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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 20 giugno 2005

PPRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE E ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Cassazione , sez. Lavoro, sentenza 06.04.2005 n° 7116

Il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica superiore si prescrive nell ordinario termine decennale di cui all art. 2946 cod. civ., mentre quello per il credito derivante dalle differenze retributive spettanti per la superiore qualifica è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ.


Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7116 del 6 aprile 2005, discostandosi dall orientamento minoritario secondo cui la qualifica non è configurabile come bene giuridico protetto indipendentemente dal trattamento economico e normativo.



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


SENTENZA 06-04-2005, n. 7116





Svolgimento del processo


Con ricorso del 9 marzo 1994 F.D., già dipendente dell Enel dal 1° febbraio 1965 all agosto 1991, assumendo di essere stato inquadrato nella categoria B2, dal 29 ottobre 1979 al 1° maggio 1983, ma di avere espletato le mansioni superiori di preposto al turno, cat. B1, in diversi periodi ciascuno di durata non eccedenti i giorni ventuno, chiedeva il riconoscimento del diritto all inquadramento superiore, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.



Il Tribunale di Trapani, con sentenza non definitiva del 12 novembre 1999, affermava il diritto del D. alla qualifica B1 dal 28 dicembre 1980 e alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, disponendo la prosecuzione del giudizio per la determinazione delle somme spettanti all attore.



La decisione, impugnata dall Enel Distribuzione s.p.a., anche quale mandataria dell Enel s.p.a., a cui era succeduta a titolo particolare, era riformata dalla Corte di appello di Palermo, che rigettava la domanda.



Il giudice del gravame riteneva fondata la eccezione di prescrizione del diritto alla qualifica, che tempestivamente sollevata in primo grado era stata reiterata dalla società in appello.



Avverso questa sentenza il D. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo, illustrato con memoria.



L Enel Distribuzione s.p.a. ha resistito con controricorso.



Motivi della decisione



L unico motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2946, critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la qualifica del lavoratore un diritto di credito soggetto alla prescrizione decennale, trattandosi invece, ad avviso del ricorrente, di un presupposto di talune situazioni giuridiche soggettive facenti capo al lavoratore, con la conseguente possibilità per costui di chiedere ed ottenere l accertamento della propria qualifica, non come affermazione di un diritto ma come verifica dei risultati del processo d inquadramento, domanda perciò imprescrittibile.



La censura è infondata alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, che,salvo il precedente citato dal ricorrente, elaborato con la sentenza 29 ottobre 1998 n. 10832, è nel senso che il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica superiore si prescrive nell ordinario termine decennale di cui all art. 2946 cod. civ., mentre quello per il credito derivante dalle differenze retributive spettanti per la superiore qualifica è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, Cass. 23 agosto 1997 n. 7911, Cass. 6 luglio 1996 n. 6750, Cass. 18 maggio 1995 n. 5486, Cass. 19 gennaio 1993 n. 612, Cass. 28 aprile 1992 n. 5081, Cass. sez. unite 18 dicembre 1987 n. 9417, e v. pure Cass. 23 maggio 2003 n. 8228, Cass. 18 agosto 1999 n. 8710, Cass. 24 aprile 1998 n. 4245).



A tale indirizzo, condiviso da autorevole dottrina, presta adesione il Collegio, non essendo state prospettate valide ragioni che inducano a discostarsene, ed essendo esso preferibile rispetto alla tesi sostenuta da altra parte della dottrina e richiamata dal ricorrente, secondo cui la qualifica non è configurabile come bene giuridico protetto indipendentemente dal trattamento economico e normativo: si deve infatti considerare il diritto del lavoratore di rivendicare l esatto inquadramento spettategli in base alle mansioni concretamente svolte.



La sentenza impugnata ha deciso conformemente al suesposto orientamento e deve andare quindi esente da censure.



Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il D., in quanto soccombente, è tenuto alla rifusione nei confronti della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, determinate come in dispositivo.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10,00, oltre a euro 1.500,00= (millecinquecento/00) per onorari e oltre a spesegenerali iva e cpa.



Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2005.



Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005.


 
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