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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 30 aprile 2005
ASSICURAZIONE PER GLI SPORTIVI DILETTANTI: ECCO LE REGOLE a cura del Dott. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi, coordinatori della sezione “Lavoro sportivo” ASSICURAZIONE PER GLI SPORTIVI DILETTANTI: ECCO LE REGOLE a cura del Dott. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi, coordinatori della sezione “Lavoro sportivo” PREMESSA E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005, serie ordinaria n.97, il decreto interministeriale 17 dicembre 2004, disciplinante le modalita tecniche per l iscrizione all assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l assicurazione degli sportivi dilettanti, nonche i termini, la natura, l entita delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Si ricorda che tale decreto era stato richiamato dal comma 2-bis dell art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Finanziaria 2003), come modificato dall art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004). In particolare, l’art. 51, comma 1, della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), prevede infatti che “dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva” . Quanto agli eventi oggetto di assicurazione, l’art. 51, secondo comma stabilisce che l’obbligatorietà dell’assicurazione “comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”. Su tale obbligo assicurativo, è successivamente intervenuta anche la L. 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004), il cui articolo 205 ha aggiunto al predetto art. 51 L. 289/2002 il comma 2 bis, con cui si dispone che “con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al decreto del presidente della repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”. Tale decreto doveva essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione (in sostanza cioè entro il 31 dicembre 2004, termine peraltro rispettato). Vediamo, quindi, cosa prevede questo decreto interministeriale del 17 dicembre 2004. REQUISITO SOGGETTIVO Secondo quanto disposto dall’art. 51 della Finanziaria 2003, sono beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie tutti gli sportivi dilettanti (rientrando in tale categoria, quindi, gli atleti, i tecnici ed i dirigenti) che siano come tali tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva. Sul punto, il decreto in esame ricorda che, ai fini dell applicazione della richiamata norma, con la definizione di atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgano attivita sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengano ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Parimenti, nella categoria dei dirigenti rientrano tutti i soggetti tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno a i sodalizi sportivi affiliati. I tecnici sono, invece, tutti i tesserati in qualita di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all insegnamento delle tecniche sportive, all allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico. PREMIO ASSICURATIVO Per poter beneficiare della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalita previsti dal decreto in esame, quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ASSICURAZIONE La copertura assicurativa obbligatoria e rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualita – lo ricordiamo - di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva. Come noto, tale copertura assicurativa riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi “durante ed a causa dello svolgimento delle attivita sportive”, rientrando in tale contesto anche quelli accaduti durante gli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell ambito dell organizzazione di appartenenza . Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo, a condizione che le attivita di cui sopra si svolgano secondo le modalita , i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni sportive. La normativa di riferimento per l accertamento delle circostanze di cui sopra e quella vigente al momento dell infortunio VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE L assicurazione e prestata senza limiti di eta ed e valida per il mondo intero, a condizione che le attivita sportive o le funzioni di cui al comma 1 dell art. 3 del presente decreto siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e dagli accordi delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, purche definiti in una data certa antecedente all evento che ha generato l infortunio. La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento. TIPOLOGIA TITOLI I titoli che danno diritto alla prestazioni assicurative sono i seguenti: a) tesseramento in data certa antecedente all infortunio mediante le modalita previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza; b) regolare pagamento del premio assicurativo in data certa, antecedente all infortunio. DEFINIZIONE DI INFORTUNIO ED INDENNIZZABILITA’ Il decreto interministeriale definisce l’«infortunio» come quell’evento improvviso di una causa violenta ed esterna che si verifichi indipendentemente dalla volonta dell assicurato, nell esercizio dell attivita sportiva o della funzione disciplinata dall organizzazione per la quale risulti al momento tesserato, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l invalidita permanente. Sono, di conseguenza, indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano all assicurato la morte o l invalidita permanente entro un anno dall infortunio denunciato. CONDIZIONI PER L’INDENNIZZO La Cassa di previdenza per l assicurazione degli sportivi, più nota come SPORTASS, corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio puo aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennita per invalidita permanente e liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto successivamente previsto per gli atleti disabili. In deroga a quanto stabilito, per i soli infortuni che determinano la morte dell assicurato, purche avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva ufficialmente indetta dalle organizzazioni sportive per le quali l assicurato risulti tesserato, iscritta nei rispettivi calendari ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la SPORTASS liquidera il previsto capitale qualunque sia la causa che ha determinato il decesso. ESTENSIONE AGLI ALLENAMENTI L assicurazione si estende, come già anticipato, anche alle conseguenze di infortuni che avvengano durante gli allenamenti, anche individuali o isolati, purche questi siano previsti e/o disposti e/o autorizzati e/o controllati dall organizzazione sportiva competente, anche attraverso le proprie societa affiliate. In tal caso, ai fini dell ammissione del sinistro al beneficio assicurativo, la denuncia di infortunio, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura organizzativa alla quale riferire l organizzazione dell evento in occasione del quale si e verificato l infortunio, dovra comunque essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal maggiore esponente sportivo presente al fatto che confermi l esistenza dei presupposti di ammissibilita sopra enunciati, assumendone la piena responsabilita della veridicita delle dichiarazioni stesse. Nel caso di discipline sportive individuali, l assicurazione non sara operante in caso di disposizioni riguardanti la limitazione temporale o territoriale dell esercizio della disciplina stessa, o se l infortunio e avvenuto nel corso di attivita in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti anche locali. |
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