|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
|
domenica 23 maggio 2004
Preavviso, contributi a carico datore di lavoro di Roma I contributi previdenziali per il lavoratore dipendente devono essere pagati dal datore per tutto il rapporto di lavoro compreso il periodo di preavviso, perché la contribuzione previdenziale deve coprire l’intero rapporto lavorativo. Tribunale di Roma, Sez. Lavoro – sentenza n.25913 del 05/12/2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, C.L. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.4036/2002, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.215,86, oltre interessi nonche’ spese del procedimento monitorio. L’opponente deduceva la insussistenza del credito per contributi nei confornti del FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende industriali, persegue finalità di assistenza sanitaria, integrativa alle prestazioni del servizio sanitario Nazionale) con riferimento al periodo 18.5.1997-17.5.1998, in quanto, pur avendo accettato la indennita’ sostitutiva del preavviso, il rapporto di lavoro doveva considerarsi ancora in essere sino alla scadenza del periodo di preavviso (17.5.1998), con la conseguenza che il soggetto debitore, in relazione ai contributi dovuti per il periodo predetto, doveva ritenersi la datrice di lavoro F.T. S.r.l. L’opponente si riconosceva debitore dei contributi relativi al periodo 18.5.1998-31.12.1999 il cui importo era stato pagato in data 5.11.2002 a mezzo di vaglia postale n.016001 0004 03 051102 e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva il FASI chiedendo il rigetto della opposizione e, in via subordinata, di autorizzare la chiamata in causa della F.T. S.r.l. All’odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa come da separato dispositivo. DIRITTO Osserva il giudicante che, come noto, la mera sostituzione del periodo di preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la relativa indennita’ sostitutiva, non e’ idonea a determinare la anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, che e’ giuridicamente in essere sino al termine del periodo di preavviso, salvo che l’accettazione della proposta indennita’ non costituisca tacita manifestazione della volonta’ del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro. Ad avviso del giudicante, dal modulo di variazione anagrafica inviato in data 29.8.1997 non emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, una inequivoca manifestazione di volonta’ dell’opponente di porre fine al rapporto di lavoro con l’accettazione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, atteso che trattasi di modulo prestampato dal FASI nel quale viene indicata, oltre alla data di cessazione del rapporto di lavoro (17.5.1997), la data di inizio e fine del periodo coperto da indennita’ sostitutiva del preavviso, sicche’ dalla coesistenza di entrambi i dati, puo’ desumersi che il C., firmando il relativo modulo, intendesse per data di cessazione del rapporto di lavoro, la data di cessazione della prestazione lavorativa. Ne consegue che i contributi relativi al periodo di preavviso sono a carico della societa’ F.T., la cui chiamata in causa nel presente giudizio non e’ stata ammessa, stante la specialita’ del procedimento monitorio e della successiva fase di opposizione. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, pur sussistendo, in considerazione della particolarita’ della fattispecie, giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. PQM ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto; b) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Depositato in Cancelleria in data 5.12.2003 Il Giudice |
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |