lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 1 luglio 2005

RIFORMA TFR IN DIRITTURA D ARRIVO

da Miaeconomia




A partire dal primo gennaio prossimo i lavoratori avranno sei mesi per decidere cosa fare della propria liquidazione. Il primo luglio 2006, quindi, la previdenza complementare debutterà ufficialmente.


Secondo quanto prevede la bozza di decreto legislativo che riforma la previdenza complementare, decreto che sarà all’esame del consiglio dei ministri il prossimo venerdì primo luglio, per il lavoratore si prospettano due opzioni: o conferire l’intero importo della liquidazione ad un fondo di sua scelta, ovvero continuare a mantenere la propria liquidazione presso il datore di lavoro. Se il lavoratore non dovesse esprimersi entro i primi sei mesi del prossimo anno, questo silenzio verrà interpretato come una sorta di tacito consenso alla devoluzione del proprio TFR ai fondi complementari.


Il datore di lavoro, in tal caso, potrà decidere di trasferire il TFR al fondo negoziale, anche territoriale salvo diverso accordo tra le parti, ovvero trasferire il TFR ad una delle forme pensionistiche a cui l’azienda stessa abbia aderito. In caso di assenza di fondo contrattuale e di accordo aziendale il Tfr confluisce nel fondo complementare Inps.


La scelta, tuttavia, non sarà irrevocabile. Il lavoratore che scelga di lasciare il TFR in azienda, infatti, avrà comunque un diritto di ripensamento, e conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare.


Anche i lavoratori assunti prima del 29 aprile 2003, saranno interessati dalla riforma del TFR e della previdenza complementare. La bozza del Governo, infatti, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma (che dovrebbe essere il 1° gennaio 2006), i lavoratori “anziani” potranno scegliere se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro oppure, se non risultino iscritti, conferirlo ad una forma di previdenza complementare: in tal caso, potranno iscriversi conferendo il proprio trattamento di fine rapporto nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi.


Rimangono per il momento esclusi i dipendenti statali. Come ha precisato ieri il ministro del Welfare Roberto Maroni, nella legge delega sulle pensioni è prevista la progressiva estensione della riforma previdenziale ai dipendenti pubblici, "previo confronto con i sindacati, le regioni e le autonomie locali". Nel decreto attuativo sul Tfr, che è quello che verrà discusso venerdì in consiglio dei ministri, l argomento non è comunque toccato, ha assicurato Maroni.


La Cgil non esclude il ricorso alla Corte Costituzionale contro la riforma del TFR e della previdenza complementare. Per il responsabile economico Cgil, Beniamino Lapadula, “non è costituzionale il fatto che non ci sia una tassazione progressiva e una tassazione non uguale per le forme di previdenza complementare e quelle obbligatorie”. In particolare, l’esponente di Corso d’Italia si riferisce alla norma prevista dalla riforma del Governo che introduce le agevolazioni fiscali sulle prestazioni, con un imposta al 15% che scende fino al 9%. Secondo Lapadula “Non ci sono le condizioni per far partire la previdenza complementare.


Il sindacato, continua Lapadula, è fortemente contrariato su tre punti: la delega previdenziale rinviava ai decreti delegati, e quindi alla riforma del Tfr, la trasparenza, comparabilità e portabilità" tra le varie forme di previdenza complementare. E invece, conclude il sindacalista, vengono messi sullo stesso piano i prodotti assicurativi e quelli finanziari, mentre hanno una forma di valorizzazione diversa. La delega diceva altro, così il Governo non rispetta nemmeno le leggi che ha fatto lui stesso”.


 
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