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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 13 novembre 2005
CARABINIERI: ANZIANITÀ DI RUOLO E BENEFICIO ECONOMICO PREVISTO DALL’ART. 43 DELLA L. 121/1981, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1155 con nota dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno CARABINIERI: ANZIANITÀ DI RUOLO E BENEFICIO ECONOMICO PREVISTO DALL’ART. 43 DELLA L. 121/1981, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1155 “Il beneficio economico, previsto dall art. 43, 22° e 23° commi, della L. n. 121 del 1981 per i funzionari del ruolo commissari di Pubblica Sicurezza ed equiparati che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è possibile ottenerlo soltanto quando l’anzianità di ruolo si è maturata sempre nel ruolo funzionari ed equiparati (non in quello sottufficiali)”. nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso iscritto al NRG 6372\1994, proposto da P., A., I., G., D., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cocchi e Enrico Romanelli, ed elettivamente domiciliati presso quest ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; contro Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale ex lege domiciliato presso quest ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, n. 220 del 4 giugno 1993. Visto il ricorso in appello; visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; visti gli atti tutti della causa; data per letta alla pubblica udienza del 19 dicembre 2003 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Pafundi su delega dell avvocato E. Romanelli e l Avvocato dello Stato Giacobbe; ritenuto e considerato quanto segue: 1. Con ricorso notificato il 13 luglio 1994, gli istanti, tutti ufficiali dell Arma dei C.C. provenienti dai ruoli dei sottufficiali, proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. indicata in epigrafe, che respingeva la domanda di riconoscimento, in loro favore, del beneficio economico previsto dall art. 43, commi 22 e 23, l. n. 121 del 1981 per i funzionari del ruolo commissari di P.S. ed equiparati che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni. 2. Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l infondatezza del gravame in fatto e diritto. 3. La causa è passata in decisione all udienza pubblica del 19 dicembre 2003. 4. L appello è infondato e deve essere respinto. Le questioni controverse sottese al gravame in trattazione (ivi compresa quella concernente la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata nei confronti del menzionato art. 43, l. n. 121 del 1981), sono state tutte affrontate e risolte da numerosi precedenti della sezione (cfr. ex plurimis sez. IV, n. 6452 del 2003; sez. IV, n. 3417 del 2003, cui si rinvia a mente dell art. 9, l. n. 205 del 2000), nel senso che: - le disposizioni sancite dall art. 43, commi 22 e 23, sono eccezionali; - l anzianità di ruolo per ottenere il beneficio in parola deve essere maturata sempre nel ruolo funzionari ed equiparati (non in quello sottufficiali); - non esiste un principio costituzionale che garantisca l omogeneità del trattamento economico del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
DECISIONE Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta): - respinge l appello proposto, e per l effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe; - dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. |
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