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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 15 gennaio 2006

FINANZIARIA 2006: PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA

di approfondimento del direttore dr. Marco Dibitonto



PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA


Finanziaria 2006: condoni per i periodi d’imposta pregressi


DEL DR. MARCO DIBITONTO


DIRETTORE LAVOROPREVIDENZA.COM


Nella manovra Finanziaria per l’anno 2006 sono state varate importanti novità contributive anche per gli anni d’imposta passati e, cioè, per gli anni 2003 e 2004. Sono state definite, infatti, dal Governo nella legge Finanziaria di quest’anno anche forme di condono per le annualità contributive pregresse.


La legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) prevede specificatamente per i contribuenti la facoltà di adeguare (e, cioè, condonare) i redditi d impresa e i redditi di lavoro autonomo relativamente ai periodi d imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004 per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2005. Presupposto necessario per accedere all adeguamento è l accettazione della programmazione fiscale formulata dall Agenzia delle Entrate. Si tratta dello stesso procedimento previsto per l’adesione al piano di programmazione fiscale preventiva introdotta anch’esso con la finanziaria di quest’anno (si veda nello stesso numero l’articolo sulla programmazione fiscale preventiva[1]).


Arriva così anche un condono fiscale vero e proprio tra le misure della Finanziaria 2006: pur riguardando solo gli anni 2003-2004, si tratta comunque di una misura fiscale che garantirà un gettito in tre anni pari a 3 miliardi di euro.


Ma vediamo nel dettaglio la pianificazione fiscale concordata


Soggetti interessati


I destinatari dell istituto sono i medesimi di quelli previsti per la programmazione fiscale.


Possono cioè accedere al piano di condono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.


Le disposizioni individuano cioè come contribuenti interessati quindi i titolari di reddito d impresa e gli esercenti arti e professione, sia che siano:


• Persone fisiche;


• Società di persone;


• Società di capitale



Soggetti esclusi


Sono esclusi dall adeguamento i soggetti:


• per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi d imposta in corsa al 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2004;


• che non erano in attività in uno dei due periodi d imposta oggetto dell adeguamento;


• che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dell attività svolta nei periodi d imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d imposta una dichiarazione dei redditi ed Irap con dati insufficienti per l elaborazione della proposta di adeguamento;


• che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi d imposta oggetto dell adeguamento;


• nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell istituto della programmazione fiscale, per i periodi d imposta oggetto di adeguamento e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini Iva, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.


Inoltre, la notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell istituto della programmazione fiscale, di processi verbali di constatazione con esito positivo, di avvisi di accertamento relativi ai periodi d imposta oggetto di definizione comporta la totale inapplicabilità dell adeguamento.


Il Procedimento


Così come previsto per la programmazione fiscale, anche nel caso dell adeguamento l iniziativa spetta all Amministrazione Finanziaria che dovrà formulare una proposta. Nella proposta vengono fissati i maggiori ricavi e i maggiori compensi, i quali vengono determinati con gli stessi criteri previsti per la programmazione fiscale. Per ciascun periodo d imposta, gli importi calcolati a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 per gli altri soggetti.


L adeguamento si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell istituto della programmazione fiscale, degli importi dovuti che vengono calcolati con le seguenti modalità:


• il 28% dei maggiori ricavi o compensi, a titolo d imposta sostitutiva dei redditi, dell Irap per le società di capitali;


• il 23% dei maggiori ricavi o compensi, a titolo d imposta sostitutiva dei redditi, delle addizionali e dell Irap per gli altri soggetti;


• l aliquota media, risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d affari dichiarati, sui maggiori ricavi o compensi.


Nell ipotesi in cui gli importi da versare sono superiori ai 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50% dell eccedenza può essere versato entro il 16 dicembre maggiorato dagli interessi legali . L omesso versamento degli importi dovuti non determina l inefficacia della definizione che continua a produrre i suoi effetti, ma comporta l iscrizione a ruolo delle somme non versate ed inoltre, sarà dovuta una sanzione del 30%, ridotta al 15% in caso di versamento eseguito entro 30 giorni. La cartella relativa all iscrizione a ruolo deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento. Per completezza si ricorda che nel caso in specie non risulta applicabile l istituto del ravvedimento operoso.


Effetti dell istituto


L adeguamento sostanzialmente, dietro il versamento di un certo importo, consente ai contribuenti di chiudere il proprio rapporto con il Fisco e della sua eventuale azione di accertamento.


Comunque il perfezionamento non esclude l esercizio dell ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertate un maggiore reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468,53. Altre conseguenza dell istituto sono:


• l esclusione della rilevanza delle perdite fiscali e il riporto a nuovo delle stesse;


• l esclusione del riporto al periodo d imposta successivo del credito d imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.


Conclusioni


La programmazione fiscale concordata descritta costituisce una parte molto consistente del rafforzamento della manovra finanziaria 2006 che, comprensiva dell’adeguamento previsto per chiudere i conti con il fisco relativamente al 2003 e al 2004, dovrebbe garantire, secondo le stime della ragioneria generale dello Stato, maggiori incassi per poco più di due miliardi di euro già nel 2006 (destinati a salire a 4,23 miliardi nell’intero triennio 2006–2008).


Si tratta di una misura la cui natura permanente (l’unica considerata valida da Bruxelles ai fini della correzione dell’indebitamento) è fortemente dubbia, sia perché la ridefinizione degli imponibili cui i contribuenti potranno accedere per il biennio 2003–2004 è chiaramente una tantum, sia perché nulla assicura che un contribuente che decida di accedere alla programmazione fiscale triennale per il periodo 2005–2007 debba poi accettare di dichiarare importi crescenti ai fini dell’Iva e delle imposte dirette anche negli anni successivi.












[1] In Lavoro Oggi, Marco Dibitonto. Approfondimenti sulla finanziaria 2006 anche sul sito www.lavoroprevidenza.com.





 
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