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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 30 aprile 2005
SPORT DILETTANTISTICO, RIFORMA BIAGI E CONTRATTO DI INSERIMENTO a cura del Dott. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi, coordinatori della sezione “Lavoro sportivo” SPORT DILETTANTISTICO, RIFORMA BIAGI E CONTRATTO DI INSERIMENTO A cura del dott. Massimiliano Giua e Avv. Luca Sanzi – coordinatori della Sezione Lavoro Sportivo Il D.lgs. 10 settembre 2003, n.276 ha previsto la regolamentazione del cd. contratto di inserimento (artt.54-59), consentendone la stipula anche da parte di associazioni sportive. In questa sede esamineremo la suddetta normativa, anche alla luce della circolare ministeriale n.31 del 21 luglio 2004. DEFINIZIONE Il contratto di inserimento è definito, ai sensi dell’art.54, comma1, come un “”contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro”” di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. Di conseguenza, come appare evidente dalla lettura della citata norma, il contratto di inserimento è un nuovo contratto nel quale la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli individuati tassativamente dal legislatore. In questo senso dispone espressamente l art. 55, comma 4, dove si precisa che nel contratto di inserimento la formazione è solo eventuale. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n.223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati. STRUTTURA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DEL TERMINE Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Presupposto necessario per la stipulazione del contratto è la predisposizione di un progetto individuale mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di tale tipologia contrattuale stipulata con persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto può essere elevata sino a trentasei mesi. Nell ambito di tali limiti minimi e massimi, la durata di un contratto di inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di inserimento. La durata del rapporto, infatti, deve essere idonea a consentire il pieno svolgimento del percorso di adattamento delle competenze professionali e, cioè, deve essere tale da realizzare la funzione di inserimento tipica di tale contratto. Il contratto di inserimento può essere prorogato anche più volte, anche senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto individuale di inserimento. La durata massima del contratto prorogato non può tuttavia eccedere i limiti legali di diciotto o trentasei mesi. Tali limiti legali di durata possono essere superati solo nel caso in cui il rapporto di inserimento sia stato sospeso per lo svolgimento del servizio militare o civile o per maternità. Ove il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di trenta giorni di cui all art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 368/2001. Se compatibile con il progetto di inserimento, il contratto di inserimento può anche essere a tempo parziale. I DATORI DI LAVORO In via generale, ai sensi dell’art.54, comma 2 del D.Lgs. n.276/03, possono stipulare i contratti di inserimento, oltre alle associazioni sportive, anche: - enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; - gruppi di imprese; - associazioni professionali, socio-culturali; - fondazioni; - enti di ricerca, pubblici e privati; - organizzazioni e associazioni di categoria. Per poter stipulare un contratto di inserimento è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti (in tale contesto, la norma stabilisce che “”si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato””). Ai fini del calcolo della suddetta percentuale non si considerano contratti di inserimento non trasformati i contratti: - risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova; - risolti dal datore di lavoro per giusta causa; - risolti dal lavoratore per dimissioni; - che non sono stati trasformati a causa di rifiuto del lavoratore; - non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella misura pari a quattro contratti. Di conseguenza, se nei diciotto mesi precedenti sono scaduti cinque contratti di inserimento e quattro di essi non sono stati trasformati, di questi quattro non si terrà conto. L’ovvia conseguenza è che sarà sufficiente confermare un solo contratto per poter procedere a nuove assunzioni con contratto di inserimento (5 contratti scaduti, da cui si sottraggono i 4 che non si computano: resta un solo contratto ed il 60 per cento di 1 è pari a 0,60, che va arrotondato ad 1, secondo l’esempio riportato nella circolare 21 luglio 2004, n.31 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In ogni caso non operano limiti nell ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti all assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Si considerano, invece, mantenuti in servizio quei lavoratori il cui contratto di inserimento sia stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato anche prima della scadenza del termine. Non esistono limiti quantitativi di ricorso allo strumento del contratto di inserimento. Eventuali limiti percentuali possono essere introdotti dalla contrattazione collettiva (art. 58, comma secondo). I LAVORATORI Possono essere assunti con contratto di inserimento, ai sensi dell’art.54, comma 1 del D.Lgs. n.276/03: Ø soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; Ø disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue, ai sensi del d. lgs. n.297/2002, per disoccupati "di lunga durata" si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da almeno dodici mesi, ovvero da se mesi se giovani (tali sono i soggetti con età tra 18 e 25 anni, ovvero 29 anni se in possesso di diploma universitario). Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultino disoccupati a seguito di dimissioni; Ø lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; Ø lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; Ø donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile. Quanto all’assunzione di donne con contratti di inserimento questa è subordinata alla definizione, mediante decreto ministeriale, delle aree geografiche cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 % di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile; Ø persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. La nozione "persona affetta da grave handicap fisico, mentale o psichico" trova riferimento normativo nelle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al D.P.C.M. 13 gennaio 2000 nonché alla legge 12 marzo 1999, n.68. Va precisato che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla Riforma Biagi, il contratto di inserimento può essere utilizzato anche per favorire l accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari.
Finalità del contratto oggetto del presente studio è, come detto, quella di promuovere l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti cd. svantaggiati. Ciò anche indipendentemente dalla effettuazione di formazione in luogo di lavoro. Il contratto di inserimento è tipologia contrattuale di natura subordinata volta a favorire l integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi, realizzate in esecuzione del progetto individuale di inserimento. Coerentemente con tale finalità, l art. 55, comma 4, chiarisce che la formazione eventualmente effettuata deve essere finalizzata al concreto adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso allo specifico contesto lavorativo con o senza la somministrazione di formazione teorica. Indispensabile è, dunque, la predisposizione di un progetto individuale di inserimento. Il progetto individuale di inserimento deve essere concordato tra lavoratore e datore di lavoro. Il progetto, dunque, verrà concordato dalle parti preventivamente alla definizione delle condizioni del contratto di lavoro. Affinché datore di lavoro e lavoratore possano concordare il progetto individuale di inserimento è necessario che le modalità di definizione di tali progetti vengano fissate dall autonomia privata collettiva. Quanto ai contenuti e alla forma dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle prescrizioni dell autonomia privata collettiva applicabile. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità contrattuali, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (in tal senso, si veda l art. 55, comma 5, D.Lgs. n.276/03, come modificato dall’art.12, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251). Non opera, dunque, la sanzione della conversione del contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, se non nell’ipotesi riportata al paragrafo successivo in materia di forma del contratto. REQUISITI E CONTENUTO DEL CONTRATTO Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e deve essere stipulato in forma scritta. Nel contratto deve essere necessariamente contenuto il riferimento al progetto individuale di inserimento che deve essere coerente con il tipo di attività lavorativa oggetto del contratto. Il progetto individuale di inserimento, ancorché distinto, è strettamente collegato al contratto integrandone il contenuto inderogabile. In mancanza di progetto di inserimento o di forma scritta il contratto è, infatti, nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Salva diversa previsione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, compresi i divieti di cui all articolo 3. Pertanto, l autonomia privata collettiva ben potrà disciplinare il rapporto di inserimento in maniera difforme dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001. Non sono compatibili, stante la finalità tipica di inserimento del contratto in questione, i presupposti causali della stipulazione del contratto a termine. Anche da un punto di vista formale, dunque, il contratto di inserimento non richiede la specificazione di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Si applica, invece, ad esso la disciplina prevista dall art. 3 del decreto legislativo n. 368/2001 in materia di divieti. Non sono altresì applicabili, perché specificatamente derogate dalla disciplina speciale del contratto di inserimento, le disposizioni in tema di proroga del contratto, di rinnovo del contratto tra le stesse parti e di limitazioni percentuali. Ove invece il contratto di inserimento prosegua oltre la scadenza del termine originariamente fissato è applicabile l art. 5, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 368 del 2001. E’ appena il caso di ricordare, in questo contesto, che l inquadramento di un lavoratore con tale tipologia contrattuale non potrà essere inferiore a più di due livelli di quello dei lavoratori normali che svolgono mansioni analoghe. L’art.59 del D.Lgs n.276/03 stabilisce, infatti, che “”durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto”. BENEFICI ECONOMICI E NORMATIVI Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, a fini retributivi, per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione i benefici contributivi previsti in materia di contratto di formazione e lavoro possono essere applicati limitatamente ai contratti di inserimento stipulati con i seguenti soggetti: Ø disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni di età; Ø lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; Ø lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; Ø persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Limitatamente a tali categorie di soggetti, dunque, potrà continuare a trovare applicazione il regime di agevolazioni contributive previsto dall art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994. L agevolazione contributiva opererà durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di quanto disposto dal regolamento comunitario n. 2204 del 2002. Ai rapporti intrattenuti con le predette categorie di soggetti si applicherà, comunque, la riduzione dell onere contributivo nella misura del 25 %, che non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato, perché trattasi di misura di carattere generale ed uniforme che non integra l ipotesi di aiuto ai sensi dell art. 87 del Trattato CE. Il regolamento comunitario n. 2204 del 2002 prevede l immediata operatività di aiuti in favore di soggetti svantaggiati il cui ammontare, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non superi il 50 % del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Fermo restando tale limite quantitativo, l agevolazione può essere concessa: a) quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dell’associazione sportiva interessata; b) quando non determini un incremento netto del numero dei dipendenti purché i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale. In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell impiego per almeno 12 mesi (cfr. art. 5 del regolamento n. 2204/2002). L agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa. Nel rispetto delle condizioni ora menzionate, e tenuto comunque conto dei requisiti soggettivi di cui all art. 54, comma primo, gli aiuti possono dunque essere immediatamente concessi alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati: 1) lavoratori extracomunitari; 2) disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione; 3) soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico; 4) soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; 5) soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; 6) disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; 7) qualsiasi donna di un area geografica a livello NUTS 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell area considerata per almeno due dei tre anni precedenti; 8) lavoratori disabili. La concessione delle agevolazioni contributive in materia di contratto di inserimento presuppone dunque che il soggetto assunto risponda ad uno dei requisiti di cui all art. 54, comma primo, lett. da b) ad f), e che, inoltre, risponda ai requisiti di cui al regolamento n. 2204 del 2002. Con riferimento alla occupazione giovanile la combinazione di tali requisiti consente di poter beneficiare di agevolazioni contributive ai contratti di inserimento stipulati con giovani che desiderino riprendere un attività lavorativa, che non abbiano lavorato per almeno due anni né effettuato nel frattempo corsi di formazione. Con riferimento alla questione relativa all accertamento dello status del lavoratore, affinché il datore di lavoro possa essere garantito sulla sussistenza delle condizioni che permettono l assunzione con il contratto di inserimento nonché il diritto ai benefici contributivi possono essere qui richiamate le istruzioni impartite dall INPS, con circolare n. 117 del 30 giugno 2003. CONCLUSIONI A questo punto, chi scrive non può non rilevare che, con particolare riguardo all’utilizzo del contratto di inserimento nell’ambito sportivo, la disciplina si discosta sensibilmente, sul piano soggettivo, dal dettato dell’art.61 del D.Lgs. n.276/03 in tema di collaborazioni coordinate e continuative. In particolare, il contratto di inserimento può essere stipulato solo da associazioni sportive; di contro, i contratti di co.co.co. possono essere stipulati solo da associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni. L’art.61, comma 3, disciplina “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’art.90 della legge 27 dicembre 2002, n.289” Di conseguenza, non appare chiaro il motivo per il quale, nell’ambito del contratto in esame, non si menzionano le società sportive dilettantistiche e ci si limita a parlare di associazioni sportive (senza la specifica dilettantistica). Non è dato capire se tale mancanza sia voluta ovvero sia stata un refuso nella stesura del testo normativo. Sull’argomento, peraltro, anche la circolare ministeriale n.31 del 2004 tace. Opportuno sarebbe, quindi, un intervento ministeriale chiarificatore. |
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