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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 20 novembre 2005

ARMA DEI CARABINIERI: INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO

Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156 con nota cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno



ARMA DEI CARABINIERI: INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO


Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156




“A favore dei militari dell’Arma dei Carabinieri , per l’erogazione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1 della L. n. 100 del 1987 è indispensabile la sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l originaria sede di servizio”.



nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno

 
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA DECISIONE
 
 
REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)       
ha pronunciato la seguente                                           
                              DECISIONE                              
sul ricorso iscritto al NRG 6584\1994, proposto dal  Ministero  della difesa in persona del Ministro pro tempore  e  dal  Comando  generale dell Arma dei Carabinieri in persona del  legale  rappresentante  pro tempore, rappresentati e difesi dall Avvocatura generale dello  Stato ex lege domiciliati presso quest ultima in Roma, via  dei  Portoghesi n. 12;                                                               
                               contro                                
C., non costituito;                                     
                         per l annullamento                          
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della  Liguria, sezione I, n. 241 del 4 giugno 1993.                                 
 
Visto il ricorso in appello;                                         
visti gli atti tutti della causa;                                    
data per  letta  alla  pubblica  udienza  del  19  dicembre  2003  la relazione del consigliere Vito Poli,  udito  l Avvocato  dello  Stato Giacobbe; ritenuto e considerato quanto segue:                                 

1. Con ricorso notificato il 5 luglio 1994, il Ministero della difesa ed il Comando generale dell Arma dei Carabinieri proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. indicata in epigrafe, con cui veniva accolta la domanda - formulata dal brigadiere dei Carabinieri C. - di corresponsione dell indennità di cui all art. 1, l. n. 100 del 1987.


2. Non si costituiva il signor C.


3. Con ordinanza collegiale n. 813 del 1995, veniva accolta la domanda di sospensione della esecuzione dell impugnata sentenza.


4. La causa è passata in decisione all udienza pubblica del 19 dicembre 2003.


5. L unica questione di diritto sottesa al gravame in trattazione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad. plen., 28 aprile 1999, n. 7), nel senso che presupposto indispensabile per l erogazione dell indennità ex art. 1, l. n. 100 del 1987 è la sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l originaria sede di servizio, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie.


6. In conclusione l appello è fondato e deve essere accolto. Il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

 
DECISIONE
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- accoglie l appello proposto, e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.


 
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