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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 10 aprile 2005

“La nuova geopolitica e il terrorismo Internazionale”

Convegno in Roma, 12 Aprile 2005 ore 17 Sala Tevere – Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212




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Il nuovo ordine mondiale scaturito dalla fine della guerra fredda, sta ridisegnando l’assetto geopolitico internazionale. Le guerre che stanno sconvolgendo il mondo in quest’ultimo decennio, ne sono la testimonianza e l’evoluzione di un nuovo terrorismo internazionale è il frutto di una nuova strategia del terrore mirata a stravolgere i già incerti equilibri internazionali.


I mutamenti dovuti ai nuovi scenari internazionali tracciano un nuovo approccio al concetto della sicurezza e ridisegnano i ruoli dell’intelligence.


La mondializzazione ha tracciato nuove forme mediali di comunicazione e di ciò il nuovo terrorismo internazionale ha potuto trarne benefici mutando le proprie strategie. I nuovi approcci alla lotta al terrorismo internazionale devono confrontarsi con il nuovo ordine mondiale e con il radicale mutamento del fenomeno. Occorre perciò ridefinire le politiche internazionali della lotta al terrorismo ed identificare i nuovi obiettivi che deve affrontare oggi la comunità internazionale.


Lo scopo del convegno sarà quello di analizzare come i nuovi attori politici, e in particolare l’Italia e l’Unione Europea, si confrontano con il terrorismo internazionale, compiendo un’analisi delle misure già realizzate e definendo una comparazione con quelle adottate dagli altri stati.


Interverranno alla conferenza:


Prof. On. Vincenzo Scotti, Presidente della Link University of Malta


Prof. Luciano Bozzo, docente di Studi Strategici presso la facoltà di Scienze Politiche di Firenze


Prof. Francesco Sidoti, Preside del Corso di Laurea in Scienze dell’Investigazione – Università di L’Aquila


Magistrato Davide Iori, Consigliere Giuridico del Ministro per le Politiche Comunitarie Rocco Buttiglione


Generale S.A. Vincenzo Camporini, Presidente Centro Alti Studi per la Difesa


Dr.ssa Marilena Rossano, CNR – Dipartimento Affari Internazionali


Dr. Nicola Pedde, ISGeo – Direttore di Globeresearch


Avv. Luigi Di Maio, Esperto in immigrazione






pubblichiamo l articolo "Vittime del terrorismo" dell Avv. Mario Pavone



Vittime del terrorismo e ristoro dei danni



di Mario Pavone**




1.Premessa


I recenti e ripetuti episodi di uccisione di nostri connazionali impegnati anche in missioni di pace all’Estero, hanno indotto il Parlamento ad approvare le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore di tutte le vittime italiane degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonchè dei loro familiari superstiti(1)


Come ha scritto Jake Carson,criminologo di fama internazionale ed autore di numerose pubblicazioni per FBI,CIA e varie agenzie per la sicurezza,in un interessante saggio pubblicato anche in Italia(2) “l’Occidente,dopo l’11 settembre 2001, ha ricevuto un terribile avvertimento:il terrorismo può colpire ovunque e chiunque può trasformarsi in un bersaglio”.


Aggiunge l’Autore che “diversamente da quanto accadeva in passato,quando gruppi terroristici puntavano a uccidere un numero limitato di persone per influenzare le politiche di un determinato Stato,oggi i terroristi sembrano intenzionati a sferrare un attacco alla cultura ed alla democrazia occidentali, usando tutti i mezzi a loro disposizione al fine di fare il maggior numero possibile di vittime”.


Fatta questa doverosa premessa,l’Autore si diffonde nella pedissequa elencazione di tutti i possibili agenti chimici e batteriologici e sui limitati rimedi che la diffusione di tali armi di distruzione di massa consente di adottare in caso di attacco.


Ne consegue una visione apocalittica di una guerra ormai combattuta senza armi convenzionali e senza eserciti ma generata da pochi ma irriducibili nemici dell’Occidente che spesso sfuggono alla cattura delle varie polizie segrete e non impegnate nel debellare il fenomeno.


Compito dei Governi è quello di apprestare non solo le difese da tali attacchi ma soprattutto,stante la rilevanza che ha assunto il fenomeno,stabilire le regole per il ristoro dei danni arrecati alle vittime ed ai loro familiari.


In proposito,la Circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio in data 14 Novembre 2003 recita testualmente “Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, più o meno grave, all ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.


Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del Paese, hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale condivisione dei più alti valori alla base della coscienza civile ha costituito un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni di assumere dimensioni più rilevanti e, tanto meno, di prevalere. Il prezzo pagato, però, in termini di vite umane, di drammi esistenziali e di sofferenze familiari e stato, al di là delle dimensioni numeriche, rilevantissimo.


Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine e di solidarietà dei cittadini, e intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragion d essere.


In tale ottica vanno annoverati tutti i provvedimenti emanati a vari livelli diretti a garantire una qualche tutela giuridica agli interessi ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime del dovere a causa di atti che non trovano alcuna giustificazione sul piano del diritto internazionale,tanto meno in termini di rappresaglia.


2.Evoluzione della legislazione sulla tutela delle vittime del terrorismo


La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e stata oggetto di numerose modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato l intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da tali eventi delittuosi.


Con la Legge 13 agosto 1980, n.466 (3) Il legislatore estese ai dipendenti pubblici ed ai cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche la speciale elargizione di L.100 /milioni già prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624 e dall art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n 629.


In particolare,l art. 12 della legge introduceva l’obbligo della assunzione obbligatoria e con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto Invalido a causa di azioni terroristiche.


Tale assunzione obbligatoria riguardava tutte «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private».


La successiva Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (4) attribuì un diritto al ristoro dei danni a chiunque avesse subito un invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi,ai sensi dell art. 12 del codice di procedura penale.


In tali casi la legge stabiliva una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale


L art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava,inoltre,la legge precedente, ampliando il novero dei beneficiari,includendo i genitori ed estendendo la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità derivanti da reati compiuti dalla criminalità organizzata


La Legge 23 novembre 1998, n. 407(5) apportò,quindi,alcune modifiche alla normativa previgente stabilendo,oltre alla elargizione prevista in precedenza,la corresponsione di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, avesse subito una invalidita permanente non inferiore ad un quarto della capacita lavorativa, nonche ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche


Ai componenti la famiglia di colui che perdeva la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni veniva estesa una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu soggetti, di lire 150 milioni, secondo l ordine fissato dall art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.


In tale quadro normativo veniva dichiarata prioritaria la norma della già richiamata legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, che stabiliva per le pubbliche amministrazioni l obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell ipotesi in cui svolgaessero un attività lavorativa e, quindi, in alternativa a quest ultima, come ribadito dalla citata Circolare della Presidenza del Consiglio del 14/11/2003..


Soggetti destinatari della normativa in esame e come tali tenute ad effettuare l assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,devono ritenersi,quindi,tutte le pubbliche amministrazioni così come specificatamente individuate dall art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Inoltre le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo quanto prescritto dall art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate dalla P.A. nell ambito del sistema della programmazione delle assunzioni.


Il successivo DPR 28 luglio 1999, n. 510(6) introduceva le norme regolamentari alle disposizioni riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.


L’art. 82 della Legge Finanziaria 2001(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita organizzata) prevedeva quindi che al personale di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, veniva assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.


Si aggiunga che,l art. 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, estendeva i benefici della normativa in materia «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».


La successiva Legge 14 gennaio 2003, n.7,con cui è stata ratificata la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e firmata a New York il 9 dicembre 1999,estendeva l applicazione,anche per gli atti di terrorismo internazionale,delle disposizioni concernenti il Fondo vittime del terrorismo (7).


Ulteriori modifiche alla disciplina venivano apportate dal D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito nella Legge 2 aprile 2003, n. 56 (8), che stabiliva la corresponsione dell’assegno vitalizio ai soggetti individuati dall articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza,qualora i presupposti per la concessione fossero di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell azione,ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita organizzata, nonche il nesso di causalita tra l azione stessa e l evento invalidante o mortale.


Inoltre tale normativa elevava fino al 90% l elargizione spettante a titolo di provvisionale alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevedendo altresì la possibilità di elargire l assegno vitalizio già previsto dalle leggi in vigore, ai cittadini, agli stranieri, agli apolidi ed ai superstiti, prima dell emanazione di sentenza, laddove le indagini dimostrassero con chiara evidenza che la natura delle azioni che hanno causato il danno fosse terroristica, eversiva o imputabile a forme di criminalità organizzata.


Da ultimo va ricordato che il Consiglio permanente dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),con decisione n. 618 del 1 luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, dopo avere ricordato che la Carta dell OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l’impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione, dalle azioni terroristiche, atteso che gli atti di terrorismo pregiudicano gravemente il godimento dei diritti umani,aveva invitato gli Stati partecipanti ad esaminare la possibilità di introdurre o di rafforzare le misure appropriate, fatte salve la norme nazionali, per offrire assistenza, anche finanziaria, alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie ed a cooperare con le pertinenti istituzioni della società civile al fine di manifestare solidarietà e fornire supporto alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie riconoscendo la necessità di accrescere la solidarietà nei confronti delle vittime del terrori smo, che hanno sofferto lesioni fisiche o danni alla salute, nonché nei confronti dei figli e dei familiari delle persone che hanno perso la vita in seguito a tali atti, conformemente alle leggi nazionali di ciascuno Stato,


L’OSCE,nella importante decisione,aveva anche riaffermato la propria determinazione a prevenire e a combattere il terrorismo e pertanto ad accrescere la sicurezza dei cittadini, in forza degli impegni assunti dagli Stati aderenti ed in base ai quali tutte le misure adottate al fine di contrastare il terrorismo devono essere conformi agli obblighi assunti dagli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale.


Un ulteriore passo avanti nella tutela delle vittime dei fatti delittuosi è stato compiuto di recente anche dalla UE.


In proposito va ricordato, che Il Consiglio europeo, nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, aveva sollecitato l elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.


Inoltre,nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, il Consiglio europeo di Bruxelles, riunito il 25 e 26 marzo 2004,aveva sollecitato l adozione di misure specifiche.


Alla luce di tali interventi è stata emanata la Direttiva Europea 29.04.2004 n° 2004/80/CE che ha introdotto le linee guida per l’indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell U.E. in base alla quale le vittime di reato nell Unione europea hanno il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso.


Obiettivo del provvedimento è quello di garantire ad ogni cittadino europeo il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso


Rileva la Direttiva che le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito (come nel caso di atti terroristici - ndr).


Alla luce del provvedimento emanato dalla UE,il cittadino europeo che subisca un reato intenzionale violento in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente, potrà presentare la domanda di risarcimento presso un autorità o qualsiasi altro organismo dello stato in cui risiede.


3.Le nuove norme


Si comprende,quindi, dal sommario excursus sin qui svolto,l’importanza di stabilire un necessario adeguamento della normativa vigente anche alla luce dei nuovi accadimenti che hanno interessato le cronache quotidiane sia in campo nazionale che in quello internazionale.


La nuova Legge 3 agosto 2004, n.206,colmando una rilevante lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale,se coinvolgenti cittadini italiani, nonche ai loro familiari superstiti,con ciò estendendo la portata della normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale.


La legge ha,inoltre,“aggiornato” la misura della elargizione già prevista in precedenza per le vittime degli atti terroristici.


L elargizione,in origine introdotta dall articolo 1,primo comma della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalle successive modificazioni,e ora prevista nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata ed in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.


Tale disposizione trova applicazione anche alle elargizioni gia erogate prima della data di entrata in vigore della legge, considerando nel computo anche la rivalutazione delle somme già elargite .


A tutti coloro che hanno subito un invalidità permanente inferiore all 80 per cento della capacita lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l anzianita pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente


Coloro che hanno subito un invalidita permanente pari o superiore all 80 per cento della capacita lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915


A tutti coloro che hanno subito un invalidita permanente pari o superiore all 80 per cento della capacita lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e inoltre riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta,calcolata in base all ultima retribuzione percepita integralmente dall avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all articolo 2, comma 2.
Gli stessi criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilita o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed inoltre tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
Per chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un invalidita permanente non inferiore ad un quarto della capacita lavorativa, nonche ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e ora previsto,a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge,oltre all elargizione di cui innanzi, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni


In caso di morte,ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita sono attribuite due annualita ,comprensive della tredicesima mensilita ,del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico


Le percentuali di invalidita gia riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge sono rivalutate tenendo conto dell eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.


Inoltre,alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.


Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e assicurato l adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità


La legge prevede altri rilevanti benefici:


1. alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.


2. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall imposta di bollo.


3. L erogazione delle indennità e comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta


4. La pensione maturata e esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche


5. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica


6. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti e a totale carico dello Stato


La legge ha previsto una notevole accelerazione delle procedure risarcitorie.


Infatti,ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui sono rimasti vittima, i soggetti danneggiati possono promuovere l azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall eventuale maturata prescrizione del diritto.


E’ inoltre prevista una nuova competenza in materia del Tribunale monocratico da instaurare nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della Legge nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia state accertate con atti definitivi la dipendenza dell invalidita e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari.


Il Tribunale competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, emana la sentenza nel termine di quattro mesi.


Le sentenze sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita della motivazione


La competente amministrazione dello Stato,anche prima dell inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d ufficio o su richiesta di parte, puo offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, e preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.


La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.


Anche l’iter burocratico per l’accesso alle indennità stabilite dalla Legge risulta accelerato atteso che la nuova Legge prevede che il riconoscimento delle infermita , il ricalcolo dell avvenuto aggravamento e delle pensioni, nonche ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.


A tal fine trovano applicazione,in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.510.


I benefici previsti dalla legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961 mentre per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all estero, i benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.


4.Il reato di “terrorismo”


Resta da stabilire in quali casi la Legge operi,ossia quali siano le fattispecie di terrorismo o atti terroristici.


La questione è molto dibattuta in Giurisprudenza ed in Dottrina.


Il Legislatore -spronato dall’onda emotiva e dalle preoccupazioni di ordine pubblico provocate dalle drammatiche vicende dell’11 settembre – provvedeva a varare in via d’urgenza il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374(9), convertito nella Legge 15 dicembre 2001, n. 438(“Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”)10) con l’intento, da un lato di colmare una lacuna normativa in materia e dall’altro di approntare metodi di indagine e di repressione più efficaci.


L’art.1 nell’introdurre l’art.270 ter nel Codice Penale stabilisce che “Chiunque promuove, costituisce,organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all’estero, o comunque ai danni di uno stato estero, di un’istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.


Chiunque partecipa a tali associazioni e punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


Ai fini della legge penale, la finalita di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un istituzione e un organismo internazionale “.


La nuova normativa porrebbe,tuttavia,una serie di problemi interpretativi di non facile soluzione, dai quali però dipende la compatibilità costituzionale della norma e la cogenza della norma stessa,come ha sostenuto la dottrina(11) secondo cui la nuova disciplina,pur cercando di individuare una fattispecie penale riguardante il terrorismo internazionale mancherebbe di dare una definizione di terrorismo internazionale atteso che la norma punisce “chiunque promuova …associazioni che si propongano…atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo…”.


Posto che il programma e le finalità “qualificano l’associazione e non già la condotta dell’autore dei delitti previsti dai primi due commi dell’art. 270 ter” rimane invariato il fatto che la norma non “descrive” il comportamento vietato, di tale che l’azione terroristica si risolve per la norma nell’azione violenta posta in essere con “finalità di terrorismo”(12).


Occorrerebbe quindi definire una nozione di “fine di terrorismo” internazionale che – per le ragioni sopra esposte – non può essere attinta dall’art. 270 bis,posto che il bene giuridico protetto è per l’art. 270 bis “l’ordine democratico” italiano e che la condotta descritta nella norma non può subire una dilatazione ai fini di ricomprendere anche le azioni di terrorismo internazionale


A tal fine, di scarso aiuto si rivela la Convenzione europea per la repressione del terrorismo che all’art.1 si limita ad indicare i casi in cui il reato non verrà considerato “politico” ai fini estradizionali ed in cui manca una definizione di reato politico come pure del reato di terrorismo.


Nell’assenza di una norma – anche extrapenale - alla quale fare riferimento la norma penale risulta “vuota”, priva di determinatezza, una scatola pronta ad ospitare le più svariate tipologie di azioni violente a sfondo, in senso lato, politico e che rende più che fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame(13).


Ulteriore dubbio suscita la lettura del comma 5 dell’art.1 che inserisce il reato di terrorismo internazionale tra quei delitti contro i quali, a sensi dell’art. 313 c.p.. non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministero della Giustizia, e ciò al fine “di consentire – come si legge nella relazione al decreto legge 374/2001 - una attenta valutazione politica dei fatti, riguardanti nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali”.


Sul punto appare pienamente condivisibile l’opinione che l’intero procedimento,in tali casi,sarebbe del tutto illegittimo atteso che il fatto considerato come reato deve potersi identificare come delitto in forza di una norma penale vigente ed in forza del principio della c.d.“tipicità” dei fatti delittuosi (nulla poena sine lege).


In conseguenza,e ferma restando l’operatività dell’art. 313 c.p. in materia di procedibilità del reato, né il giudice né l’esecutivo potranno creare o modellare,con apprezzamenti discrezionali o politici una nozione di “fine di terrorismo internazionale”.


In definitiva,se per i reati di terrorismo e di eversione “interni” si ha come parametro e paradigma del bene protetto l’ordinamento democratico o il suo equivalente “ordinamento costituzionale” lo stesso non potrà dirsi nel caso di terrorismo internazionale, posto che l’integrità politica, economica e sociale di un Paese straniero non rientra – anzitutto per il principio di sovranità – nei compiti punitivi dello Stato.


A causa della rilevanza che il fenomeno terroristico ha assunto negli ultimi anni, sarebbe auspicabile che il Legislatore vorrà,anche sulla base delle esperienze normative straniere in materia, introdurre una corretta definizione della fattispecie che possa consentire di distinguere i fatti penalmente rilevanti come terrorismo internazionale dalle azioni (dirette ed indirette) di diversa natura ed aventi ad oggetto beni giuridici estranei alla sfera di protezione del nostro ordinamento, ancorché connotate dall’elemento della violenza


5.Conclusioni


Alla luce dell’esame dei dati normativi sin qui operato,si può affermare che il Parlamento ha emanato una legge che può considerarsi più adeguata alla casistica recente sia sul piano della tutela dei beneficiari sia in termini di ristoro economico dei danni subiti dalle vittime del terrorismo benché le provvidenze previste per il cd “praetium doloris”,ossia il “denaro del pianto” di romana memoria,non potranno mai asciugare a sufficienza le lacrime dei superstiti né con le elargizioni né con i vitalizi se non si interverrà per garantire una civile convivenza su scala internazionale.


Ostuni ,Settembre 2004


** Presidente


ANIMI



NOTE


(1) v.Legge 3/8/2004 n.206 in GU 11/8/2004


(2) v.Carson,Bioterrorismo ed armi chimiche,Piemme Edizioni 2003


(3) (pubblicata nella G.U. n.230 del 22/08/1980)


(4) (pubblicata nella G.U. del 25 ottobre, n. 250)


(5) (pubblicata nella in G.U., 26 novembre, n. 277)


(6) (pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2000)


(7) (pubblicata nella G.U. n. 21 del 27-1-2003)


(8) (pubblicato nella GU n. 80 del 5-4-2003)


(9) (pubblicato nella G.U. n. 244 del 19 ottobre 2001)


(10) (pubblicato nella G.U.n. 293 del 18-12-2001)


(11) v.Bauccio,il reato di terrorismo internazionale


(12) v Pistorelli, “Intercettazioni preventive ad ampio raggio su Guida al Diritto, n. 42/2001


(13) così Bauccio,op.cit.







 
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