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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 16 ottobre 2005
ARMA DEI CARABINIERI: DISPENSA DAL SERVIZIO PER SCARSO RENDIMENTO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 7 GIUGNO 2004, n. 3561 ARMA DEI CARABINIERI: DISPENSA DAL SERVIZIO PER SCARSO RENDIMENTO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 7 GIUGNO 2004, n. 3561 “L art. 12 della L. 18 ottobre 1961 n. 1168, nel testo novellato dall art. 9 della L. 1° febbraio 1989 n. 53, prevedendo che il militare di truppa dell Arma dei carabinieri cessi dal servizio continuativo anche prima del raggiungimento del limite di età ... per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore non impone alcun vincolo per l’Amministrazione circa l’interpello dei superiori del militare, il cui intervento assume la configurazione di mera eventualità posta a disposizione della Commissione ove ritenga di dover ulteriormente integrare gli elementi già a sua disposizione.”. nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello N. 944/2000, proposto da M., rappresentato e difeso dall avvocato Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Svezia n. 11, contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I bis, n. 3341/98; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione intimata; Vista la memoria prodotta da quest ultima a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il Consigliere Anna Leoni; Udito l Avvocato Norberto Pandolfi; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: ESPOSIZIONE DEI FATTI 1. Il carabiniere M., in forza presso la stazione C.C. di Casperia (Rieti), con determinazione del Ministero della difesa n. 40766/SD/95 dell 8/8/95, veniva dispensato dal servizio permanente effettivo per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 12 lett. c) e 17 della L. 18/10/61 n. 1168, “avendo il medesimo fornito negli ultimi anni scadenti prestazioni di servizio, determinate da carenze qualitative personali e professionali, come è del tutto evidenziato dalla documentazione caratteristica relativa”. 2. Il M. impugnava detta determinazione avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio a) per violazione dei principi generali operanti in materia e violazione delle leggi disciplinanti il servizio permanente effettivo nell Arma dei Carabinieri, in specie dell art. 12, lett. c) della L. 18/10/61 n. 1168 nel testo novellato dall art. 9 sub 1 della L. 1/02/89 n. 53; b) per eccesso di potere nei suoi multiformi aspetti sintomatici. 3. Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso. 4. Il T.A.R. del Lazio, sez. I bis, con sentenza n. 3341/98 respingeva il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: - infondatezza della censura di difetto di motivazione, essendo stato il provvedimento motivato con richiamo alla proposta di superiori gerarchici dalla quale risultava il giudizio di insufficiente sin dal 1992, la scarsa sensibilità ad ogni forma di stimolo da parte dei superiori e la presenza di otto sanzioni disciplinari di corpo; 5. Appellava il Mameli la indicata sentenza del T.A.R., deducendo le seguenti censure: La sentenza sarebbe errata laddove ha ritenuto che la Commissione non dovesse giustificare l omesso ricorso alla testimonianza dei superiori in grado dell interessato, in quanto, proprio perché atto discrezionale, avrebbe dovuto trovare adeguata giustificazione. 5.2. Violazione di legge ed eccesso di potere nell operato della Commissione di valutazione dei sottufficiali. 5.5. Eccesso di potere, nei multiformi aspetti sintomatici, non sussistendo lo scarso rendimento imputato al Mameli: l unico addebito sarebbe un fatto estraneo al servizio (debiti contratti nella sede di servizio, peraltro successivamente tutti onorati). 6. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, contestando le dedotte censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso con cui il carabiniere M. aveva impugnato il provvedimento di sua dispensa dal servizio per scarso rendimento. 2. Con il primo motivo di appello la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione non dovesse giustificare il mancato ricorso alle testimonianze dei superiori: secondo l appellante tale comportamento dovrebbe essere fatto risalire alla sfera di discrezionalità dell Amministrazione, come tale necessitante di apposita motivazione. La tesi non può essere condivisa. L art. 12 della L. 18 ottobre 1961 n. 1168, nel testo novellato dall art. 9 della L. 1° febbraio 1989 n. 53, prevede che il militare di truppa dell Arma dei carabinieri cessi dal servizio continuativo anche prima del raggiungimento del limite di età ...omissis... c) per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore. 3. Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in base alla documentazione di causa, che all interessato sia stata correttamente data la possibilità di partecipare al procedimento di dispensa. Sostiene l appellante che questa partecipazione sarebbe stata lacunosa, in quanto le dichiarazioni rese a verbale dal Mameli palesavano lo stato di soggezione psicologica, sicchè le possibilità offerte per una valida difesa orale sarebbero state vanificate e che non gli era stato concesso di presentare proprie controdeduzioni per iscritto, né tantomeno gli era stato assegnato un termine per la presentazione delle stesse.
6. Infine, relativamente all ultima censura di eccesso di potere per ritenuta insussistenza di scarso rendimento contestato al Mameli, va rilevato come l appellante non contesti quanto affermato in sentenza, sulla base della documentazione di causa, circa i giudizi di insufficienza riportati sin dal 13/6/1992; circa la ritenuta rilevante insensibilità ad ogni forma di stimolo dei superiori, che lo avevano diffidato per ben tre volte a mutare condotta dal 1993 al 1994; circa la presenza di numerose sanzioni disciplinari di corpo, che concorrono a connotare, in senso negativo, l attività svolta dal dipendente; circa, infine, la qualifica di inferiore alla media riportata in periodi precedenti. A ben vedere, l appellante focalizza principalmente la sua difesa sulla indebita considerazione di comportamenti esterni al servizio, che, peraltro, appaiono alla stregua di mero elemento di considerazione del suo comportamento, neppure decisivo, ove raffrontato con gli altri elementi a disposizione, mentre rispetto a questi ultimi non vengono offerte indicazioni concrete di segno opposto in grado di contestare quanto affermato dall Amministrazione. Anche tale censura non può, quindi, trovare accoglimento.
DECISIONE Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo rigetta e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese del grado compensate. Personale militare e procedimento disciplinare: le garanzie dei termini T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 31 marzo 2004, n. 183 “Trovano applicazione in favore del personale delle Forze Armate disciplinarmente inquisito - in quanto compatibili con la posizione di stato rivestita e non espressamente derogati - i termini e le garanzie desumibili dai principi generali che governano la materia fra cui il T.U. n. 3/1957, nella parte relativa al procedimento disciplinare. Ne consegue che nei procedimenti di specie, devono trovare applicazione i termini stabiliti nell art. 97 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, terzo comma, prima parte, nell art. 111, ultimo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e nell art. 120, primo comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)”. nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano costituito dai magistrati: Luigi MOSNA - Presidente Hans ZELGER - Consigliere Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere relatore Margit FALK EBNER - Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 297 del registro ricorsi 2002 presentato da L., rappresentato e difeso dall avv. Igor Janes, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, C.so Libertà n. 35, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA, - resistente - REGIONE CARABINIERI "Trentino Alto Adige" - Compagnia di Rovereto, - resistente - COMANDO REGIONE CARABINIERI "Trentino Alto Adige", - resistente - COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "Vittorio Veneto", - resistente - tutti in persona del Ministro della Difesa in carica "pro-tempore", rappresentati e difesi ex lege dall Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, sono domiciliati, per l annullamento del decreto dd. 27.06.02 prot. n. 168/III-7/02 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 12.07.02, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, nonché di tutti gli atti dell inchiesta formale disposta in data 19.03.2002 dal Comandante del Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" ed in particolare della comunicazione dd. 20.03.2002 prot. n. 171/2-1, notificata in data 21.03.2002, a firma del Comandante della Compagnia C.C. di Rovereto, in qualità di Ufficiale Inquirente, con la quale sono stati formalmente contestati gli addebiti al ricorrente; della comunicazione dd. 21.03.2002 prot. n. 171/2-2, notificata in data 21.03.2002, a firma dell Ufficiale Inquirente ad oggetto: "Inchiesta formale. Presentazione di giustificazioni e documenti", con la quale si avverte il ricorrente della possibilità di presentare giustificazioni e/o documenti entro la data del 27.03.2002; missiva dd. 18.04.2001 prot. n. 171/9 a firma dell Ufficiale inquirente; rapporto finale dd. 23.04.2002 prot. n. 171/12 redatto dall Ufficiale Inquirente relativo all inchiesta formale a carico del ricorrente; del non conosciuto ordine di deferimento del ricorrente al giudizio di una Commissione di disciplina; di tutti gli atti posti in essere dalla costituita Commissione di disciplina e, in particolare della comunicazione dd. 27.05.2002 prot. n. 33/32 a firma del Presidente della Commissione di disciplina, notificata in data 27.05.2002, con la quale il ricorrente è stato informato della riunione della Commissione di disciplina, fissata per il giorno 06.06.2002, e che "almeno cinque giorni prima della riunione potrà far pervenire eventuali scritti e memorie difensive"; del processo verbale dd. 06.06.2002 della seduta della Commissione di disciplina nella parte in cui non è stato recepito da parte della Commissione stessa il vizio di forma rilevato dall Ufficiale difensore, Ten. Pierpaolo Sinconi, consistente nel fatto che nell atto n. 9 dell inchiesta formale l Ufficiale Inquirente ha posto un termine a difesa di 6 (sei) giorni, menomando così i termini della difesa; del processo verbale dd. 06.06.2002 della seduta della Commissione di disciplina, con il quale è stato deciso che il ricorrente non è meritevole di conservare il grado; di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente. Visto il ricorso notificato il 26.10.2002 e depositato in segreteria il 15.11.2002 con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri dd. 29.10.2002; Vista l ordinanza n. 202 dd. 03.12.2002 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l esecuzione del provvedimento impugnato; Viste le memorie prodotte; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 28.05.2003 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l avv. I. Janes per il ricorrente; nessuno si è presentato per il Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Con il ricorso notificato in data 26.10.2002 vengono impugnati i provvedimenti in epigrafe per i motivi di cui in seguito. Al termine dell inchiesta formale, l interessato veniva deferito dal Comandante Interregionale, su conforme parere dell Ufficiale Inquirente, al giudizio della Commissione di disciplina. A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e ss. della L. 31.07.1954, n. 599 nonché degli artt. 104 e ss. del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (T.U. degli impiegati civili dello Stato) in relazione agli artt. 1 e 10 della L. 07.08.1990, n. 241; violazione dell art. 24 Cost.; violazione del principio del diritto di difesa; violazione del diritto di partecipazione; violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere per difetto istruttorio; difetto di integrità del contraddittorio;
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta, tra l altro, la violazione del principio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che deduce essere avvenuta nell ambito dell inchiesta formale. Da qui le dedotte censure di cui innanzi, ravvisate dall interessato nell "assenza ed inosservanza di un congruo termine a difesa di almeno 20 giorni, così come previsto per gli impiegati civili dello Stato dall art. 105 del T.U. n. 3/1957". Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, tra l altro, un ulteriore vizio procedimentale riguardante il contraddittorio ravvisato nella mancata concessione, nell ambito del procedimento disciplinare svoltosi dinanzi alla Commissione di Disciplina, "di un termine dilatorio inderogabile a difesa di giorni 20" con conseguente violazione dell art. 111, ultimo comma del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (T.U. degli impiegati civili dello Stato). Occorre premettere che le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato giuridico del personale militare, a differenza di quelle contemplate dal T.U. n. 3/1957 per gli impiegati civili dello Stato, non prevedono l osservanza di termini temporali per l inizio e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari. Orbene, per quanto la giurisprudenza abbia inizialmente escluso l applicabilità del T.U. n. 3/1957 nei confronti del personale militare, una sostanziale revisione di detto orientamento è successivamente intervenuta sia con la L. 07.02.1990, n. 19, riguardante non soltanto la categoria degli impiegati civili dello Stato bensì tutti i "pubblici dipendenti", sia con la sentenza 27.02.1991, n. 104 della Corte Costituzionale sia con la L. 27.03.2001, n. 97 riferentesi a tutti i "dipendenti delle amministrazioni pubbliche". Con la suddetta sentenza 27.02.1991, n. 104, la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale delle modalità di svolgimento del procedimento disciplinare instaurato, a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula non pienamente liberatoria, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della L. 31.07.1954, n. 599 sullo stato giuridico dei sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, "nella parte in cui non prevedono termini decadenziali sia per l attivazione del procedimento disciplinare a carico dei sottufficiali delle Forze Armate, sia per l esecuzione degli ulteriori atti d impulso procedimentale,nonché nella parte in cui non sono garantiti termini dilatori prima della comparizione dell inquisito davanti alla commissione di disciplina". Ne consegue che nei procedimenti di specie, così come affermato dalla Corte Costituzionale, devono trovare applicazione i termini stabiliti nell art. 97 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, terzo comma, prima parte, nell art. 111, ultimo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e nell art. 120, primo comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Rileva il Collegio che, come lamentato dal ricorrente e inequivocabilmente desumibile dagli atti depositati in giudizio, l Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare di Stato di cui trattasi, non ha rispettato i termini a difesa previsti dal T.U. n. 3/1957. Del resto, dallo stesso verbale di seduta della Commissione di Disciplina dd. 06.06.2000 risulta che il Ten. Pierpaolo Sinconi, difensore dell odierno ricorrente, ha, in tale sede, espressamente rilevato che "nell atto n. 9 (nove) dell inchiesta formale, v è un vizio di forma consistente nel fatto che l Ufficiale Inquirente ha posto un termine perentorio a difesa di 6 (sei) giorni, menomando così i termini della difesa" (cfr. all. n. 7 del dep. doc. del ricorrente). Il mancato rispetto, poi, del termine dilatorio di almeno 20 giorni, di cui all art. 111, ultimo comma, del T.U. n. 3/1957, risulta anch esso chiaramente dalla lettera n. 33/22 dd. 27.05.2002, notificata all interessato alle ore 13,30 del 27.05.2002, con la quale il Presidente della Commissione di disciplina ha reso edotto l interessato della convocazione della Commissione di disciplina per le ore 09,00 del giorno 06.06.2002. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell Amministrazione. Sussistono giusti motivi per addivenire alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa. DECISIONE Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28.05.2003. |
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