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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 20 ottobre 2005
INDENNITA DI MATERNITA SPETTA ANCHE AL PADRE PROFESSIONISTA Corte Costituzionale , sentenza 14.10.2005 n° 385 Via libera della Corte Costituzionale al riconoscimento del diritto all indennità, ex artt. 70, 72 d.lgs 151/02, anche al padre adottivo o affidatario che eserciti una libera professione. Secondo la Corte delle Leggi, il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina “una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure” e “non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva”. Se è vero che le differenze tra le due categorie siano sussistenti, è anche vero che trattasi di distinzioni che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in eguale misura rispetto alla madre. Segnatamente, la Consulta statuisce il diritto del padre a percepire, in alternativa alla madre, l indennità di maternità a prescindere dalla verifica in concreto dell’attività lavorativa esercitata. Nella fattispecie, il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubitava, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentiva al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all ingresso del bambino nella famiglia La Corte delle Leggi reputa fondata la quaestio sollevata e dichiara essere incostituzionali gli artt. 70 e 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per i liberi professionisti, non prevedono che al padre spetti di percepire, in alternativa alla madre, l indennità di maternità. Preliminarmente, il Collegio procede ad inquadrare sistematicamente la normativa de qua, precisando che il d.lgs n. 151 del 2001 rappresenta “l esito di un evoluzione legislativa che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità, estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole”. Ciò nonostante, i Giudici rilevano come il d.lgs. n. 151 del 2001 ha testualmente riconosciuto il diritto all indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente, “escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo, e dell indennità, in alternativa alla madre”. Tale discriminazione rappresenta, secondo il giudizio della Consulta, un vulnus “sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore”. Le disposizioni previste dalla legge 151/2001, infatti, meritano di essere lette in chiave teleologica, tenendo ferma la Ratio che ha ispirato l’intervento riformatore: se il fine precipuo dell istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla “garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l eventuale diritto del padre all indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Occorre garantire un effettiva parità di trattamento fra i genitori - nel preminente interesse del minore - che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell indennità di cui all art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi «la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere» alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all accordo dei genitori, «in spirito di leale collaborazione e nell esclusivo interesse del figlio» (sentenza n. 179 del 1993)”.”Appare discriminatoria l assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni”. In conclusione la Corte fa salva la discrezionalità legislativa del legislatore, cui rimane comunque riservato il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un adeguata tutela. Corte costituzionale, sentenza 14 ottobre 2005, n. 385 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 17 maggio 2004 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Giarba Cesare contro Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell anno 2004. RITENUTO IN FATTO 1. - Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all ingresso del bambino nella famiglia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. - Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all ingresso del bambino nella famiglia. P.Q.M. dichiara l illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l indennità di maternità, attribuita solo a quest ultima. |
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