1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2005
1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito
Per l anno 2005, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 13.133,00
Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2005 (€.39,94) ed aggiungendo al prodotto l importo di €.671,39 così come disposto dall art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415 .
La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:
A) Artigiani
- 17,20 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 14,20 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
B) Commercianti
- 17,59 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 14,59 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha disposto l’aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall’1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l’elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall’1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.
Si precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall’art.2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%) e dell aliquota contributiva dello 0,09%, di cui all’art.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni (1)
La riduzione contributiva al 14,20% (artigiani) e al 14,59% ( commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:
Artigiani:
- €. 2.258,88 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- €. 1.864,89 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
Commercianti:
- €. 2.310,09 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- €. 1.916,10 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i periodi inferiori all anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a €. 188,24 e a €.155,41 per gli artigiani e a €. 192,51 e € 159,68 commercianti
I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell impresa.
1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo per l anno 2005 è dovuto sulla totalità dei redditi d impresa prodotti nel 2004 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 13.133,00 annui.
Le aliquote contributive sono le seguenti:
A. Artigiani
- 17,20 % del reddito superiore a €. 13.133,00 e fino €. 38.641,00
- 18,20 % del reddito superiore a €. 38.641,00 e fino al massimale di €. 64.402,00
(v. successivo punto 1.3).
Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,20% e al 15,20%.
B. Commercianti
17,59 % del reddito superiore a €.13.133,00 e fino a €. 38.641,00
- 18,59 % del reddito superiore a €.38.641,00 e fino al massimale di €. 64.402,00
(v. successivo punto 1.3).
Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,59% e al 15,59%.
Come è già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendono l aumento disposto dall’art.2 , comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%), e dall aliquota contributiva dello 0,09%. A tal riguardo si evidenzia che il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento della suddetta aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale .
L aumento dell aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a €.38.641,00 annui è stato disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d impresa prodotti nel 2005 (si veda in proposito il seguente punto 1.4).
1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
Il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2005 pari a €. 38.641,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.
Per l anno 2005, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €. 64.402,00 ( €.38.641,00 più €.25.761,00) .
Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo è il seguente:
Artigiani
€.11.334,75 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,20% di €. 38.641,00 più 18,20% di €. 25.761,00; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a €. 9.402,69 annue ( 14,20% di €.38.641,00 più 15,20% di € 25.761,00 ).
Commercianti
€. 11.585,92 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni
17,59% di €. 38.641,00 più 18,59% di €.25.761,00, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a €. 9.653,86 annui (14,59% di €.38.641,00 più 15,59% di €.25.761,00 ).
Per i periodi di assicurazione inferiori all anno, il massimale deve essere rapportato a mese.
Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:
Artigiani
- €. 944,56 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,20% e del 18,20%;
- €. 783,56 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,20%e del 15,20%
Commercianti
- €. 965,49 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,59% e del 18,59%;
- €. 804,49 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,59% e del 15,59%
Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell impresa e non massimali globali, da riferire all impresa stessa.
Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2005, ad €. 84.049,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile (2).
1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO
Ai sensi della legge n.438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a) è calcolato sulla totalità dei redditi d impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall attività che dà titolo all iscrizione nella gestione di appartenenza );
b) è rapportato ai redditi d impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell anno 2005 - ai redditi 2005, da denunciare al fisco nel 2006).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d impresa realizzati nel 2005, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
In riferimento all’imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n.102 del 12 giugno 2003.
1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI
Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:
a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi .
1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ
Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di €. 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.
Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.
1.7 – AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO
Coloro che esercitano l attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull effettivo reddito, maggiorati dell importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a €. 0,62 mensili .
2. Agevolazioni contributive
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2005, le disposizioni di cui all’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n. 63 del 17.3.1998 e circolare n.33 del 15.2.1999.
Con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29.7.1998.
3 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Anche nell’esercizio 2005 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2005 e 16 febbraio 2006, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2004, primo acconto 2005 e secondo acconto 2005.
Il Direttore Generale
Crecco
(1) il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’0,09 istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207.
(2) Vedasi circolare 102 del 12 gennaio 2003.
(3) vedasi circolare n. 12 del 22 gennaio 2004.
COMMENTO ALLA CIRCOLARE INPS N. 36 DEL 25 FEBBRAIO 2005
Con la circolare n. 36 del 25 febbraio 2005 l’INPS, comunica la nuova misura dei contributi dovuti per l’anno 2005 dagli artigiani e commercianti, illustrando le caratteristiche principali della contribuzione in esame e le relative aliquote (per il dettaglio si veda la circolare allegata). Com’è noto i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti si articolano in contributi I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) sul reddito minimale che si differenziano tra gli artigiani e commercianti, stabilendo un’aliquota maggiore per questi ultimi, e tra i familiari collaboratori in base all’età, cioè a secondo che abbiano più o meno di 21 anni, mentre per i titolari non vi è alcuna distinzione in relazione all’età; contributi I.V.S. eccedenti il limite del reddito minimale e il contributo per le prestazioni di maternità. E’ appena il caso di sottolineare che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell impresa e non massimali globali, da riferire all impresa stessa.
Ma esaminiamo le contribuzioni dovute nel dettaglio:
Contributi fissi nei limiti del reddito minimale (detti più semplicemente contributi fissi):
la legge prevede un reddito minimo annuo sul quale si versano i contributi fissi, e che vengono pagati in quattro rate trimestrali, cioè quelli versati sul minimale che per quest’anno è pari a € 13.133,00. Si tratta dei contributi che in ogni caso devono essere versati, indipendentemente dal reddito prodotto dagli iscritti. Per l’anno 2005 l’importo dei contributi fissi ammonta a € 2.258,88 per gli artigiani titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (per i collaboratori di età non superiore a 21 anni ammonta a € 1.864,89), € 2.310,09 per i commercianti titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (per i collaboratori di età non superiore a 21 anni ammonta a € 1.916,10) da versarsi, come già evidenziato, in quattro rate trimestrali di pari importo (scadenti rispettivamente il 16 maggio – 16 agosto – 16 novembre – 16 febbraio 2006); gli affittacamere iscritti alla gestione commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Contributi eccedenti il limite del reddito minimale (detti più semplicemente contributi a percentuale):
Il versamento di tali contributi interessa i soggetti che producono un reddito superiore al reddito minimale che, come abbiamo visto in precedenza, per l’anno 2005 è pari a € 13.133,00, nel caso di iscrizione su dodici mesi. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale e nei limiti del massimale reddituale annuo, vanno versati in due acconti di pari importo e il saldo. La contribuzione a saldo come quella in acconto, derivano dal meccanismo delineato dall’art. 3 bis del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Questa norma ha stabilito, che a decorrere dal 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto dagli artigiani e dai commercianti viene rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef (modello Unico 2005) per l’anno di riferimento dei contributi. Reddito d’impresa, derivante dall’esercizio dell’attività autonoma prodotta nell’anno precedente per i contributi dovuti fino al 1992 ed a partire dal 1/1/1993 per il reddito prodotto nello stesso anno. Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili (per ulteriori particolari si consulti la Circ. INPS n. 93 del 6 giugno 2004).
Ai lavoratori autonomi che si sono iscritti nella gestione a partire dal 1 gennaio 1996, che siano privi di anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, si applicano le disposizioni indicate sopra concernenti il calcolo dei contributi sul minimale e sul massimale tenendo presente che è previsto un limite massimo di reddito più elevato, anch’esso variabile che per l’anno 2005 è fissato in € 84.049,00. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile,in quanto per detti lavoratori scatta, il regime pensionistico con il sistema contributivo.
Contribuzione per le prestazioni di maternità:
Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è fissato nella misura di € 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.
E’ importante sottolineare che nei moduli di pagamento, il contributo per le prestazioni di maternità sono stati sommati agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.
Le aliquote da applicare per il redditi eccedenti il minimale sono :
· per gli artigiani titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni il 17,20% del reddito superiore a € 13.133,00 e fino a € 38.641,00 e 18,20% da € 38.641,01 e fino al massimale di € 64.402,00;
· per i collaboratori con età inferiore agli anni 21 l’aliquota è pari al 14,20% del reddito superiore a € 13.133,00 e fino a € 38.641,00 e al 15,20% da € 38.641,01 e fino al reddito massimale di € 64.402,00;
· per gli esercenti le attività commerciali le aliquote sono 17,59% del reddito eccedente € 13.133,00 e fino a € 38.641,00 e 18,59% da 38.641,01 e fino al massimale di € 64.402,00;
· per i familiari collaboratori con età inferiore agli anni 21 l’aliquota è pari al 14,59% del reddito superiore a € 13.133,00 e fino a € 38.641,00 e al 15,59% da € 38.641,01 e fino al reddito massimale di € 64.402,00.
Agevolazioni contributive
Soggetti pensionarti con più di 65 anni di età
Per i lavoratori autonomi pensionati con più di 65 anni di eta’ continuano ad applicarsi anche per l’anno 2005 le disposizioni le disposizioni di cui all’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS.
Soggetti di età inferiore a 32 anni
Ai sensi dell’art.3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.448, i soggetti di età inferiore a trentadue anni che si sono iscritti per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, hanno diritto, per i tre anni successivi all’iscrizione, (quindi massimo fino al 31 dicembre 2004) ad uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente per le predette gestioni. L’agevolazione non è applicabile ai soggetti che si siano o che si iscrivono dopo il 31 dicembre 2001.
Sanzioni
In caso di ritardo nel pagamento dei contributi viene applicata la sanzione civile attuale pari a 7,50% in ragione dell’anno ai sensi dell’art. 116, comma 10, della L. 23 dicembre 2000, n.388.
Infine è importante ricordare che i lavoratori autonomi tenuti al versamento che non dovessero ricevere i modelli indicati, sono comunque assoggettati, in virtù dell’obbligo contributivo previsto dalla legge, al pagamento, pertanto dovranno segnalare alla sede INPS di loro competenza tale mancato ricevimento.
Dr. Franco Elio Castellucci
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