lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 28 maggio 2005

CHIUSURA FITTIZIA DI AZIENDA: LICENZIAMENTO VIZIATO

Sentenza Tribunale di Roma 8170/2005





La sentenza del Tribunale di Roma trae origine dalla vicenda di una lavoratrice licenziata con la motivazione di una presunta cessazione dell’attività aziendale. La dipendente ha, infatti, impugnato il licenziamento sostenendo che la chiusura aziendale era, in realtà, solo fittizia essendo stata costituita una nuova società destinata a proseguire, sotto diverso nome, l’attività di quella chiusa. L’azione giudiziale intentata è stata accolta poiché nel corso del procedimento é emersa, dalle testimonianze raccolte, la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività tra le due società. In particolare, il Giudice ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento dal momento che, pur non essendo stato stipulato tra le due società un formale contratto di cessione, vi era stata una continuità nell’esercizio dell’impresa rimanendo immutati l’oggetto dell’attività, parte del personale e dei beni strumentali. La sentenza che segue è suscettibile di impugnazione in conformità ai principi del vigente sistema processuale.(26 maggio 2005)



(Tribunale Civile di Roma – sentenza n. 8170 del 3.5.2005 – causa r.g. 219943/2001)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 19.6.2001 B. C. adiva il Giudice del Lavoro esponendo: di aver lavorato sino al 19.1.2001, con la qualifica di impiegata, alle dipendenze della L… di B. s.a.s., esercente attività di realizzazione di fotoincisioni e riproduzioni litografiche e fotografiche; che, con atto in data 13.11.2000, M.P. e A.C. costituivano la D…. S.r.l., avente il medesimo oggetto sociale della L., posta in liquidazione volontaria il 19.1.2001; che da tale data la D… è subentrata nell’attività precedentemente svolta dalla L., utilizzando gli stessi beni strumentali ed il medesimo personale; che con lettera ricevuta in data 24.1.2001, dopo un periodo giustificato di assenza dal lavoro, alla ricorrente veniva intimato il licenziamento da parte della L., a causa della cessazione dell’attivbità della società; tanto premessom, dedotta l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. [1] e l’inefficacia del recesso, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro con la D…., concludeva come in epigrafe. Si costituivano in giudizio le società convenute contestando in fatto e in diritto il fondamento della domanda di cui chiedevano il rigetto. Espletata prova testimoniale, all’udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo letto e allegato agli atti.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è fondata e merita accoglimento. Le risultanze istruttorie consentono di affermare che vi è stata una prosecuzione, senza soluzione di continuità tra l’attività svotla dalla L…e la D…Dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della D…, sentito in sede di interrogatorio formale, si evince che la società è stata costiutita nel novembre del 2000 (con il P. precedente dipendente della L.) ed ha iniziato l’attività nel gennaio 2001, in concomitanza con la cessazione della L. e negli stessi locali da quest’ultima precedentemente occupati, mentre era cambiato il cartello all’ingresso che recava l’indicazione D…S.r.l. L’attività è quella di fotomontaggio e preparazione per la stampa, con macchinari in parte acquistati e in parte presi in leasing dalla E…S.r.l. La teste C.B., assidua cliente della L., riferisce di aver saputo dal titolare B.B. che la società aveva acdquistato dei nuovi maccinari e di aver appreso dalla ricorrente che, tornata dalla maternità aveva trovato un diverso assetto societario dove non c’era più posto per Lei. Un’altra cliente della L., D.B., dichiara che, da un certo momento, le fatture non erano più intestate alla L., ma alla D…, senza tuttavia evidenziare alcun cambiamento nei rapporti di lavoro con detta società, anzi precisa che il P. ha continuato anche successivamente all’ingresso della D….ad essere il suo punto di riferimento, motivo per il quale può essere plausibile che non ricordi degli altri dipendenti, anche perché, per motivi di lavoro, poco dopo il cambiamento della società con la teste non ha più frequentato il laboratorio. Il teste G.S., il quale ha lavorato con prestazione occasionale per la L. tra il 1998 e il 2000, precisa che l’attività svolta dalle sue società era la medesima e che c’erano nuovi macchinari "da quattro mesi a questa parte" (rispetto alla data della testimonianza del 14.5.2003) e quindi successivamente all’inizio dell’attività della D…Dichiara, altresì, il teste di aver ritrovato sia il P., sia un tal "Sandro". Il teste P.L. riferisce di cambiamenti nell’attività dopo l’ingresso della D…, ma non sa precisarne i termini, sembra più riferirsi ad una diversa impostazione della questione del lavoro nel senso che l’azienda non tratta più con gli intermediari ma direttamente con le case; riguardo invece alla natura dell’attività svolta, dato rilevante ai fini della controversia, precisa che la D… si occupa sempre di fotoincisione e litografia. Anche il teste P.P. dichiara di aver visto, dopo il cambiamento, presso la D… alcune persone che lavoravano precedentemente per la L. evidenziando che l’attività era sempre la medesima, ancorché svolta utilizzando macchinari più moderni sotto il profilo tecnologico. Per quanto riguarda detti macchinari, circostanza sulla quale i testi non sono stati in grado di entrare nel dettaglio, non può non evidenziarsi come la L. abbia dedotto nella memoria di costituzione di aver venduto alla E.L. S.p.A. tutti i macchinari, gli strumenti e tutto il sistema informatico, di cui alla fattura ed al relativo allegato in data 9.8.2001, alla E. L. S.p.A. (docc. 5 e 6 L.); il legale rappresentante della D….ha dichiarato di aver preso i macchinari in leasing dalla stessa società E. S.p.A. Al fine di verificare la corrispondenza dei beni, nel corso dell’istruttoria il Giudice ha emesso l’ordine di esibizione nei confronti della D….dei contratti di leasing stipulati con la E…S.r.l. con i relativi allegati; tuttavia la società ha depositato esclusivamente il contratto sottoscritto il 6.8.2001, privo di allegati. Tenuto conto del parziale inadempimento all’ordine di esibizione, che ha sostanzialmente vanificato il fine del provvedimento, nonché della contestualità delle operazioni, da un lato, di restituzione dei beni della L. e, dall’altro, di acquisizione da parte della D….presso la E….S.p.A., deve ragionevolmente ritenersi che, almeno in gran parte e salvo gli ammortamenti tecnologici di cui ha parlato il teste P.P. i beni siano stati i medesimi; senza esito è rimasto l’ordine di esibizione della medesima documentazione a carico della E.L. S.p.A. Sulla base di tali emergenze probatorie non può che trovare applicazione l’art. 2112 c.c., dal momento che, pur non essendo stato stipulato tra le due società un contratto di cessione, vi è stata una continuità nell’esercizio dell’impresa rimanendo immutati l’oggetto dell’attività, parte del personale e dei beni strumentali. Ne consegue la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente da parte della L. in data 24.1.2001, dovendo il rapporto lavorativo proseguire con la società subentrante, con conseguente condanna della D…, alla riasunzione (non essendo stato dimostrato né allegato il requisito dimensionale per la reintegra) o, in mancanza, alla corresponsione in favore della ricorrente, dell’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604/1966, nella misura di 4,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (tenuto conto della data di assunzione risalente al 5.4.1990 del numero dei dipendenti), pari a Lit. 2.568.834, corrispondenti ad € 1.326,69, non contestata nel suo ammontare dalle resistenti, oltre accessori e spese processuali. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera ricevuta il 24.1.2001, con prosecuzione del rapporto di lavoro con la D…..S.r.l. ai sensi dell’art. 2112 c.c.; condanna la D…S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riassunzione della ricorrente o, in mancanza a corrisponderle un’indennità risarcitoria pari a 4,5 dell’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.326,69, oltre accessori nella misura e con decorrenza di legge; condanna le società convenute, in solido tra loro, al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.699,00.


Roma, 3.5.2005 Il Giudice


Depositato in cancelleria in data 3.5.2005



 
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