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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 13 ottobre 2005
LA LEGGE FINANZIARIA 2006: IL TESTO PRESENTATO IN PARLAMENTO Disegno di legge 30.09.2005 n° S3613 Legge finanziaria 2006: il testo presentato in Parlamento Disegno di legge 30.09.2005 n° S3613 Il Consiglio di ministri ha approvato nella riunione del 29 settembre 2005 il disegno di legge riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("Legge Finanziaria 2006"), trasmesso il giorno seguente al Senato della Repubblica. Il provvedimento contiene le norme derivanti dalla complessiva manovra correttiva dei conti pubblici, incentrata sul rientro dell’indebitamento entro i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita concordato con l’Unione europea, mediante un aggiustamento netto strutturale dello 0,8 per centro del PIL. E’ prevista tra l’altro la costituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore delle famiglie e dello sviluppo economico. Vengono varate misure di sostegno alle attività sociali meritevoli (5 per mille al volontariato, incentivi alla ricerca) nonchè indennizzi per i risparmiatori. Per incentivare la crescita economica del Paese, con particolare riguardo al Mezzogiorno, vengono introdotte misure per la riduzione del cuneo contributivo, per stimolare la previdenza complementare, per lo sviluppo dei distretti industriali. Vengono inoltre stanziate nuove risorse per le “grandi opere”. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005 ———– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ———– TITOLO I: PARTE ORDINARIA-DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI
TITOLO I: PARTE ORDINARIA-DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI Capo I RISULTATI DIFFERENZIALI (Risultati differenziali 1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006. 2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro. Capo II LIMITAZIONE AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (Fondi di riserva) 1. A decorrere dall’anno 2006, le dotazioni del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 9 della legge medesima, stabilite dall’articolo 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono rideterminate, rispettivamente, in 1.200 milioni di euro e in 600 milioni di euro annui. (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio) 1. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 2. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004. (Contenimento degli incrementi di spesa 1. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. (Fondo per i trasferimenti correnti 1. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie. 2. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente. (Flessibilità del bilancio) 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, all’articolo 5 ed al comma 8 dell’articolo 67. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione. (Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. 2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. (Limitazione dei pagamenti) 1. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro. 2. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati. (Contabilità speciali e conti correnti 1. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regio decreto, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 3, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 1, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze. (Riassegnazioni di entrate) 1. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea. 2. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari» sono inserite le seguenti: «e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». (Versamento accantonamenti enti pubblici) 1. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. 2. E’ fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. (Debiti pregressi delle amministrazioni 1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. (Riduzione dei costi della politica) 1. Le indennità mensili spettanti ai membri dei Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384. 2. E’ altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212. a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 2 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 2. 5. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. (Autofinanziamento delle Authorities) 1. A decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi. 2. A partire dall’anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. «7-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione». 7. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. (Autofinanziamento delle Agenzie fiscali) 1. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: «2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica». 3. A decorrere dall’esercizio 2007 le predette dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; 4. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 2 e 3, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 3. 5. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Rifinanziamento della legge 1º agosto 2002, n. 166, e di ulteriori interventi 1. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente articolo tra le diverse tipologie di interventi ivi previste. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo. (Interventi nel settore ferroviario) 1. All’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità“, sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di ulteriori 100 milioni di euro dal 2007». (Contratto di programma Poste) 1. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. (Missioni di pace) 1. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. (Protezione civile) 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2006. (Proroghe di agevolazioni fiscali) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 2. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». 3. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento». a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007. 6. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006». 7. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, conima 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. a) al comma 4: 2) le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»; b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». 12. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». Capo III PATTO DI STABILITÀ INTERNO (Patto di stabilità interno) 1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento. a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore; 5. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: b) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 1 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 2 e 3. 7. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. (Compartecipazione locale all’IRPEF 1. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006. 2. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Sistema informativo delle operazioni 1. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Regolamento finanziario sulle emissioni 1. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». (Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo 1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività. 2. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (Risorse rinnovi contrattuali 1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l’anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. 2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l’anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (Limiti all’utilizzo di personale 1. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 2. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. (Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario) 1. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente. (Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale) 1. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 le spese di personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Gli enti destinatari del presente articolo, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 1, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale. 4. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre disposizioni normative vigenti. (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale) 1. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione. 2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. «8. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato». 11. Sono conseguentemente abrogati il capo III, articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse. (Vicedirigenza) 1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. (Mobilità) 1. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento. 2. I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità. «5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi». (Proroga contratti a tempo determinato) 1. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro. (Assunzioni di personale) 1. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze. 2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all’articolo 34, commi 1 e 6, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze. sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 1 a 5, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 4, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci. Capo V INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE (Gestioni previdenziali) 1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006: a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’ENPALS; b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. 2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.992,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS. a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse: 2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse: 2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’lNPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro. 5. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso. Capo VI INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO (Risorse finanziarie 1. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi: a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l’equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima Intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali; b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo. (Concorso dello Stato al ripiano 1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. 2. L’accesso al concorso di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una Intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima Intesa e che contempli: a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell’Intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni; b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell’Intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 3. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. 4. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, di seguito denominata «Commissione», cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 5. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006. (Completamento degli interventi sanitari 1. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120. 2. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata. a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero; b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale. 10. Per le finalità di cui al comma 9, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 11. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata. a) il comma 10 è sostituito dal seguente: b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa. 10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, integrati dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»; c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: 14. Al fine di consentire all’Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all’obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), numero iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. (Modificazioni al decreto legislativo 1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 2. A tale scopo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano che preveda, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la progressiva erogazione alle regioni che ne hanno titolo delle rispettive spettanze. 2. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma. a) all’articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1º gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2007»; b) all’articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»; 4. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006. 5. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all’anno 2006 con le modalità previste dall’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000. (Indeducibilità di minusvalenze 1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 3-ter. Con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 87, le disposizioni del comma 3-bis si applicano limitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal periodo d’imposta che ha inizio a decorrere dal 1º gennaio 2006. (Grandi reti di trasmissione di energia) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per la tutela ambientale e per la salvaguardia dell’ecosistema, è istituita l’addizionale erariale al canone e alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell’energia. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono determinati l’importo dell’addizionale, commisurato anche all’estensione della rete, dovuto dai proprietari delle condotte di cui al comma 1, le modalità di versamento della predetta addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo. (Aggiornamento sanzioni) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente articolo assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. TITOLO II Capo I SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, ALLA SOLIDARIETÀ, ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO (Fondo famiglia e solidarietà) 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006. (5 per mille per volontariato e ricerca) 1. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato; b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell’università; 2. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’Irpef, sulla base delle scelte espresse dal contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. (Indennizzi per i risparmiatori vittime 1. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, previo loro versamento al bilancio dello Stato. 2. Ai benefici di cui al comma 1 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina. (Fondo per le adozioni internazionali 1. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 2. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. (Eliminazione della tassa sui brevetti) 1. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati. 2. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente: «27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali». (Detassazione della ricerca) 1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. 2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento. (Fondo innovazione) 1. A decorrere dall’anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario. 2. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l’anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l’anno 2006. (Riduzione del costo del lavoro) 1. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. 2. L’esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. (Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL) 1. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. 2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 1 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006. (Distretti) 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale. 2. L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera. a) fiscali: 2) si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; b) contabili e amministrative: 2) con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 1 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea; b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; 4. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative piattaforme produttive, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia». 5. L’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale. (Banca del Sud) 1. Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». 2. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati: a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari; b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori; 3. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. (Categorie di azioni 1. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente articolo possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB. 2. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui al presente articolo si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un’offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali. (Trasferimento di autoveicoli) 1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari incaricati dell’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto all’albo. 2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni. (Credito di imposta per il Sud) 1. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente: (Interventi in materia di agricoltura) 1. All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare». 2. All’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate percentuali del predetto contingente relative a produzioni oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera». (Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa) 1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. (Disposizioni per la tutela dell’ambiente) 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di una società di capitali controllata direttamente o indirettamente dallo Stato già costituita, con la quale stipula apposita convenzione. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, e di uniformare le relative procedure di spesa, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l’utilizzo delle predette risorse finanziarie. 2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è soppresso il periodo «, a seguito dell’approvazione» fino a «delle aree», e dopo le parole «gli interventi della bonifica» sono aggiunte le seguenti «di interesse nazionale», e dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Per l’attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all’articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, e di cui al decreto 18 settembre 2001, n. 468.». 4. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. (Disposizioni in materia di carta 1. In deroga a quanto previsto per le carte valori dall’articolo 7-vicies quater del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005. n. 43, all’atto del rilascio della carta di identità elettronica di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del comune di residenza o di iscrizione all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE), i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie alla loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi ad esse connessi. L’importo e le modalità di riscossione sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le somme introitate dalle amministrazioni comunali sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del medesimo Ministero. (Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica) 1. Nell’ambito del processo di completamento del sistema nazionale di valutazione dell’università e della ricerca scientifica, ed in attesa della costituzione di una Agenzia nazionale per la valutazione della qualità, è istituito il Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato «Consiglio», composto da quindici membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con distinto decreto dello stesso Ministro avente valore non regolamentare, sono disciplinati il funzionamento del Consiglio e la durata in carica dei suoi componenti secondo princìpi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. 2. I componenti del Consiglio assolvono alle relative funzioni in regime d’impegno a tempo pieno; se dipendenti pubblici, sono collocati d’ufficio in aspettativa retribuita per tutta la durata della carica. Il predetto regime è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico e con l’esercizio del commercio e dell’industria. (Contributi per l’editoria) 1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile. Conseguentemente, qualora le risorse finanziarie iscritte in bilancio non siano sufficienti all’erogazione integrale, i contributi spettanti sono proporzionalmente ridotti fra tutti gli aventi diritto. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili. a) al comma 2-ter, dopo le parole: «i contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»; b) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11». 4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, o poligrafici. a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In tal caso tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi. 8. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta. 9. L’entità del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui. Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA (Rivalutazione di beni d’impresa 1. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione Il del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 4, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; 7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. (Demanio) 1. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose. 2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è operante, nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente. (Giochi) 1. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; b) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite; 2. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento nè superiore al 12 per cento delle somme giocate. 3. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». 5. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, comma 3, lettere a) o b)» b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate; 1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a); 2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco. 7. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate. 8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010. «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; 11. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa. 12. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 11, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. «1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario». 19. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale: b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; 20. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. 21. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 24. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 14-ter. – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici. 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Art. 14-quater. – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta. Art. 14-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA». 25. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, la parola «2005» è sostituita dalla parola «2007». Dopo la parola «trimestre.» è inserita la seguente frase: «La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.». 26. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le scommesse: 2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 27. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: 29. Ferme restando le previsioni dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell’ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare: a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme di requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all’8 per cento della raccolta effettuata; b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174; (Fondi speciali e tabelle) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. Relazione d accompagnamento in formato PDF (12.234 Kb) |
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