lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 23 dicembre 2005

INPS: LE ISTRUZIONI PER IL CONGUAGLIO ANNUALE E I RIFLESSI SULLE DENUNCE EMENS

Circolare INPS 7 dicembre 2005, n. 117










INPS: le istruzioni per il conguaglio annuale e i riflessi sulle denunce EMens




Le istruzioni per l’effettuazione delle operazioni del conguaglio contributivo di fine anno che l’INPS è intervenuto a fornire, con Circolare 7 dicembre 2005, n. 117, mentre confermano le modalità di esecuzione già consolidate, contengono quest’anno anche indicazioni per la compilazione dei flussi retributivi mensili EMens, con particolare riguardo agli elementi variabili della retribuzione, alla decontribuzione dei premi di risultato, al superamento del massimale contributivo e alle operazioni societarie.
Per quanto riguarda, inoltre, le operazioni di conguaglio dei dipendenti beneficiari del cd. bonus pensioni che hanno optato per il posticipo del pensionamento di anzianità, l’Istituto ribadisce che il conguaglio andrà effettuato secondo le modalità previste per la generalità degli altri dipendenti. Tuttavia, dato il particolare regime contributivo in vigore al momento delle operazioni di conguaglio (esonero dal versamento del contributo IVS, compreso l’1% aggiuntivo), gli importi risultanti dal conguaglio dei contributi IVS andranno recuperati o aggiunti direttamente al bonus erogato nei mesi di competenza di dicembre 2005 e gennaio 2006, secondo il principio di cassa. L’eventuale conguaglio di contributi minori dovrà, invece, essere effettuato con le ordinarie modalità.


ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

Gli elementi retributivi variabili devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2006 ed assoggettati al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni ecc.) di tale mese, mentre devono essere imputati in competenza nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore del mese di dicembre 2005. L’INPS precisa che, fermo restando il versamento o il recupero dei contributi sui predetti elementi variabili nel mese di gennaio 2006, le relative partite potranno essere comunicate dalle aziende anche con il modello DM 10/2 del mese di febbraio 2006.

Quanto ai riflessi nella denuncia EMens di gennaio 2006, tali elementi dovranno essere inseriti utilizzando l’elemento "VarRetributive" (in "DatiRetributivi"), con attributo anno 2005, nonché gli elementi "AumentoImponibile" o "DiminuzioneImponibile".
Se sono presenti entrambi i suddetti elementi con attributo dello stesso anno 2005, andrà indicato esclusivamente il saldo tra le due partite.
Tali elementi andranno indicati nelle certificazioni CUD 2006 e nel modello 770 Semplificato 2006.

Con particolare riferimento al pagamento di ratei di retribuzione nel mese successivo a quello di assunzione, ai fini dell’imputazione dei relativi contributi al mese di competenza (mese di assunzione), se l’assunzione interviene nel mese di dicembre 2005 e i ratei di retribuzione vengono pagati con la retribuzione del mese di gennaio 2006, occorre inserire gli importi dei ratei:



  • tra le variabili in aumento della denuncia modello DM 10/2 (codice A000);

  • nell’elemento della denuncia EMens "VarRetributiva" (in "DatiRetributivi"), attributo anno, "AumentoImponibile".

Nessun accorgimento dovrà invece essere adottato se l’assunzione ha luogo nei mesi da gennaio a novembre del medesimo anno.

Così, nella denuncia DM10 di gennaio 2006 andrà esposta in corrispondenza del rigo 11 del quadro B-C la retribuzione imponibile erogata al lavoratore nel mese (ad esempio, 1.500 come retribuzione mensile + 500 come rateo di retribuzione del mese di assunzione dicembre 2005) e andrà indicato con il codice A000 il rateo di retribuzione di competenza di dicembre 2005.
Nel flusso retributivo EMens del mese di gennaio 2006 la retribuzione imponibile corrisposta nel mese (nell’esempio, pari a 2.000 euro) dovrà essere indicata nell’elemento "Imponibile", mentre il rateo relativo al mese di dicembre 2005 (pari a 500 euro) andrà esposto nell’elemento "VarRetributive", attributo anno 2005, "AumentoImponibile".

Il datore di lavoro dovrà trasmettere anche il flusso EMens relativo al mese di assunzione del lavoratore (dicembre 2005), nel quale andranno valorizzati i seguenti elementi:



  • elementi identificativi del lavoratore ("CFLavoratore", "Cognome", "Nome", "Qualifica1", "Qualifica2", "Qualifica3", "TipoContribuzione", "CodiceComune", "CodiceContratto");

  • elementi "Assunzione" ("GiornoAssunzione" e "TipoAssunzione"), "Imponibile" con valore pari a zero e "Settimana" ("IdSettimana" e "TipoCopertura").

L’INPS conferma, inoltre, l’applicazione delle istruzioni già fornite con circolari già precedentemente emanate per quanto riguarda l’assoggettamento contributivo dei compensi per ferie non godute e per lavoro straordinario, compreso l’istituto contrattuale della banca ore.


DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

In merito all’esposizione nel modello DM10/2 e nella denuncia EMens dei dati di conguaglio relativi alla decontribuzione dei premi di risultato, le cui modalità di calcolo restano invariate, si precisa quanto segue a seconda delle casistiche che possono verificarsi in sede di conguaglio effettuato nel mese di gennaio 2006.

Retribuzione presunta inferiore alla retribuzione effettiva (ulteriore differenza di premio da decontribuire rispetto all’importo già decontribuito in corso d’anno)

MODELLO DM 10/2

L’ulteriore quota del premio di risultato da decontribuire deve essere portata in diminuzione dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2006 e andrà esposto nel modello DM 10 con il codice D000.

EMENS

L’elemento "Imponibile" dovrà essere decurtato della maggiore differenza di premio da decontribuire che andrà indicata nell’elemento "VarRetributive", attributo anno 2005, "DiminuzioneImponibile".

Retribuzione presunta superiore alla retribuzione effettiva (maggiore decontribuzione già operata in corso d’anno rispetto a quella risultante dal conguaglio e differenza di premio da assoggettare a contribuzione ordinaria)

MODELLO DM 10/2

L’importo risultante dal conguaglio, che deve essere portato in aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2006, andrà esposto con il codice A000.

EMENS

L’elemento "Imponibile" dovrà essere aumentato della differenza di premio da assoggettare a contribuzione ordinaria, anziché a decontribuzione, che andrà indicata nell’elemento "VarRetributive", attributo anno 2005, "AumentoImponibile".

Le medesime modalità di compilazione del modello DM10 e del flusso retributivo EMens andranno applicate anche in caso di decontribuzione operata a fine anno in sede di conguaglio effettuato nel mese di gennaio 2006 per le partite che determinano un aumento o una diminuzione dell’imponibile contributivo.


SUPERAMENTO DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Qualora nel corso dell’anno il datore di lavoro abbia versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale contributivo annuo (pari per l’anno 2005 a 84.049,00 euro), al superamento del quale sono dovuti i soli contributi minori, in sede di conguaglio occorre procedere al recupero dell’eccedenza di contributo non dovuta.
Di conseguenza, precisa l’INPS, l’imponibile previdenziale assoggettato a contribuzione IVS nel corso dell’anno e già indicato nelle denunce mensili EMens relative all’anno di competenza 2005 dovrà essere rettificato. In particolare, andrà ritrasmessa la denuncia EMens del mese in cui è avvenuto il superamento del massimale, indicando nell’elemento "Imponibile", contenuto nei "DatiRetributivi", il valore rettificato dell’imponibile previdenziale.


OPERAZIONI SOCIETARIE

In caso di operazioni societarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (es. fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di rami aziendali ecc.) e di cessione del contratto di lavoro, le operazioni del conguaglio contributivo, così come per il conguaglio fiscale, devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al successivo rilascio della certificazione CUD e alla dichiarazione annuale del sostituto d’imposta (modello 770 Semplificato). Rientrano nel conguaglio sia le retribuzioni erogate dal nuovo datore di lavoro sia le retribuzioni precedentemente corrisposte nell’anno dal datore di lavoro cedente, compresi eventuali premi di risultato, compensi in natura ed erogazioni liberali.

Per quanto riguarda i flussi EMens, nei casi di operazioni societarie intervenute in corso d’anno, il datore di lavoro che procede al conguaglio (subentrante) non potrà utilizzare, ai fini del consolidamento dell’elemento "Settimana" riferito a ciascun lavoratore acquisito, l’elemento "MesePrecedente", contenuto nell’elemento "DenunciaIndividuale". Questa operazione dovrà pertanto essere effettuata dall’azienda cedente oppure dall’azienda subentrante utilizzando i dati identificativi della stessa cedente.
Per le operazioni societarie intervenute a cavallo d’anno e nell’ipotesi in cui il conguaglio sia effettuato nel mese di gennaio dell’anno successivo, l’inserimento dei dati relativi alle variabili retributive ed il consolidamento delle settimane con riferimento a ciascun lavoratore acquisito potranno essere eseguiti dal datore di lavoro cedente oppure dall’azienda subentrante utilizzando i dati identificativi della stessa cedente.




 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli