lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 8 gennaio 2006

SOSPENSIONE INGIUSTIFICATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO E CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO

della dott.ssa Simona Volpi


“SOSPENSIONE INGIUSTIFICATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO E CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO”


della dott.ssa Simona Volpi




L’argomento qui in esame trae spunto dai non rari episodi che si verificano durante lo svolgimento di prestazioni lavorative temporanee e che difficilmente trovano soluzioni soddisfacenti per il lavoratore temporaneo. Se però nella prassi dei rapporti di lavoro temporaneo i casi in questione vengono risolti tramite accordi tra Agenzie e aziende utilizzatrici, per quanto riguarda tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro subordinato spesso è stata chiamata in causa la giurisprudenza per dirimere controversie di difficile soluzione. Al riguardo senz’altro interessanti sono le pronunce della Cassazione Sez. Lavoro 14199/01 e la più recente 7300/04 con cui la Corte Suprema ha affermato l’esistenza di una responsabilità del datore di lavoro che non permetta al dipendente l’effettivo svolgimento della propria attività lavorativa, tale da determinare nel lavoratore un generale danno alla salute (tutela ex art. 32 Cost.) a causa della forzata inattività se non addirittura uno specifico danno all’integrità fisica ( ex art. 2087, Cod. Civ.).


Nel caso discusso dalla sentenza del 2004, in particolare, la Corte Suprema ha affermato la responsabilità del datore di lavoro che ha sospeso con decisione unilaterale il lavoratore a causa di mancanza di commesse e quindi il diritto del lavoratore alla retribuzione, in quanto è principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro che il datore non possa unilateralmente sospendere l’attività lavorativa e la retribuzione, perché altrimenti incorrerebbe in un inadempimento contrattuale secondo la disciplina sulle obbligazione corrispettive, poiché il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente solo se l’altra parte ( il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta ma non invece quando essa sia impedita unilateralmente dal datore, salva ovviamente la prova dell’impossibilità sopravvenuta, ex artt. 1256, 1463 e 1464, Cod. Civ. In pratica – dice la Corte – l’impossibilità deve essere fondata sull’inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non dovuti al datore, in quanto non prevedibili né evitabili o comunque non riferibili a carenze di programmazione, di organizzazione aziendale, a calo di commesse o a crisi economiche, congiunturali o strutturali ( e salvi eventuali accordi delle parti modificativi del contratto individuale di lavoro).


Quanto affermato nella citata sentenza è d’altra parte una posizione costante della giurisprudenza della Suprema Corte, che ha più volte e anche a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 5454/87) affermato l’impossibilità unilaterale del datore di lavoro di sospensione della prestazione lavorativa, salvi i casi di impossibilità totale o parziale della prestazione. Quindi il datore ha sempre l’onere di provare l’effettiva e assoluta impossibilità di ricevere la prestazione, mentre il lavoratore sospeso non deve provare di aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo di sospensione, durante il quale si verifica quindi un’ipotesi di –mora credendi- per il datore e il lavoratore conserva il diritto alla prestazione lavorativa.


Ma cosa accade nella prassi dei rapporti di lavoro temporaneo? Accade che spesso si verificano casi in cui il lavoratore temporaneo viene “messo in ferie” per uno o più giorni, laddove l’azienda utilizzatrice unilateralmente sostiene di non avere lavoro a cui adibirlo, spesso addirittura senza informarne l’azienda fornitrice (agenzia per il lavoro fornitrice della manodopera), con il risultato che a fine mese o a fine rapporto di lavoro il lavoratore si trova una busta paga con il monte ore ferie azzerato se non addirittura con giornate lavorative non coperte da retribuzione perché “tenuto a casa” per un numero maggiore di ore rispetto a quelle di ferie maturate. Il problema è che nessuno vigila sulla necessità di queste sospensioni lavorative, perché l’Agenzia da una parte teme che opponendosi a questa prassi possa perdere il cliente – società utilizzatrice e dall’altra il lavoratore temporaneo spesso non conosce neanche quelli che sono i suoi reali diritto retributivi e se li conosce preferisce tenersi il seppur temporaneo rapporto di lavoro.


L’auspicio allora è quello di un futuro maggiore controllo da parte degli organi ispettivi.




 
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