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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 30 aprile 2005
INFORTUNIO “IN ITINERE” Cassazione, Sezione Lavoro, 23.04. 2004, n. 7717 con nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno INFORTUNIO “IN ITINERE” (26/04/2005)Cassazione, Sezione Lavoro, 23.04. 2004, n. 7717“L indennizzabilità dell infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio,la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologicotra il percorso seguito e l evento; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguitoed attività lavorativa; c) la necessità dell uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per ilcollegamento tra abitazione e luogo di lavoro”.nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di SalernoSEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZALA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -Dott. Alberto SPANO - Consigliere -Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere -Dott. Camilla DI IASI - Consigliere -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE 87, presso lo studiodell avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta, e difende unitamenteall avvocato ANTONIO GIOVATI, giusta delega in atti;- ricorrente -controINAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNISUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentatoe difeso dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIAMA PIGNATARO, giustadelega in atti;- controricorrente -avverso la sentenza n. 88/2001 della Corte d Appello di BOLOGNA,depositata il 06/03/01 - R.G.N. 695/2000;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/10/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;udito l Avvocato QUARANTA;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con ricorso alla Corte di Appello di Bologna la G. Srl. proponeva appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Parma, con cui era stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti dell INAIL per la declaratoria che l incidente stradale subito in data 2/8/96 dal dipendente R D (mentre si recava al lavoro con la propria autovettura) non era qualificabile come infortunio sul lavoro e quindi che l Istituto aveva erroneamente aumentato il tasso di premio per il 1998 dal 41 al 51 per mille, in relazione all incremento, dell andamento infortunistico aziendale conseguente al verificarsi di quell infortunio; secondo il ricorrente l uso del mezzo proprio da parte del lavoratore non era giustificato, essendo la zona servita da mezzi pubblici adeguati in relazione all orario di lavoro ed alla possibilità per il lavoratore di fruire di un orario flessibile. Diritto Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 210 DPR n. 1124 del 30/6/65, art. 12 D. L.vo n. 38 del 23/2/00, art. 1175 e 1375 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che la Corte d Appello ha sbagliato a qualificare il fatto come infortunio indennizzabile. I fatti sono pacifici in causa: il luogo di lavoro, Celestano, è quotidianamente servito da mezzi pubblici da e verso Parma, luogo di residenza del lavoratore (fra cui uno con partenza da Parma alle 7,10 ed arrivo alle ore 8,05; uno, per il ritorno, in partenza da Celestano alle ore 17,35 con arrivo alle ore 18,35); l incidente (verificatosi alle ore 7,35, mentre il D., "avvezzo a viaggiare ad alta velocità ed a condurre il mezzo in modo «sportivo»", si trovava alla guida della propria auto) è stato riconosciuto come infortunio sul lavoro ed in conseguenza di ciò l INAIL ha comunicato prima il mutamento dell andamento infortunistico aziendale e poi l aumento del premio. P.Q.M. LA CORTE |
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