Circolare INPS n. 81 del 23.06.2005
OGGETTO: Rateazione delle somme iscritte a ruolo. 1) Richiesta cancellazione ipoteca sugli immobili. Presentazione fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti iscritti a ruolo. 2) Contributi agricoli - Applicazione art.1-ter della Legge n° 71 del 29 aprile 2005 “ Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali”: rateazione in quaranta rate trimestrali, estensione del periodo interessato alle calamità, sostituzione dell’ipoteca con una fideiussione bancaria o assicurativa ed estinzione degli atti esecutivi dei concessionari previa richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo, in deroga a quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99.
INPS
CIRCOLARE N. 81 del 23.06.2005
SOMMARIO: La cancellazione dell’ipoteca sugli immobili può essere richiesta dal contribuente previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti iscritti a ruolo. Per quanto riguarda il settore agricolo, per le imprese colpite da calamità naturali, oltre alla possibilità di sostituire l’ipoteca con la fideiussione, viene accordata la possibilità di richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo anche in presenza di atti esecutivi dei concessionari, in deroga a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99, con prestazione di garanzia fideiussoria.
1) Richiesta cancellazione ipoteca sugli immobili. Presentazione fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti iscritti a ruolo.
Riferimenti normativi
L’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99, stabilisce che per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità alle singole disposizioni che la regolano e, comunque , la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del concessionario.
Gli artt. 76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602/73, come modificati dall’art. 16 del D.Lgs 26 febbraio 1999, n° 46 e dall’art. 1 del D.Lgs n° 193, hanno disposto che:
- in caso di mancato pagamento della cartella,entro il termine stabilito, il ruolo costituisce titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede;
- il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire ( attualmente euro 1549,37; tale limite può essere aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze);
- se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione ( valore stabilito secondo i criteri fissati dall’art. 79 del D.P.R. n° 602/73),il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca;
- decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.
DILAZIONE SU CARTELLA
Con circolare n° 129 del 4 Luglio 2002 sono state impartite disposizioni in merito alla rateazione del carico iscritto a ruolo.
In particolare, per quanto attiene all’ipoteca, era stato sottolineato che la delibera di accoglimento dell’istanza di dilazione doveva espressamente prevedere che la cancellazione di ipoteca iscritta sui beni del debitore poteva avvenire solo a conclusione della rateazione, previa autorizzazione da parte della Sede al concessionario e che il relativo costo dell’operazione doveva essere a carico del contribuente.
Fideiussione bancaria o assicurativa e ipoteca sugli immobili
Numerosi contribuenti,dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del concessionario della avvenuta trascrizione dell’ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, richiedono contestualmente sia una dilazione del carico iscritto a ruolo,sia la cancellazione dell’ipoteca dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti.
Al riguardo, tenuto conto che la fideiussione garantisce tutto il credito iscritto a ruolo, si ritiene che nulla osti all’accoglimento di tali istanze.
Tenuto conto che nei casi sopra riportati le dilazioni e le eventuali revoche per decadenza ( in caso di mancato pagamento della rateazione) coinvolgono l’attività dei concessionari della riscossione,si reputa necessario impartire delle indicazioni specifiche in merito.
Fideiussioni- Caratteristiche della garanzia
Le fideiussioni, ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n° 348,possono essere prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; devono essere redatte in conformità agli schemi dei modelli di fideiussione ( allegati nn.° 1, 2, 3 e 4) i cui contenuti sono stati condivisi dall’ABI e dall’ANIA ed avere validità dalla data in cui la Sede Regionale ha concesso la dilazione, per l’intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
Dopo lo scadere del periodo indicato per la dilazione aumentato di un anno la garanzia cessa automaticamente di validità.
I modelli di fideiussione sono stati predisposti a seconda se il credito iscritto a ruolo sia stato o meno ceduto alla S.C.C.I. S.P.A.( Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS) in base all’art. 13 della Legge 448/98 e si divide in due sezioni, la prima, rappresenta l’atto di fideiussione con il quale il garante si costituisce fideiussore del contribuente per il pagamento dell’importo iscritto a ruolo, la seconda, riguarda le condizioni generali della garanzia tra l’Istituto Bancario o la Società di Assicurazione, e l’Istituto, anche in qualità di mandatario per conto della S.C.C.I. S.P.A. , per i crediti oggetto di cessione.
Disposizioni operative
In caso di istanza di dilazione di somme iscritte a ruolo con contestuale richiesta di cancellazione di ipoteca, previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa, la Sede di competenza dovrà istruire la pratica, segnalando al Direttore Regionale tale circostanza.
Il Direttore Regionale, in caso di accoglimento, dovrà specificare nella delibera di accoglimento che la cancellazione dell’ipoteca potrà avvenire solo dopo la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, con spese a carico del contribuente.
Tale garanzia dovrà essere presentata dal contribuente interessato alla Sede che gestisce la domanda unitamente all’atto di impegno che lo stesso deve sottoscrivere entro il termine di dieci giorni.
E’ opportuno che il contribuente,alla richiesta di fideiussione, da presentare all’Istituto Bancario o alla Società di Assicurazione, alleghi anche la lettera di accoglimento della domanda di dilazione con il relativo piano di ammortamento inviata dall’Istituto. Ciò in quanto il carico contributivo posto in rateazione è al netto degli acconti già versati al concessionario e, quindi , è inferiore all’importo originario iscritto in una o più cartelle di pagamento.
Come si può evidenziare dagli schemi allegati, la fideiussione dovrà garantire le somme relative :
a) al carico contributivo iscritto a ruolo;
b) all’importo relativo agli interessi di dilazione ;
c) alla somma relativa alle ulteriori somme aggiuntive ( dovute solo se la domanda di dilazione è stata presentata dopo il termine di scadenza della cartella di pagamento);
d) ai compensi spettanti al concessionario.
Per quanto riguarda il punto c), si segnala che tali importi, calcolati dalla data di notifica fino alla data di presentazione della domanda di dilazione, sono dovuti ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n° 46/99 ( accessori dei crediti previdenziali) in quanto sono già scaduti i termini per il pagamento della cartella .
Al fine di quantificare esattamente il debito per la fideiussione, il contribuente quindi dovrà :
a) indicare,per quanto riguarda il carico contributivo, l’importo posto in dilazione con il piano di ammortamento allegato all’atto di impegno;
b) indicare,per quanto riguarda gli interessi di dilazione, la somma riportata nel piano suddetto;
c) farsi rilasciare dal concessionario l’estratto della posizione debitoria con l’indicazione, appunto, delle somme di cui ai punti c) e d) da inserire nella fideiussione, ( ulteriori somme aggiuntive e compensi ).
Le ulteriori somme aggiuntive e i compensi dovranno essere pagati dal contribuente al concessionario unitamente al pagamento della prima rata della dilazione, dopo la trasmissione del piano di ammortamento telematico al concessionario.
Le somme versate dovranno risultare dalle quietanze di pagamento del concessionario.
Una volta firmato l’atto di impegno, il contribuente dovrà provvedere a trasmetterlo alla Sede interessata,unitamente alla fideiussione bancaria o assicurativa.
Solo dopo aver acquisito agli atti d’ufficio tale garanzia, la Sede potrà autorizzare il concessionario alla cancellazione di ipoteca, con le spese a carico del contribuente e potrà trasmettere al concessionario il piano di ammortamento telematico.
La garanzia dovrà rimanere agli atti per gli eventuali adempimenti successivi in caso di revoca di dilazione per decadenza.
Revoca di dilazione e escussione della fideiussione –Adempimenti del garante
Dopo l’invio del piano di ammortamento i concessionari verificano il pagamento mensile delle rate.
Qualora risulti il mancato pagamento della prima rata, cosiddetta “ in contanti “ oppure di due rate consecutive, e dopo aver verificato che tutti i versamenti effettuati, compresi quelli disposti con il bollettino di c/c postale mod. F35 siano stati tutti registrati negli archivi, attraverso gli esiti di riscossione i concessionari inviano agli Enti creditori e, quindi anche all’Istituto,una segnalazione telematica a livello di partita che ha il significato di “decadenza dalla dilazione” .
La Sede, venuta a conoscenza di tale informativa attraverso la procedura “RuoliEsattoriali”, prima di attivarsi per l’escussione della garanzia, dovrà effettuare gli opportuni controlli contabili.
Tale verifica si ritiene opportuna in quanto in alcuni rari casi i versamenti del contribuente effettuati tramite F35 vengono accreditati in ritardo al concessionario.
Una volta conclusa la valutazione della situazione contabile del contribuente, la Sede dovrà :
- provvedere sollecitamente a notificare al garante della fideiussione, sia essa Banca o Assicurazione, mediante raccomandata A/R., la richiesta di pagamento, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito, dell’ importo garantito, al netto dei versamenti eventualmente effettuati dal contribuente;
- comunicare contestualmente al concessionario la data in cui il garante ha ricevuto l’ invito a versare.
Poiché il soggetto più idoneo in grado di quantificare esattamente il residuo debito è il concessionario, il garante si avvarrà della collaborazione di quest’ultimo per l’esatto calcolo delle somme da versare per l’estinzione del debito.
Dopo l’invito a pagare inviato al garante, la Sede dovrà provvedere sollecitamente ad inviare il provvedimento telematico di revoca per decadenza dalla dilazione al fine di consentire al concessionario il caricamento negli archivi del provvedimento trasmesso prima della scadenza dei trenta giorni accordati al garante e, successivamente, di effettuare l’esatto calcolo dell’importo residuo dovuto dal contribuente.
La revoca di dilazione dovrà avvenire secondo le indicazione contenute nella circolare n° 198 del 23/12/2003 .
Il concessionario, dopo che il garante avrà provveduto al pagamento del debito in un’unica soluzione, riverserà :
- sul conto di Tesoreria della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS le somme relative ai crediti ceduti;
- sui conti di Tesoreria delle Sedi Inps gli importi non oggetto di cessione.
La possibilità di sostituire l’ipoteca con una fideiussione bancaria o assicurativa è estesa a tutti i contribuenti interessati per tutte le tipologie di credito iscritte a ruolo.
Per quanto riguarda invece i contribuenti aventi diritto alle agevolazioni contributive da applicare nei riguardi delle aziende del settore agricolo che siano state interessate da eventi eccezionali,quali calamità naturali ed atmosferiche, emergenze di carattere sanitario e emergenze fitosanitarie, sono state emanate particolari disposizioni legislative che qui di seguito vengono illustrate.
2) CONTRIBUTI AGRICOLI- APPLICAZIONE LEGGE n° 71/05, ART. 1- ter
Sulla G.U. n° 99 del 30 aprile 2005 è stata pubblicata la legge n° 71 del 29 aprile 2005 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 febbraio 2005, n° 22 recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.
Con l’art. 1–ter “Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali ” sono state introdotte modificazioni e integrazioni alla Legge 24 dicembre 2004, commi 22 e 24 inerenti le agevolazioni contributive da applicare nei riguardi delle aziende del settore agricolo che siano state interessate da eventi eccezionali, quali calamità naturali ed atmosferiche, emergenze di carattere sanitario e emergenze fitosanitarie.
In particolare la norma suddetta oltre ad ampliare il periodo interessato dalle calamità e il numero di rate concedibili, ha impartito,in deroga a quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs n° 46/99, disposizioni in merito alle richieste di rateazione presentate da soggetti, aventi diritto alle agevolazioni suddette, che sono stati sottoposti a procedure cautelari ed esecutive da parte dei concessionari a seguito di iscrizione a ruolo.
Si ricorda ad ogni buon fine che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 21, 22, 23 e 24 della legge 350/04 e in relazione anche a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 21 aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo sono state emanate le circolari n° 117 del 23 luglio 2004, n° 140 del 6 ottobre 2004, e n° 42 dell’11 marzo 2005.
Le modifiche introdotte dall’art. 1-ter sopra citato possono essere così sintetizzate:
1. il pagamento rateale di cui all’art. 2, comma 11, del D.L. 9 0ttobre 1989, n° 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n° 389, può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali (precedentemente venti rate trimestrali);
2. le disposizioni inerenti la riduzione delle sanzioni civili, la rateazione trimestrale e la modifica del tasso di differimento si applicano ad eventi eccezionali verificatisi sino al 31 marzo 2005 (precedentemente 30 settembre 2003);
3. le ipoteche accese su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi, ai sensi dell’art. 4, commi da 20 a 27, della legge 350/04, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria;
4. la garanzia deve essere prestata per il periodo della rateazione aumentato di un anno e comporta l’immediata cancellazione dell’ipoteca;
5. la presentazione della domanda di rateizzazione comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero crediti attivata nei confronti dei debitori morosi;
6. per quanto riguarda le domande non ancora presentate, deve essere emesso il provvedimento di accoglimento o rigetto della istanza, entro 180 giorni dalla presentazione delle stesse;
7. la domanda di rateizzazione può essere presentata anche in presenza di atti esecutivi;
8. in questo ultimo caso, il provvedimento di accoglimento della domanda dovrà essere presentato al giudice competente. Tale provvedimento di accoglimento dovrà contenere la dichiarazione di rinunzia all’esecuzione e agli atti esecutivi, nei modi previsti dalla legge e comporterà l’estinzione del procedimento pendente;
9. in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’Istituto dovrà richiedere il pagamento della garanzia al garante che dovrà provvedere al saldo entro trenta giorni dalla notifica della richiesta effettuata allo stesso;
10. qualora il garante non dovesse effettuare il versamento, il concessionario provvederà a una nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto dei pagamenti effettuati.
Presentazione delle nuove domande
Per quanto attiene la presentazione delle domande, l’art. 1-ter, al comma 6 , ha stabilito che le istanze possono essere presentate presso le Direzioni provinciali dell’Inps (da intendersi, la Sede da cui l’azienda dipende) oppure inviate a mezzo raccomandata A/R).
Ai fini dell’accertamento della data di presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall’impiegato responsabile della Sede oppure l’avviso di ricevimento della raccomandata.
Disposizioni operative.
Da quanto sopra previsto, ne consegue che:
a) sia le aziende (e per esse si intendono tutti i datori di lavoro agricolo, ancorché non coltivatori diretti o IAP) che i lavoratori autonomi agricoli (CD, CM, IAP), possono beneficiare delle agevolazioni di cui al citato D.M. 21 aprile 2004 per tutti i debiti, ancorché non prescritti, in essere alla data del 31 marzo 2005, data entro la quale deve essersi verificato l’evento eccezionale;
b) può essere richiesta la rateazione in quaranta rate trimestrali costanti.
Per quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo, oggetto da parte dei concessionari della riscossione dei crediti attraverso l’espletamento delle procedure cautelari, (quali la trascrizione dell’ipoteca alla Conservatoria dei Registri Immobiliari) nonché delle procedure esecutive con i pignoramenti mobiliari ed immobiliari, la legge n° 71/2005 ha previsto, per i soggetti ammessi alla rateazione, la possibilità di sostituire l’ipoteca con una garanzia fideiussoria, comportando ciò l’immediata cancellazione dell’ipoteca stessa e l’estinzione dei procedimenti pendenti.
Pertanto vengono così elencati gli adempimenti delle Sedi a seconda delle varie casistiche:
A) Ditte che hanno già presentato la domanda di rateazione e il cui immobile è stato oggetto di iscrizione ipotecaria
I soggetti interessati potranno richiedere alla Sede competente la cancellazione d’ipoteca posta dal concessionario, allegando la relativa fideiussione.
La Sede, se la dilazione è stata già accordata, dovrà con la massima sollecitudine richiedere al concessionario la cancellazione dell’ipoteca con le spese a carico del contribuente.
Qualora la domanda sia stata presentata ma non ancora accordata dal Direttore Regionale, il soggetto interessato dovrà integrare tale domanda richiedendo la cancellazione dell’ipoteca sugli immobili.
La delibera regionale dovrà contenere l’autorizzazione alla cancellazione dell’ipoteca con le spese a carico del contribuente.
B) Ditte che non hanno ancora presentato la domanda di rateazione ma parimenti hanno l’immobile sottoposto ad ipoteca
I soggetti interessati potranno richiedere la rateazione,chiedendo contestualmente la cancellazione dell’ipoteca.
Le Sedi, all’atto della ricezione della domanda di rateazione, dovranno procedere immediatamente alla sospensione delle partite debitorie iscritte a ruolo relative ai periodi interessati.
Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 21 aprile 2004, gli Uffici dovranno provvedere a:
1. rideterminare le sanzioni ai sensi dell’art. 1 del D.M. sopra citato;
2. operare lo sgravio parziale delle sanzioni iscritte a ruolo;
3. inviare la scheda al Direttore regionale specificando che il contribuente interessato ha chiesto di sostituire l’ipoteca con la fideiussione;
4. dopo l’accoglimento della dilazione, notificare alla ditta il piano di ammortamento che deve essere firmato entro dieci giorni;
5. dopo la restituzione da parte dell’interessato dell’atto di impegno con allegata la fideiussione, richiedere la cancellazione immediata della ipoteca al concessionario, con le spese a carico del contribuente.
C) Ditte che sono state sottoposte a procedure esecutive da parte dei concessionari
Poiché la legge prevede anche la possibilità per le ditte aventi diritto alle agevolazioni di estinguere gli atti esecutivi, i soggetti interessati, in sede di domanda di dilazione, dovranno segnalare all’Istituto il procedimento esecutivo in corso e richiedere l’estinzione dello stesso.
In analogia a quanto previsto dall’art.1-ter, comma 5,il contribuente sarà comunque tenuto alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa.
Pertanto la richiesta di rateazione dovrà contenere anche l’impegno alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
Di conseguenza la Delibera di accoglimento del Direttore Regionale,oltre all’indicazione della presentazione della fideiussione, dovrà contenere la seguente dicitura:
“L’Istituto, a seguito dell’accoglimento della domanda di dilazione in base a quanto previsto dall’art. 1- ter della legge n° 71/05, dichiara di rinunziare all’esecuzione e agli atti esecutivi pendenti. Di conseguenza il procedimento deve essere considerato estinto”.
Dopo la restituzione da parte dell’interessato dell’atto di impegno firmato,la Sede provvederà ad inviare all’interessato apposita nota che riporta la stessa dicitura della delibera.
Tale comunicazione potrà essere presentata al giudice competente che provvederà a dichiarare estinto il procedimento.
Si segnala che l’art. 16 del D.Lgs. n° 46/99 ( che ha sostituito il Titolo II del D.P.R. 602/73) ha stabilito che il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione in quanto non derogate dalle disposizioni relative alle procedure dei concessionari e con esso compatibili; inoltre le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari vengono esercitate dagli ufficiali di riscossione.
Ciò vuol dire che le procedure di espropriazione e vendita mobiliare e immobiliare possono essere espletate direttamente dai concessionari, intervenendo il giudice solo nella fase di riparto e di assegnazione del ricavato delle vendite.
In tali casi la Sede provvederà a comunicare al concessionario l’estinzione della procedura esecutiva con la formula sopra riportata.
E’ superfluo puntualizzare che, se il concessionario sta procedendo anche per il recupero dei crediti dovuti dall’interessato ad altre Amministrazioni, l’estinzione del procedimento deve intendersi conclusa limitatamente al recupero dei crediti INPS.
Tenuto conto che l’art. 1-ter, quinto comma, ha subordinato la cancellazione di ipoteca alla presentazione di una garanzia fideiussoria per i soggetti ammessi alla rateizzazione dei contributi previdenziali, analogamente, per i soggetti ai quali è stata concessa la rateazione in presenza di procedure esecutive, dovrà essere presentata garanzia fideiussoria contenente le indicazioni sotto riportate.
Tale garanzia dovrà essere presentata alla Sede entro dieci giorni dalla dichiarazione del giudice sulla estinzione degli atti esecutivi .
Garanzia bancaria o assicurativa
Gli schemi allegati alla circolare fanno riferimento al carico contributivo iscritto a ruolo con il regime sanzionatorio indicato nella cartella di pagamento.
Tenuto conto che, come indicato nella circolare n° 42 dell’11 marzo 2005, le sanzioni civili oggetto di eventuale riduzione sono quelle di cui al comma 8, lett. a ), dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, riconducibili esclusivamente ai casi di morosità e non di evasione, si fa presente che, nei casi di morosità, gli importi da indicare nella fideiussione saranno i seguenti:
1. somme dovute dal contribuente: devono corrispondere al carico iscritto a ruolo dopo la rideterminazione delle sanzioni civili;
2. interessi di dilazione: devono corrispondere all’ammontare degli interessi al tasso vigente alla data della domanda;
3. ulteriori somme aggiuntive: devono essere pari all’importo ricalcolato al tasso degli interessi legali dalla data della notifica alla data della richiesta di dilazione;
4. compensi spettanti al concessionario: aggi e spese sostenute dalla concessione.
Per quanto riguarda i punti 1 e 2, l’interessato potrà acquisire i dati direttamente dal piano di ammortamento allegato all’atto di impegno.
Per quanto riguarda il punto 3, il calcolo potrà essere effettuato direttamente dal contribuente mentre l’importo relativo ai compensi e spese spettanti al concessionario potranno essere richiesti direttamente alla concessione.
Mancato pagamento della dilazione da parte del contribuente
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la Sede dovrà richiedere il pagamento del residuo debito al garante ( Istituto Bancario o Assicurazione) che dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione il carico iscritto a ruolo, al netto dei pagamenti effettuati.
Qualora la rateazione di cui al comma 2 dell’art. 1-ter della Legge 71/05 abbia ricompreso anche crediti in fase amministrativa, il residuo debito non pagato dovrà essere iscritto in un ruolo coattivo.
Mancato pagamento della fideiussione da parte del garante
La norma ha previsto anche l’eventualità che il garante non ottemperi al pagamento della fideiussione.
In tale ipotesi, la sospensione trasmessa inizialmente al concessionario dovrà essere revocata e quest’ ultimo potrà, in caso di mancato pagamento da parte dl soggetto interessato, procedere ad una nuova iscrizione ipotecaria.
Si fa riserva di fornire al più presto le disposizioni operative.
Si allegano gli schemi dei modelli di fideiussione per crediti ceduti e non ceduti i cui contenuti sono stati condivisi con l’ABI e l’ANIA.
Allegati in formato .doc dal sito INPS:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4