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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 20 novembre 2005
DIPENDENTE PUÒ RIFIUTARSI DI LAVORARE SE IL DATORE NON ADOTTA LE MISURE DI SICUREZZA Cassazione , sez. lavoro, sentenza 07.11.2005 n° 21479
L ipotesi del sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art. 18 l. 300/1970 per giusta causa o per giustificato motivo ai sensi dell art. 3 l. 604/1996 non è ravvisabile se il mancato o non completo adempimento del lavoratore trova giustificazione nella mancata adozione da parte di datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell integrità fisica e psichica del prestatore di lavoro e se quest ultimo prima dell inadempimento secondo gli obblighi di correttezza informa il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela dell integrità fisica e psichica del lavoratore, sempre che tale necessità sia evidente o, comunque, accertabile o accertata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21479 del 7 novembre 2005, ricordando che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio inadempimento con l inadempimento dell altra, occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non soltanto in riferimento all elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche in relazione ai rapporti di causalità e di proporzionalità di tali inadempienze rispetto alla funzione economico-sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che va accertata la sussistenza della gravità dell inadempimento cronologicamente anteriore, perché quando questo non è grave, il rifiuto dell altra parte di adempiere non è di buona fede e, quindi, non è giustificato.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA 7 novembre 2005, n. 21479
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2001 Marco M. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Verbania la società Autostrade Concessioni s.p.a. chiedendo che venisse dichiarata, con le conseguenze di legge, la illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 30 novembre 2000. A giustificazione della domanda esponeva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di esattore presso il casello di Castelletto Ticino e che, avendo subito tra i mesi di giugno e luglio 2000 ben tre rapine a mano armata durante il turno notturno, aveva chiesto inutilmente alla società datrice di lavoro l adozione di misure idonee a garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori addetti al casello e, quindi, dopo avere del pari inutilmente diffidato la società, aveva comunicato di volersi astenere dal lavoro con diritto alla retribuzione a decorrere dal 15 ottobre 2000, ricevendo come risposta la contestazione dell assenza ingiustificata e l intimazione del licenziamento. La Corte territoriale aggiungeva, altresì, che anche a volere ritenere fondato l addebito mosso dal lavoratore alla società Autostrade di non avere adeguatamente provveduto a tutelare la sicurezza dei propri dipendenti per i rischi extralavorativi in violazione dell art. 2087 c.c., tale inadempimento non avrebbe potuto essere considerato grave sia perché si trattava di un inadempimento relativo a uno solo dei profili di tutela della sicurezza dei lavoratori e sia perché non poteva essere addebitata alla società Autostrade la totale assenza di misure di sicurezza ma, eventualmente, soltanto la mancata adozione di misure di sicurezza più idonee e non facilmente individuabili. Marco M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d appello di Torino con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell art. 2087 c.c. in relazione all art. 1460, violazione e falsa applicazione dell art 1460 c.c., nonché omessa motivazione su tali punti decisivi della controversia, deduce che soltanto in occasione delle successive rapine verificatesi sempre alle stesso casello e in occasione delle quali l esattore era stato ferito con un colpo di arma da fuoco, la società si era decisa a blindare il casello, proprio come ripetutamente o inutilmente egli aveva auspicato. Rileva, ancora, il ricorrente che la Corte d appello di Torino non aveva correttamente valutato, ai fini della sussistenza della scriminante dell inadempimento di cui all art. 1460 c.c., il principio della correttezza e della buona fede, certamente sussistenti in capo al lavoratore, che prima di rifiutare la prestazione lavorativa, aveva invitato ripetutamente la società ad approntare misure di sicurezza più idonee a tutelare l integrità fisica dell esattore del casello, nonché quello della successione cronologica e della proporzionalità tra l inadempimento della società e il rifiuto della prestazione lavorativa, posto che l adempimento richiesto alla società concerneva misure idonee a tutelare l integrità fisica del lavoratore. Su tale punto, conclude il ricorrente, andava adeguatamente accertata la sussistenza della gravità dell inadempimento del datore di lavoro idonea a giustificare l inadempimento del prestatore di lavoro. Il ricorso è fondato. Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio inadempimento con l inadempimento dell altra, occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non soltanto in riferimento all elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche in relazione ai rapporti di causalità e di proporzionalità di tali inadempienze rispetto alla funzione economico-sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che va, in primo luogo, accertata la sussistenza della gravità dell inadempimento cronologicamente anteriore, perché quando questo non è grave, il rifiuto dell altra parte di adempiere non è di buona fede e, quindi, non è giustificato (v. pronunce di questa Corte 4743/1998; 10668/1999; 699/2000; 8880/2000 ecc.). Va inoltre, aggiunto che il requisito della buona fede previsto dall art. 1460 c.c. per la proposizione dell eccezione inadimplenti non est adimplendum sussiste quando, nella comparazione tra inadempimento cronologicamente anteriore e prestazione corrispettiva rifiutata, il rifiuto sia stato determinato non solo da un inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite (v. pronuncia di questa Corte 4743/1998). Ciò premesso, va, intanto, osservato che è erronea l affermazione della corte territoriale, secondo la quale l obbligo del datore di lavoro di assicurare al lavoratore misure di sicurezza idonee a garantirgli la integrità fisica e morale nell adempimento della prestazione lavorativa avrebbe avuto ad oggetto un rischio di natura extra-lavorativa. Pertanto, al fine di stabilire quale sia l inadempimento colpevole e quale quello incolpevole occorre procedere necessariamente a una comparazione tra l inadempimento cronologicamente anteriore e quello cronologicamente successivo al fine di valutare la gravità del primo, in relazione alla funzione socio-economica del contratto, come conseguenza giustificata o giustificabile dell inadempimento del secondo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d appello di Genova. |
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