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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 27 novembre 2005
COMMENTO AI PRIMI LODI DEGLI ARBITRI DEL PUBBLICO IMPIEGO IN MATERIA DISCIPLINARE a cura di Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego-Lazio COMMENTO AI PRIMI LODI DEGLI ARBITRI DEL PUBBLICO IMPIEGO IN MATERIA DISCIPLINARE a cura di Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego-Lazio Estratto dal commento integrale ai lodi pubblicato sul saggio edito dell’UNI.G.E.S.( Università Popolare Studi Giuridici Economici e Sindacali), pubblicato sulla rivista LPA n°5/2005 OGGETTO DELLA ANALISI E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI LODI ARBITRALI L’analisi qui condotta ha interessato i lodi ufficialmente forniti dal Formez e ricevuti dalle amministrazioni pubbliche a tutti i componenti della Cabina di Regia dell’arbitrato e conciliazione istituita presso l’ARAN ai sensi del CCNQ 23/1/2001, in occasione della fase di realizzazione del progetto formativo rivolto agli arbitri del pubblico impiego selezionati secondo l’art.5 c.3 lett.c del CCNQ 23/1/2001. Ai lodi ricevuti in via ufficiale si aggiungono anche altri due lodi emanati dallo scrivente,per un totale di 28 lodi cui va aggiunto un verbale di conciliazione. Da un punto di vista cronologico si osserva come i lodi emanati riguardano il periodo che va dal 2001 al 2004.La maggior parte di essi è relativa all’anno 2002,mentre è interessante notare che già all’atto della stipula del CCNQ 23/1/2001 viene emanato nell’ottobre 2001 il primo lodo che peraltro presenta caratteristiche di peculiare interesse. L’esame dei lodi è stato disposto tenendo conto della numerazione assegnata dal Formez , a cui sono stati assegnata,ai fini della classificazione proprio la numerazione in originale, al fine di consentire un facile reperimento e lettura sia agli addetti ai lavori della Cabina di Regia, che a tutti gli arbitri del pubblico impiego i quali tra il materiale loro consegnato,riceveranno un CD Rom contenente i lodi arbitrali nella identica numerazione qui commentata. La finalità dello studio si è caratterizzata nella ricerca di elementi descrittivi dei lodi sia attinenti il merito delle questioni trattate,che la procedura seguita, classificandoli secondo vari criteri distintivi qui illustrati, tra cui quello della incidenza territoriale, del comparto e per amministrazioni coinvolte, per materia ed oggetto della richiesta di compromettere in arbitri, nonché in relazione al funzionamento dell’istituto previsto dal CCNQ 23/1/2001. I lodi sono stati poi classificati tenendo conto di talune problematiche emergenti dalla pratica attuazione dell’istituto,anche alla luce del principio di specularità con i poteri del Giudice del Lavoro: tra queste la classificazione,quella sulla disapplicazione degli atti amministrativi,e sulle questioni pregiudiziali interpretative. I LODI IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI L’analisi ha portato a classificare come disciplinari i lodi rispettivamente n°3, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 33 a cui si aggiungono i due emanati dallo scrivente[1] per un totale di 15 lodi. Sulla base dell’esito del giudizio arbitrale si può rilevare che in molti casi di accoglimento parziale, emerge la problematica, analoga al Giudice del lavoro in ordine alla possibilità che l’arbitro possa modificare,degradare o sostituire la sanzione irrogata dal datore pubblico.[2] A ben vedere innanzitutto è possibile una prima subclassificazione tra questi 15 riferita a quelli rispettivamente con n°3,26,27 atteso che, avendo come oggetto della richiesta non una sanzione contrattualmente prevista ma la revoca della sospensione cautelare, possono solo in senso lato essere definiti disciplinari. Il lodo n°3 per il Comparto Università e contro Università-Camera Arbitrale Sicilia, ( un caso di disapplicazione), è un accoglimento a fronte di richiesta di dichiarazione di illegittimità dei decreti di sospensione cautelare. In tal caso l’arbitro non opera una disapplicazione formale ,ma ordina alla Università di revocare i decreti di sospensione , condannando ad un facere la medesima.( tra i casi di condanna ad un facere cfr.lodo 22). Il lodo n°27 del 2/8/02 Camera Arbitrale Lazio contro Comune di Roma avente ad oggetto la revoca della disposta sospensione cautelare con riduzione della retribuzione al 50%, è invece un caso di rigetto della richiesta. Il lodo 26,Camera Arbitrale Lazio 22/9/02 contro Comune di Roma, sempre annoverabile tra quelli disciplinari atipici nella accezione utilizzata, ha invece ad oggetto la revoca della disposizione dirigenziale di sospensione cautelare dal servizio a seguito di rinvio a giudizio del G.U.P. La richiesta è rigettata ma la questione è di particolare interesse ponendo all’attenzione la problematica della costituzionalità della sospensione cautelare; analizzando poi i lodi propriamente disciplinari il primo è rappresentato dal lodo n°5 della Camera Arbitrale Puglia del 8/3/2004-CCNL Enti Locali avente ad oggetto una sanzione disciplinare a 2 gg di sospensione. L’arbitro accoglie parzialmente il ricorso convertendo la sanzione da 2 gg a 4 ore di multa per ritenuta non adeguata proporzionalità della sanzione irrogata;il lodo 8 Camera Arbitrale Emilia 28/8/03 CCNL Enti Locali riguarda invece un’impugnativa riferita alla sanzione della multa ad 1 ora. Detto richiesta è accolta ritenendo sussistente l’arbitro una sproporzione della sanzione inflitta e dunque degradandola a rimprovero verbale. Il Lodo 10 Camera Arbitrale Lazio del 4/3/2003 contro Comune di Ariccia, Comparto Enti Locali ha ad oggetto l’annullamento della sanzione disciplinare di 6 gg con privazione della retribuzione, inflitta ad un dipendente di ruolo categoria professionale D1 per un incarico presso la R.A.I. ritenuto incompatibile ai sensi dell’art.53 del D.lg.°165/01.La richiesta è accolta con annullamento della sanzione disciplinare e con spese a totale carico del soccombente. Il lodo 11 Camera Arbitrale Campania 28/11/02 Comparto Enti Locali Arbitro Cundari contro E.P.T. di Napoli-ha per oggetto un’impugnativa di sanzione disciplinare del richiamo scritto per comportamenti e minacce nei confronti del superiore( è un caso di accoglimento).Il lodo 14 Camera Arbitrale Umbria- Comparto Enti Locali del 2001, rappresenta poi un’impugnativa contro il Comune di Preci avverso sanzione disciplinare di 10 gg con sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per uguale periodo.La richiesta è accolta con annullamento della sanzione dovuto ad errata applicazione della norma e per insussistenza della ritenuta recidiva.Qui l’arbitro esamina l’interessante problematica della possibilità o meno di modificare le sanzioni già irrogate dal datore di lavoro, facendo riferimento al principio del né bis in eadem argomentandone l’impossibilità per avvenuta consumazione del potere disciplinare. Il lodo 16 Camera Arbitrale Emilia 11/7/02 Arbitro Montanari contro Ministero Giustizia-Ufficio Centrale Archivi Notarili è un’impugnativa avverso sanzione disciplinare di sospensione a 10 gg per rifiuto a svolgere mansioni di ufficio.Qui l’arbitro rigetta la richiesta di compromettere ritenuta inammissibile a causa della tardività del ricorso presentato decorsi i 20 gg di cui all’art.6 del CCNQ 23/1/2001 come da interpretazione autentica intervenuta proprio sull’art.6 medesimo.Detto lodo descrive un corretto rispetto della procedura rispetto al CCNQ 23/1/2001; Il lodo 21 della stessa Camera Arbitrale Emilia ed emanato in pari data 11/7/02 Arbitro Montanari contro Ministero Giustizia-Ufficio Centrale Archivi Notarili è un’impugnativa avverso sanzione disciplinare di sospensione invece a 5 gg per inosservanza di direttive e per presunte calunnie e diffamazioni; anche Qui l’arbitro rigetta la richiesta di compromettere ritenuta inammissibile a causa della tardività del ricorso presentato decorsi i 20 gg e dunque per violazione del termine di cui all’art.6 del CCNQ 23/1/2001 come da interpretazione autentica intervenuta proprio sull’art.6 medesimo.Detto lodo descrive un corretto rispetto della procedura rispetto al CCNQ 23/1/2001; il lodo 18[3] ha ad oggetto una richiesta di annullamento della sanzione della censura; in tale controversia l’arbitro accoglie la richiesta sostanzialmente ritenendo sussistente una violazione del fondamentale diritto di difesa del lavoratore.Ed infatti la motivazione richiama la problematica inerente all’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro (nel caso di specie l’Università di Trieste),sanzionando il comportamento dell’Ente inerme successivamente alla rituale contestazione di addebito; infine per quanto concerne la classificazione di detto lodo con riferimento all’osservanza e al funzionamento del CCNQ 23/1/2001 cfr.Nota .Il Lodo 19 Camera Arbitrale Lombardia 18/6/2002 Comparto Sanità ha ad oggetto invece una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 3 giorni irrogata a dei dipendenti A.S.L. per utilizzazione di auto aziendali a fini privati. L’arbitro accoglie parzialmente la richiesta di compromesso operando una riduzione della sanzione a 4 ore di multa e dunque provvedendo alla sostituzione della sanzione che secondo l’arbitro è stata irrogata in violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza. [4]. Il lodo 33 Camera Arbitrale Emilia Romagna del 23/3/2004 contro Regione Emilia, consiste in una richiesta di compromettere avverso sanzione disciplinare di rimprovero scritto comminata ai sensi del CCNL Enti Locali per violazione dell’obbligo di correttezza nei confronti del superiore gerarchico secondo il codice disciplinare dell’Ente.La sanzione è irrogata per invio di missive email con affermazioni offensive nei confronti del dirigente responsabile del servizio,inviate da luoghi e in orari estranei all’orario di servizio: questo lodo presenta aspetti di particolare interesse sia perché risolve la questione dell’interpretazione della norma contrattuale attraverso l’applicazione dello strumento di cui all’art.4 c.9 del CCNQ 23/1/2001 [5]. Di particolare interesse anche la fase conciliativa,ove all’assenza di potere conciliativo esplicito ex.art.66 c.4 del D.lg. n°165/01 l’arbitro ricollega in virtù del rinvio dell’art.4 c.6 del CCNQ,la volontà di non conciliare della P.A. Degna di merito la decisione lodale nella parte relativa all’uso dei poteri di ammissibilità e/o inammissibilità di cui al c.10 dell’art.4 del CCNQ,nonchè in merito a documenti, memorie ed atti successivi al tentativo di conciliazione ritenuti irrilevanti ai fini della decisione.Il lodo Camera Arbitrale Lazio 25/10/2004 Comparto Scuola consiste in un’impugnativa della sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata da un’istituzione scolastica, per inosservanza di ordine di servizio.Qui l’arbitro accoglie la richiesta di compromettere in arbitri dichiarando infondata la ritenuta inosservanza dell’ordine;inoltre ritiene sussistente il difetto di motivazione dell’ordine di assegnazione al plesso scolastico diverso da quello di titolarità del personale ATA,per violazione del contratto integrativo d’istituto: dunque dichiara la nullità della sanzione per difetto di motivazione ed altresì per mancanza di un requisito indispensabile previsto dal CCNL Scuola e cioè dell’avvenuta affissione del codice disciplinare di cui la scuola non ha fornito prova. Il lodo Camera Arbitrale Lazio del 19/7/2004 contro Comune di Roma Comparto Enti Locali, è un accoglimento a seguito di accertata nullità della sanzione irrogata della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni 5, per accusa al dipendente di aver svolto orario straordinario durante la coincidenza di orario ordinario ; la nullità della sanzione è motivata dalla violazione della procedura contestatoria ed in particolare per omessa affissione del codice disciplinare,nonché per violazione del termine dei 20 gg di cui all’art.24 c.2 del CCNL Enti Locali. [1] Trattasi dei due lodi Camera Arbitrale Lazio, a seguito di impugnativa sanzione disciplinare rispettivamente Comparto Scuola( lodo 25/10/2004) ed Enti Locali( lodo19/7/2004 ). [2] In ben 3 casi di cosiddetti accoglimenti parziali( cfr.lodi rispettivamente contrassegnati con il n°5,8,19), emerge detta problematica : qui l’arbitro accoglie le richiesta di compromettere in arbitri sostanzialmente degradando,riducendo la sanzione precedentemente irrogata dalla P.A. [3] Camera Arbitrale Trentino del 27/11/2002 Comparto Università Arbitro Meneghini contro Università di Trieste .Nella motivazione arbitrale,si legge che la sanzione è infatti stata comminata con violazione del diritto di difesa e senza che si fosse consentito al lavoratore, assente per malattia ad una audizione difensiva,di essere realmente sentito a difesa. è di particolare interesse perché appare quello che maggiormente pone in evidenza i problemi di funzionamento dell’istituto nonché della necessità di interpretazioni indispensabili della norma quadro; in primo luogo infatti presenta molte eccezioni soprattutto di parte ricorrente in merito alla procedura di contestazione e sui tempi [4] Nello stesso lodo (cfr.pg. 4)l’arbitro argomenta così”la condotta addebitata al lavoratore deve considerarsi sostanzialmente accertata e in quanto tale sanzionabile disciplinarmente,ma con provvedimento meno grave della sospensione di 3 gg,apparendo provvedimento meglio proporzionato al caso quello della multa nell’importo massimo di 4 ore di retribuzione [5] Interessante la motivazione arbitrale circa la corretta procedura adottata per ottemperare all’art.4 c.9 del CCNQ 23/1/2001 nel lodo “poiché dalla interpretazione di tali disposizioni può dipendere la validità dell’intero procedimento e quindi del lodo( cfr.spec.co.3 art.3)l’arbitro richiamato letteralmente il c.9 dell’art.4( alle parti),ottiene il consenso delle parti a rimettere la questione della sua decisione,accettandola in via definitiva,con espressa rinuncia al termine di 10 gg previsto,onde evitare la sospensione del procedimento.Tale volontà..che deve risultare da atto scritto,viene manifestata dalle parti in udienza firmando per accettazione il verbale nel punto ove viene riportata detta proposta( cfr.pg.2 lodo). |
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