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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 18 settembre 2005

L INFERMIERA CHE SBAGLIA UN DOSAGGIO PUÒ ESSERE LICENZIATA

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.13317/2005


Sanzionabile un comportamento negligente aggravato da una condotta aggressiva


L INFERMIERA CHE SBAGLIA UN DOSAGGIO PUÒ ESSERE LICENZIATA


(Cassazione 13317/2005)


Rischia il licenziamento l infermiera che sbaglia il dosaggio di un medicinale destinato ad un bambino. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di una infermiera di un noto ospedale romano che aveva preparato e consegnato per la somministrazione ad un piccolo paziente una terapia con dosaggio superiore a quello prescritto, tenendo successivamente una condotta aggressiva ed ingiuriosa verso la caposala e le colleghe che la avevano rimproverata per la disattenzione. Un simile comportamento, secondo la Suprema Corte, costituisce un giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.



Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.13317/2005 (Presidente: S. Mattone; Relatore: A. De Matteis)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


L’Ospedale pediatrico del Bambin Gesù di Roma ha licenziato per giustificato motivo soggettivo [1], con preavviso, la infermiera professionale D.G. A. L., previa rituale contestazione dei seguenti due addebiti: aver il giorno 20 maggio 1997 preparato (e consegnato per la somministrazione), una terapia con dosaggio superiore a quello prescritto; avere il 22 maggio successivo, in relazione all’episodio precedente, tenuto una condotta aggressiva ed ingiuriosa verso la caposala e le colleghe.


L’impugnazione del licenziamento è stata respinta dal primo giudice e, in sede di appello, dalla Corte d’Appello di Roma con sent. 25 giugno/ 17 ottobre 2002 n. 2783, che all’esito di un’ampia istruttoria testimoniale ha ritenuto i fatti accertati ed il loro disvalore proporzionato al provvedimento solutorio assunto.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la D. G., con cinque motivi.


L’Ospedale intimato si è costituito con controricorso, resistendo; ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con i primo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze istruttorie relative al primo episodio; contestato il sovradosaggio, che sarebbe affermato solo dalla madre del bambino, mentre si trattava di una bolla d’aria; sostiene che vi era la prassi per cui gli infermieri non somministravano direttamente il farmaco al bambino ricoverato, ma lo consegnavano ala madre.


Contestato poi il secondo episodio, che sarebbe affermato dalla sola caposala.


Il motivo è palesemente infondato.


La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).


Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle partii o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2399; Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503).


La ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare alcun vizio logico della sentenza impugnata, che appare ampiamente e congruamente motivata.


Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42, comma 6, lett. f) e g) del contratto collettivo; difetto di motivazione travisamento di fatto in relazione ai fatti oggetto della previsione contrattuale.


Il motivo è inammissibile, non essendo consentito a questa Corte di legittimità il sindacato diretto dei contratti collettivi.


Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 2° comma, e 424 c.p.c., si duole che il giudice d’appello non abbia accolto la richiesta di esperimento giudiziario e7o di consulenza tecnica d’ufficio, e non l’abbia disposta d’ufficio.


Valgono le considerazioni del primo motivo.


Sono infine infondati il quarto motivo, con cui la ricorrente afferma che il giudice del merito viola il principio istituzionale secondo cui jura novit curia, ed il quinto motivo, con cui la ricorrente ritorna sulla valutazione delle prove e sulla proporzionalità della sanzione, senza offrire alcun argomento suscettibile di formare oggetto di sindacato di legittimità.


Il ricorso va pertanto respinto.


Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 32, 00 oltre Euro millecinquecento per onorari di avvocato.


PQM


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 32,00 oltre Euro millecinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA..


Roma, 16 gen. 2004.


Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2005.




 
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