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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 23 aprile 2005
ARMA DEI CARABINIERI E RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI SEZ. LAVORO, 25 luglio 2003, n. 11541 con nota dell Avv. Rocchina Staiano-Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" e della sezione "Lavoro Militare" di LavoroPrevidenza.com
SEZIONE LAVORO MILITARE ARMA DEI CARABINIERI E RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI (16/04/2005) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, 25 luglio 2003, n. 11541 “L’articolo unico della legge n. 761 del 1973 aveva stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 523 del 1954, il servizio reso nell Arma dei carabinieri e degli altri corpi equiparati equivaleva alla prestazione lavorativa svolta alle dipendenze dello Stato”. SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Rel. Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Dott. Giancarlo D AGOSTINO - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", elett.te dom.to in Roma, Piazza delle Muse n. 7, presso lo studio dell Avv. Alberigo Panini, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro F., elett.te dom.to in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall Avv. Giacomo Previti in forza di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - per l annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 812 del 2 marzo 2000; udita nella pubblica udienza del 2 dicembre 2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino; sentito l Avv. Domenico Vicini per delega dell Avv. Panini; sentito il p.m., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 13 dicembre 1995 F. conveniva davanti al Pretore del lavoro di Messina l Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica-INPDAP ed esponeva che, avendo prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Messina, al momento della cessazione del rapporto aveva inutilmente chiesta, ai fini della liquidazione dell indennità di fine rapporto ed ai sensi dell articolo unico della L. 1 novembre 1973, n. 761, il riconoscimento del servizio prestato nell Arma dei carabinieri dal 23 febbraio 1947 al 20 aprile 1956. Il ricorrente chiedeva, quindi, che l ente convenuto fosse condannato a pagargli la somma di L. 10.204.128, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, l INPDAP eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 6 marzo 1997 il Pretore, rigettata l eccezione pregiudiziale, condannava l INPDAP a pagare al Feminò la suddetta somma di L. 10.204.128, oltre agli accessori. Questa decisione, impugnata dall INPDAP, veniva confermata dal Tribunale di Messina con sentenza del 2 marzo 2000. Il giudice dell appello, quanto al merito della controversia, osservava che l articolo unico della legge n. 761 del 1973 aveva stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 523 del 1954, il servizio reso nell Arma dei carabinieri e degli altri corpi equiparati equivaleva alla prestazione lavorativa svolta alle dipendenze dello Stato. Avverso questa sentenza l INPDAP ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi. Ha resistito con controricorso il F.. Con sentenza del 26 luglio 2002 le Sezioni Unite di questa Corte, rigettato il primo motivo del ricorso, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e hanno rimesso gli atti alla Sezione Lavoro per l esame degli altri motivi. Motivi della decisione Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite restano da decidere i rimanenti tre motivi del ricorso. Con tali motivi, che vanno esaminati congiuntamente attesa la loro connessione, l Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell art. 12 della L. 22 giugno 1954 n. 523, dell art. 81, quarto comma, della Costituzione e dell art. 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, in relazione all art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, e sostiene, in sintesi, che il Feminò, quando aveva prestato servizio nell Arma dei Carabinieri, non era iscritto nel Fondo di previdenza E.N.P.A.S. per non avere compiuto la terza rafferma triennale, con la conseguenza che, mancando una posizione assicurativa presso l ente previdenziale, non poteva essere effettuata alcuna ricongiunzione con la posizione dal medesimo poi acquisita, quale dipendente di un ente locale, presso l INADEL. Aggiunge il ricorrente che a questa conclusione non osta il contenuto dell articolo unico della legge n. 761 del 1973, il quale equipara il servizio reso nell Arma dei Carabinieri a quella prestato in qualità di personale di ruolo dello Stato, perché la norma non fa riferimento al trattamento previdenziale e non indica i mezzi finanziari per mezzo dei quali l E.N.P.A.S. potesse far fronte all erogazione di parte del trattamento di fine rapporto. Queste censure sono prive di fondamento. Con l art. 1 della L. 19 gennaio 1942 n. 22 è stato istituito "l Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali" - che è stato poi denominato E.N.P.A.S. previa eliminazione del termine "fascista" e nel quale è stata incorporata la preesistente Opera di previdenza costituita con R.D. 26 febbraio 1928 n. 619 (nella quale era iscritto il personale civile e militare, in servizio permanente, dello Stato) - con il compito, fra l altro, di liquidare l indennità di buonuscita "ai dipendenti che lasciano il servizio con diritto a pensione ovvero ai loro superstiti". Per questa ragione all Ente è stata attribuita la gestione del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato. In base all art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 15 aprile 1948 n. 1041 l obbligo di iscrizione all Ente è stato esteso "ai militari e graduati di truppa dell Arma dei carabinieri" (e ai pari grado di altre Armi) "il che abbiano compiuto la terza rafferma triennale". L art. 12, primo comma, della L. 22 giugno 1954 n. 523, ai fini dell erogazione dell indennità di buonuscita, ha previsto la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione all E.N.P.A.S. e all INADEL (Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali) e, nel secondo comma del medesimo articolo, è stato stabilito che ai fini della ricongiunzione si dovesse tener conto dei "servizi riconosciuti utili dai singoli ordinamenti" (v. anche il successivo art. 13, secondo cui la liquidazione dell indennità va effettuata "tenendo conto della totalità dei servizi valutabili"). Con il D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 è stato approvato il testo unico "delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato" e, nell art. 53, n. 11, è stata ribadita l iscrizione al Fondo di previdenza e credito, tenuto ad erogare l indennità di buonuscita al momento della cessazione dal servizio, "dei graduati e militari di truppa dell Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma triennale". Ciò posto, dal combinato-disposto di tutte queste disposizioni di legge, si dovrebbe trarre la conclusione che al Feminò, il quale, come è pacifico in causa, non aveva compiuto la terza rafferma triennale nell Arma dei carabinieri quale militare di truppa, non competesse il diritto alla ricongiunzione di tale servizio con quello successivamente prestato alle dipendenze di un ente locale (il Comune di Messina); con la conseguente impossibilità per lo stesso Feminò di ottenere dall INPDAP (il quale, come è noto, è succeduto all INADEL a seguito della soppressione di tale ente) la riliquidazione dell indennità premio di fine servizio per effetto dell inclusione nella base del calcolo del suddetto servizio prestato nell Arma dei carabinieri. Senonché, come bene ha affermato il giudice dell appello, va tenuto presente che il legislatore, allo scopo di estendere gli effetti derivanti dalla L. 22 giugno 1954 n. 523 in materia di ricongiunzione di servizi espletati presso enti diversi, con l articolo unico L. 1 novembre 1973 n. 761 ha stabilito che il servizio prestato dagli ex graduati e militari dell Arma dei carabinieri (e di altri Corpi) "equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato". E, poiché non è stata operata alcuna distinzione in ordine al periodo di rafferma, si deve ritenere che con questa disposizione di legge, avente natura speciale riguardo a tutte le altre che sono state sopra indicate, sia stata consentita, al fine che interessa il presente giudizio, la ricongiunzione nell attività lavorativa resa alle dipendenze di un ente locale a tutti coloro che avessero prestato servizio non permanente nell Arma dei carabinieri, per qualunque periodo di tempo e a prescindere dalla loro iscrizione (o dalla mancanza di iscrizione) nel Fondo gestito dall E.N.P.A.S.. A questa conclusione è già pervenuta questa Corte nella sentenza in corso di pubblicazione resa sul ricorso n. 8699/2000 (nella causa INPDAP contro Galletta), nella quale, a conferma della natura speciale della disposizione di legge da ultimo indicata e del significato che si trae dal suo tenore letterale, è stato osservato: 1) che sarebbe stata superflua l esplicita previsione della "equivalenza" fra il servizio prestato dai graduati e militari dell Arma dei carabinieri, senz altra precisazione, e quella reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato se si fosse ritenuta la possibilità della ricongiunzione solo in presenza dell iscrizione al Fondo di previdenza; 2) che, se è vero che, a notifica dell art. 19 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, "la valutazione dei servizi, senza il pagamento del contributo previdenziale, non è ammessa se non per disposizione di legge", è altrettanto vero che, in virtù della norma speciale contenuta nell articolo unico della suddetta legge n. 761 del 1973, "la prospettata equivalenza consente di valutare servizi di graduati e militari di truppa, benché resi senza il pagamento del contributo previdenziale, ai fini della ricongiunzione". Questi rilievi, sufficienti a confutare le contrarie considerazioni svolte nel ricorso per cassazione, vanno per intero recepiti. Si deve aggiungere che la previsione contenuta nell art. 81, quarto comma, della Costituzione è rivolta al legislatore e non ai provvedimenti del giudice, sicché, avuto riguardo al principio fondamentale secondo cui anche lo Stato è tenuto ad osservare gli obblighi che dalla corretta applicazione delle norme giuridiche gli derivano nei confronti dei soggetti privati, la mancanza o l insufficienza di una adeguata copertura finanziaria può costituire un ostacolo materiale, ma non l esenzione, all adempimento dell obbligo: il che, del resto, come si sostiene in dottrina, trova conferma nella regola in base alla quale da tale inadempimento deriva l ulteriore obbligo relativo agli interessi. Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, poiché la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dall INPDAP, il ricorso deve essere rigettato e l Istituto ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese e agli onorari del presente giudizio, che debbono essere distratti a favore dell Avv. Giacomo Previti (il quale ha reso la dichiarazione prevista dall art. 93 c.p.c., primo comma). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l Istituto ricorrente a pagare al Feminò le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12,00 oltre ad € 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, da distrarsi a favore dell Avv. Giacomo Previti. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 LUG. 2003 |
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