacrificio del principio di uguaglianza appare, per il modo in cui è stato legislativamente articolato, del tutto irrazionale e rimesso a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla ratio dell istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella.


In buona sostanza, se il legislatore della novella ha ridimensionato “a regime” (come per il reato di cui al presente processo) dei “termini ultimi” di prescrizione, con ciò ha inteso escludere il permanere dell interesse punitivo dopo il decorso di quel dato tempo dal fatto/reato e ha inteso attribuire proprio al decorso di quel ridimensionato tempo massimo efficacia estintiva del reato a prescindere dalla qualità e dalla quantità degli avanzamenti processuali.


Su queste premesse appare incomprensibile la ragione per la quale lo stato d avanzamento del processo alla data dell 8.12.05 possa determinare, a parità di data di commissione del reato, in alcuni casi un interesse dello Stato a perseguire un reato entro 15 anni dalla commissione di esso e in altri il medesimo interesse nel limite di 7 anni e 6 mesi.


In realtà i 15 anni costituivano nella previgente normativa quel termine dalla commissione del reato che non poteva essere oltrepassato mediante avanzamenti processuali di sorta in quanto segnava il superamento della soglia temporale di sensibilità dell ordinamento al disvalore penale di quel fatto criminoso.


Attraverso la nuova disciplina “a regime” della stessa materia il legislatore, riducendo per identici fatti criminosi il termine quindicennale a 7 anni e 6 mesi e continuando a ritenere irrilevante anche per detto ultimo termine ogni genere di avanzamento processuale, ha abbreviato l’arco temporale di oggettiva sensibilità dell’ordinamento al disvalore dei reati di quel comparto prescrizionale.


Chiarito che con la vecchia e con la nuova disciplina a regime, allo spirare del termine allungato, l’estinzione del reato per prescrizione matura non per la stasi o per la lentezza procedimentale/processuale, bensì esclusivamente per la cessazione del disvalore penale, appare indifendibile, sotto il profilo della razionalità, qualsiasi differenziazione dei termini di prescrizione allungata per fattispecie criminose che siano identiche sotto il profilo sostanziale e diverse solo nel risvolto dell’avanzamento processuale.


Si può affermare, esprimendo in altro modo lo stesso concetto, che nella materia in esame l’esigenza di salvaguardare processi in avanzato stadio non può razionalmente valere come temperamento al principio di uguaglianza quando i processi la cui sopravvivenza si intenda tutelare riguardino vicende criminose che la sensibilità aggiornata del legislatore ritiene ormai “estinte” sotto il profilo del disvalore penale.


Essendo tipicamente il procedimento/processo penale “strumento” finalizzato all’accertamento di quel disvalore, non pare aver senso logico istituire fasce di salvaguardia sul “mezzo” senza raccordare quella salvaguardia a un razionale perseguimento del fine.


Poiché,inoltre.è stato mantenuto in vita da parte del legislatore della novella, il sistema della prescrizione allungata, non può non prendersi atto che detta tipologia di estinzione del reato è ancorata a elementi di valenza sostanziale.


Gli sviluppi processuali possono ostacolare il corso ordinario della prescrizione, ma soltanto nella cornice ed entro quel “tempo massimo del reato” che era e resta il limite oltre il quale, consumandosi l’interesse punitivo e maturando conseguentemente l’estinzione del reato, non può essere ragionevolmente difeso l’interesse alla salvaguardia di un processo anziché di un altro in ragione del differente avanzamento di essi all’entrata in vigore di una legge.


Tanto determina una evidente disparità di trattamento con indubbi riflessi di incostituzionalità della normativa sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.


Ostuni ,Gennaio 2006



**Avvocato in Brindisi


Patrocinante in Cassazione





















TRIBUNALE DI BOLOGNA


In composizione monocratica


Ordinanza del 12 Gennaio 2006


Omissis


Com è noto, in data ... (nelle more tra l udienza dibattimentale del ... e quella del ...) è stata pubblicata nella G.U. la l. n. 251/2005, il cui art. 10 per un verso collega l entrata in vigore al giorno seguente la pubblicazione, per altro verso prevede che, laddove per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultino più brevi, le disposizioni stesse si applichino ai procedimenti e ai processi pendenti, salvo che si tratti di processi pendenti in appello, avanti la Corte di Cassazione o che vi sia stata in primo grado la dichiarazione di apertura del dibattimento.


In relazione al caso in esame si può constatare che:


alla stregua della normativa precedente la legge n. 251/2005 il delitto contestato, suscettibile di prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell art. 157 co. 1 n. 3 c.p., si prescriverebbe in quindici anni, stante l intervento di cause interruttive ai sensi dell art. 160 ult. comma c.p.;


poiché il termine decennale risulta nel caso di specie interrotto (da ultimo) dal decreto che dispone il giudizio del ..., il delitto per il quale si procede si prescriverebbe, ai sensi dell art. 160 u.c. c.p. nel testo previgente, in data....;


se al caso in esame fossero applicabili le nuove disposizioni dettate dalla l. 251/05, il termine ultimo di prescrizione sarebbe di 7 anni e 6 mesi e risulterebbe pertanto spirato (poiché il massimo della pena edittale per il delitto contestato è pari a 6 anni di pena detentiva e poiché a tale situazione l art. 157 c.p. - nel nuovo testo introdotto dalla l. 251/05 – collega il termine prescrizionale ordinario di 6 anni; poiché non ricorrono profili oggettivi che determinino l aumento del termine ordinario ai sensi del nuovo art. 157 co. 6 c.p.; poiché non ricorrono profili soggettivi od oggettivi che ai sensi dei nuovi artt. 160 co.3 e 161 co.2 c.p. dilatino in via straordinaria l aumento del termine prescrizionale per effetto delle cause interruttive; l allungamento dovuto a cause interruttive sarebbe pari a ¼ dell indicato termine ordinario).


Sulla scorta delle risultanze sopra richiamate, nell udienza del .... la difesa degli imputati ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 10 della l. 251/05 in relazione all art. 3 Cost. nella parte in cui preclude, con riferimento ai casi di apertura del dibattimento avvenuta prima dell 8.12.05, l applicazione della più favorevole disciplina del termine prescrizionale di 6 anni allungato di un quarto, disciplina introdotta dall art. 6 l. 251 cit. mediante novellazione degli artt. 157, 160 co. 3 e 161 co. 2 c.p..


Sentito il PM d udienza, il quale si è espresso per la manifesta infondatezza dell eccezione, questo giudice, considerata la complessità della questione, si è riservato di provvedere all odierna udienza di rinvio.


La questione appare rilevante nel presente processo.


Per quanto sopra esposto: la declaratoria di apertura del dibattimento è avvenuta prima dell entrata in vigore della l. 251/05;


escludendo l applicabilità della più favorevole disciplina dettata da tale legge, il termine ultimo di prescrizione spirerebbe al compimento del 15° anno dalla ipotizzata commissione del reato, cioè il 12.11.2011 e di qui sorgerebbe la necessità di proseguire il dibattimento e giungere all emissione di sentenza sul merito dell accusa;


ove invece fosse applicabile, nonostante l apertura del dibattimento intervenuta prima dell 8.12.05, la più favorevole nuova disciplina “a regime”, il termine ultimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi (6 anni + ¼) sarebbe irrimediabilmente spirato e, mancando una rinuncia dell interessato alla prescrizione, mancando altresì allo stato gli approfondimenti istruttori occorrenti anche per emettere una sentenza di assoluzione nel merito, il dibattimento dovrebbe immediatamente approdare all emissione di sentenza ex art. 531 c.p.p. di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato a causa di prescrizione.


La questione appare non manifestamente infondata.


La c.d. Legge ex Cirielli ha delimitato l area applicativa della nuova disciplina della prescrizione, ove più favorevole, fissando nell intervenuta apertura del dibattimento di primo grado lo spartiacque rispetto all applicazione della normativa precedente; così determinando situazioni nelle quali, come nel caso in esame, il superamento del menzionato momento processuale avvenuto prima dell 8.12.05 determina addirittura il raddoppio del termine prescrizionale allungato.


La ratio del legislatore, come reso intuibile dal dibattito che ha animato gli sviluppi del disegno di legge nell imminenza dell approvazione, appare riconducibile alla dichiarata esigenza di fissare un criterio selettivo che eviti di porre nel nulla una massa qualificata di “prodotto semilavorato processuale”, massa realizzata nel rispetto della vecchia disciplina sulla prescrizione.


Se è ben chiaro che l art. 10 cit. sottende l esigenza di raccordare alla novella una parziale salvaguardia dei processi in corso, ci si deve chiedere se il criterio di selezione adottato sia rispettoso del principio costituzionale di uguaglianza o comunque se implichi un necessario sacrificio del principio di uguaglianza in funzione del principio, pur esso di rango costituzionale, di buona amministrazione.


La disparità di trattamento introdotta dall art. 10 della l. 251/05 si rapporta ovviamente all art. 2 co. 3 c.p.


Detto art. 10 limita l efficacia di sopravvenute disposizioni più favorevoli all ipotetico reo, escluden done tutti coloro per i quali il dibattimento di primo grado risulti aperto prima dell 8.12.05.


Il rilievo di diritto sostanziale della normativa concernente la materia in esame (essendo, non a caso, la prescrizione una causa estintiva del reato) appare concettualmente sedimentato nella giurisprudenza.


Persino quando il legislatore è intervenuto indirettamente sull estensione dei termini prescrizionali (come ha fatto quando ha ridisegnato – con il d.l. 99/74 e con la relativa l. 220/74 – la disciplina delle circostanze del reato), il riflesso sostanziale ex art. 2 co. 3 c.p. che le novità normative più favorevoli all imputato dovevano avere riguardo alla più breve prescrizione risulta acutamente puntualizzato dalla Cassazione, senza oscillazioni, a partire dalla sentenza delle SS.UU. dep. il 7.12.79 (cfr. le massime nn. 10623 e 10624 del 1979).


Ciò premesso, il sacrificio del principio di uguaglianza appare, per il modo in cui è stato legislativamente articolato, del tutto irrazionale e rimesso a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla ratio dell istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella.


La disciplina di questa materia continua a essere ispirata a una logica complessiva così sintetizzabile:


a) il reato si estingue quando dalla commissione di esso trascorre un termine ordinario che il legislatore apprezza per la relativa fattispecie come sintomatico di un sopravvenuto disinteresse punitivo;


b) il termine in questione si allunga entro un limite predeterminato se nel corso del termine prescrizionale ordinario intervengono atti procedimentali o processuali legalmente tipizzati (cause interruttive), atti i quali implicano concettualmente un attivazione qualificata dell interesse punitivo;


c) al di là del termine allungato di prescrizione il legislatore presume juris et de jure il disinteresse punitivo dello Stato e sancisce conseguentemente l estinzione del reato a prescindere dalla quantità e qualità degli avanzamenti processuali intervenuti; potendo risorgere l interesse punitivo soltanto per “provocazione processuale” da parte dell imputato, attraverso la rinuncia alla prescrizione.


Nel ritagliare un area applicativa alle vecchie norme più sfavorevoli all imputato, il legislatore della novella pare avere:


1) individuato come sintomatico di apprezzabile avanzamento della pretesa punitiva un momento processuale (l apertura del dibattimento) privo di qualsiasi rilievo nella disciplina (vecchia e nuova) delle cause interruttive della prescrizione, cioè nella disciplina di quei fattori i quali, proprio in quanto considerati rivelatori di pregnanti avanzamenti della pretesa punitiva, determinano la ridecorrenza del termine ordinario prescrizionale (la conseguenza è che elementi, come ad esempio un vizio di notificazione, del tutto estranei alla logica della “manifestazione qualificata dell interesse al perseguimento” possono influire sul differimento della fase di apertura del dibattimento e possono determinare l estensione, talora cospicua dei termini prescrizionali);


2) rapportato quel momento processuale (valutandolo decisivo persino al fine del raddoppio del termine prescrizionale, come nel caso in trattazione) in nessun modo al tempo trascorso dal commesso reato e neppure alla precedente causa interruttiva, bensì a un elemento temporale del tutto casuale (il giorno seguente la pubblicazione della legge sulla G.U.); con la conseguenza che la mancata apertura del dibattimento alla data dell 8 dicembre 2005, determinando talora il marcatissimo accorciamento del termine prescrizionale, può discriminare nel senso di un più breve corso prescrizionale un procedimento/processo non necessariamente “inattivo” o “lento”, neppure se la lentezza venga parametrata ai più brevi termini della prescrizione talora previsti dalla sopravvenuta disciplina: per ricorrere a un esempio dei più aderenti alla pratica quotidiana, si pensi a un delitto con attenuante speciale ai sensi del 5° comma dell art. 73 l. stup. (in relazione al 1° comma dello stesso articolo) per il quale l arresto e la presentazione per il rito direttissimo siano del 7 dicembre 2005, con rinvio dell udienza senza apertura del dibattimento per la concessione del termine a difesa. A parità di altre condizioni, analogo arrestato che il 7 dicembre 2005 non chieda il termine a difesa e lasci aprire il dibattimento si troverebbe discriminato sfavorevolmente. Dovendosi considerare che per entrambi i soggetti l istituzione giudiziaria si è mossa con identica solerzia e dovendosi valutare la previsione edittale di pena detentiva massima pari a 6 anni come elemento ulteriormente accomunante i due casi, la richiesta di termine a difesa (dato estraneo alla manifestazione dell interesse statuale al perseguimento e alla punizione dei reati) varrebbe nell esempio di cui sopra a spostare il termine ordinario prescrizionale da 6 a 10 anni e quello allungato da 7 anni e 6 mesi a 15 anni;


3) ignorato l elementare esigenza, riconducibile al principio di eguaglianza, per la quale il termine allungato di prescrizione, come ridimensionato, in vari casi, dalla nuova disciplina “a regime” rispetto alla normativa precedente, non può che valere uniformemente per tutti quei reati i quali, per componenti sostanziali oggettive e soggettive, siano stati dal legislatore ritenuti meritevoli di appartenere a uno stesso “comparto prescrizionale allungato”. Torna anche a questo proposito a constatarsi la radicale distonia tra il rilievo discriminatorio che l art. 10 cit. attribuisce all avanzamento processuale (avvenuta apertura del dibattimento) alla data dell 8.12.05 e la ratio complessiva che illuminava e illumina l istituto della prescrizione: in generale nella disciplina “a regime”, il termine allungato di prescrizione, decorrente dalla commissione del reato, era (col vecchio art. 160 u.c. c.p.) e rimane (col nuovo art. 160 co. 3 in relazione al nuovo art. 161 co. 2 c.p.) inidoneo a subire dilatazioni ulteriori per effetto di momenti qualificati di avanzamento procedimentale o processuale; che anzi quegli avanzamenti (cause interruttive) presuppone proprio come fattori determinanti l operatività del medesimo termine allungato.


In buona sostanza, se il legislatore della novella ha ridimensionato “a regime” (come per il reato di cui al presente processo) dei “termini ultimi” di prescrizione, con ciò ha inteso escludere il permanere dell interesse punitivo dopo il decorso di quel dato tempo dal fatto/reato e ha inteso attribuire proprio al decorso di quel ridimensionato tempo massimo efficacia estintiva del reato a prescindere dalla qualità e dalla quantità degli avanzamenti processuali.


Su queste premesse appare incomprensibile la ragione per la quale lo stato d avanzamento del processo alla data dell 8.12.05 possa determinare, a parità di data di commissione del reato, in alcuni casi un interesse dello Stato a perseguire un reato entro 15 anni dalla commissione di esso e in altri il medesimo interesse nel limite di 7 anni e 6 mesi.


In realtà i 15 anni costituivano nella previgente normativa quel termine dalla commissione del reato che non poteva essere oltrepassato mediante avanzamenti processuali di sorta in quanto segnava il superamento della soglia temporale di sensibilità dell ordinamento al disvalore penale di quel fatto criminoso.


Attraverso la nuova disciplina “a regime” della stessa materia il legislatore, riducendo per identici fatti criminosi il termine quindicennale a 7 anni e 6 mesi e continuando a ritenere irrilevante anche per detto ultimo termine ogni genere di avanzamento processuale, ha abbreviato l’arco temporale di oggettiva sensibilità dell’ordinamento al disvalore dei reati di quel comparto prescrizionale.


Chiarito che con la vecchia e con la nuova disciplina a regime, allo spirare del termine allungato, l’estinzione del reato per prescrizione matura non per la stasi o per la lentezza procedimentale/processuale, bensì esclusivamente per la cessazione del disvalore penale, appare indifendibile, sotto il profilo della razionalità, qualsiasi differenziazione dei termini di prescrizione allungata per fattispecie criminose che siano identiche sotto il profilo sostanziale e diverse solo nel risvolto dell’avanzamento processuale.


Si può affermare, esprimendo in altro modo lo stesso concetto, che nella materia in esame l’esigenza di salvaguardare processi in avanzato stadio non può razionalmente valere come temperamento al principio di uguaglianza quando i processi la cui sopravvivenza si intenda tutelare riguardino vicende criminose che la sensibilità aggiornata del legislatore ritiene ormai “estinte” sotto il profilo del disvalore penale.


Essendo tipicamente il procedimento/processo penale “strumento” finalizzato all’accertamento di quel disvalore, non pare aver senso logico istituire fasce di salvaguardia sul “mezzo” senza raccordare quella salvaguardia a un razionale perseguimento del fine.


Essendo stato mantenuto in vita da parte del legislatore della novella, il sistema della prescrizione allungata, non può non prendersi atto che detta tipologia di estinzione del reato è ancorata a elementi di valenza sostanziale. Gli sviluppi processuali possono ostacolare il corso ordinario della prescrizione, ma soltanto nella cornice ed entro quel “tempo massimo del reato” che era e resta il limite oltre il quale, consumandosi l’interesse punitivo e maturando conseguentemente l’estinzione del reato, non può essere ragionevolmente difeso l’interesse alla salvaguardia di un processo anziché di un altro in ragione del differente avanzamento di essi all’entrata in vigore di una legge.


In conclusione, pare a questo tribunale che l’art. 10 l. n.251/05, lungi dal sancire una differenziazione di trattamento costituzionalmente necessitata;


avendo sostanzialmente duplicato il regime complessivo dei termini prescrizionali, con l attribuzione dell intero regime più sfavorevole ai reati il cui processo abbia visto l apertura del dibattimento prima dell 8.12.05;


non avendo mediato razionalmente tra l esigenza di salvaguardia dei processi giunti in avanzato stadio nel rispetto dei termini precedenti e l esigenza di non creare (come il relazione al ns caso) enormi discrepanze tra previsioni prescrizionali parallele, particolarmente in tema di termini allungati di prescrizione;


ha rapportato la prorogatio di termini così tanto gravosi (da raggiungere, come in questo processo, il doppio del nuovo termine prescrizionale) a elementi/“spartiacque” del tutto avulsi dalla ratio e dalla disciplina della prescrizione;


così determinando ragguardevoli quanto ingiustificate disparità di trattamento ai sensi dell art. 3 Cost..


Ritenuta per quanto esposto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati;


P.Q.M.


Visti gli artt. 23 e 24 l. .n. 87/1953, questo Tribunale procedente solleva, in relazione all art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell art. 10 co. 3 l. n. 251/05 nella parte in cui esclude, per i reati puniti con la pena edittale massima di 6 anni e in relazione al cui processo non sia stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 251, il termine allungato di prescrizione, come più favorevolmente stabilito, rispetto alla disciplina pregressa, dagli artt. 157 co. 1, 160 co. 3 e 161 co. 2 c.p. nella versione novellata dall art. 6 della l. 251 cit.;


dichiara la sospensione del processo;


dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza e copia degli atti alla stessa pertinenti (tutti i verbali, i decreti e gli altri atti processuali menzionati in motivazione) siano trasmessi alla Corte Costituzionale, previa notificazione di questo provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa comunicazione del provvedimento medesimo ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.


Bologna, 12.01.06. Il giudice


Arnaldo Rubichi



 
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