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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 17 dicembre 2005

SPECIALE ESAME D AVVOCATO 2005: ATTO GIUDIZIARIO CIVILE

DA ALTALEX.COM

Atto giudiziario di diritto civile


La società Alfa s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma s.p.a., per sentire dichiarare risolto, per l inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2/3/2000 e per ottenere il risarcimento dei danni.

Assumeva che nell anno 2000, appunto, contestualmente all acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di "ferritina", principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto.

Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma s.p.a. aveva comunicato l intenzione di rinunciare, entro l anno successivo, all utilizzazione della "ferritina" di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica.

L Amministratore delegato della Gamma s.p.a. si reca da un legale al quale - ad integrazione di quanto esposto nella citazione - rappresenta le ulteriori seguenti circostanze.

Il venir meno di fabbisogno di "ferritina" era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA



COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA


PER la società Gamma s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in …. , rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall’avv. …, presso il cui studio sito in Roma ….. elettivamente domicilia;


CONTRO la società Alfa s.p.a.;


(Rg. - G.U. ….. - Udienza del …..)


premesso che


-con atto di citazione notificato il ….. (allegato alla presente sub. A) la società Alfa s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio la società Gamma s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al fine di sentire dichiarare risolto il contratto stipulato in data 02/03/00 per inadempimento della convenuta e sentirla al contempo condannare al risarcimento del danno;


-in particolare la società attrice esponeva che: a) in data 02/03/00 aveva stipulato un contratto in forza del quale, nell’ambito di una più complessa operazione commerciale che aveva portato al trasferimento del diritto di proprietà di uno stabilimento industriale da parte della società odierna istante, la società Gamma s.p.a. si era impegnata a rifornirsi dalla Alfa s.p.a., nei limiti del 50% del suo fabbisogno del principio attivo noto come “Ferritina”; b) la società Gamma s.p.a. nel dicembre del 2001 aveva comunicato alla Alfa s.p.a. la sua intenzione di rinunziare, con decorrenza dal principio del nuovo anno, alla fornitura della “Ferritina” di origine animale avendo previsto la sua sostituzione con altro principio attivo di origine sintetica; c) di fatto a partire dal gennaio 2002 la società Gamma non aveva fatto più richiesta alla società Alfa s.p.a. di fornitura di “Ferritina” di origine animale; d) pertanto, la società Gamma s.p.a. si era resa, a dire di parte attrice, palesemente inadempiente agli impegni contrattualmente assunti con conseguente richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento e contestuale condanna al risarcimento del danno.


°*°*°*°*°*°


La Gamma s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., nel costituirsi in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore impugna e contesta estensivamente il contenuto del libello introduttivo del presente giudizio in uno a tutta la documentazione ad essa allegata ed osserva, deduce ed eccepisce in fatto ed in diritto quanto segue:


I) La domanda attrice è del tutto infondata essendo fondata su una rappresentazione dei fatti parziale ed inveritiera.


Infatti, la società attrice ha omesso di riferire che con provvedimento del Ministro della Sanità del .. n… (allegato alla presente sub B) è stato bandito l’uso del principio attivo “Ferritina” di origine animale per la produzione della specialità medicinale …. nel quale il principio predetto è stato impiegato dalla convenuta fino al dicembre del 2001.


Addirittura il Ministro della Sanità ha minacciato, con il predetto provvedimento, la revoca dell’autorizzazione alla commercializzazione di siffatta specialità ove il prescritto divieto fosse stato violato.


Siffatta prescrizione è stata decisa nell’ambito di una serie di interventi dettati al fine di ovviare e contrastare la diffusione dell’encefalopatia spongiforme bovina a salvaguardia della salute pubblica.


II) Ne consegue che nessun inadempimento è imputabile alla società convenuta atteso che l’inosservanza degli obblighi assunti con la scrittura del 02/03/00 non è dipeso da fatto del debitore bensì da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.


D’altronde è principio consacrato nel nostro codice civile quello per cui il debitore che non adempie esattamente l’obbligazione è tenuto a risarcire i danni procurati al creditore “se non prova che l’inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.).


In correlazione con la suddetta norma, ai sensi dell’art. 1256 c.c. l’impossibilità sopravvenuta e definitiva della prestazione è causa di estinzione dell’obbligazione.


III) L’art. 1463 c.c., facendo applicazione di siffatto principio generale ai contratti a prestazione corrispettiva, stabilisce che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione libera la parte nei cui confronti essa si è prodotta sancendo al contempo che la stessa non può richiedere la controprestazione e qualora, invece, l’abbia già ricevuta ha l’obbligo di restituirla.


IV) Nel caso che ci occupa il provvedimento del Ministero della Sanità, avendo di fatto vietato l’impiego della “Ferritina” di origine animale, ha determinato l’impossibilità assoluta, oggettiva, sopravvenuta e, quindi, l’estinzione, della prestazione che controparte assume non adempiuta.


Vi è prova in atti di siffatta impossibilità sopravvenuta. Può, quindi, ritenersi soddisfatta la prescrizione di cui al citato art. 1218 c.c..


V) Ne consegue che non è fondata la domanda di risoluzione del contratto così come insussistenti sono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.


D’altronde, in tal senso si è espressa la stessa Cassazione la quale definendo una situazione simile a quella oggetto di causa ha statuito che “mentre l impossibilità giuridica dell utilizzazione del bene per l uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l impossibilità dell oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 cod.civ., nella diversa situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod.civ., l obbligazione si estingue; con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, nè può agire con l azione di risoluzione allegando l inadempimento della controparte” (Cass. Civ. 23618/04; in senso conforme Cass. Civ 11121/02)


Per tutto quanto innanzi esposto la società Gamma s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata


Conclude


Affinché l’Autorità adita voglia, accertata preliminarmente la ricorrenza dei presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, così provvedere e giudicare a) rigettare integralmente l’avversa domanda di risoluzione e di risarcimento del danno; b) per l’effetto condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di giudizio.


In via istruttoria la deducente difesa produce e deposita: A) copia atto di citazione notificato il …; B) copia del provvedimento emesso dal Ministro della Sanità in dal … n. …..


Con espressa riserva di precisare e/o modificare la domanda e di formulare nuove istanze istruttorie nei termini di legge.


Roma, li


Avv.



PROCURA ALLE LITI



In qualità di legale rappresentante della Gamma s.p.a. nomino e costituisco mio procuratore e difensore l’avv. … affinché, mi rappresenti e difenda in ogni fase e grado del presente giudizio con ogni potere e facoltà di legge, compreso quello di chiamare terzi in causa, spiegare riconvenzionali, transigere e rinunciare agli atti incassare somme, promuovere procedure esecutive e presentare istanze di fallimento. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Roma …


Roma, li





E’ tale


(Avv. ….)


 
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