In base alla Decreto legislativo 10.01.2005 n° 12,G.U.16.02.2005(1),sarà il Prefetto (con la proce dura prevista dal Testo unico sull’immigrazione) l’Autorità nazionale cui compete adottare misure di esecuzione ai fini dell’attuazione di decisioni di allontanamento adottate da Stati membri dell’Unio ne, mentre spetterà al Questore (con le procedure previste dal medesimo Testo unico) l’esecuzione dell’espulsione. Sono queste le rilevanti novità introdotte dal Decreto legislativo 10 gennaio 2005 n.12 attuativo della direttiva 2001/40,che stabilisce norme tese a consentire il riconoscimento reciproco e l’esecu zione delle decisioni di allontanamento adottate dagli Stati membri dell’Unione europea nei con fronti di cittadini di altri Stati. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza accerterà la situazione relativa agli stranieri destinatari di decisioni di allontanamento e riferirà allo Stato membro dell’Unione da cui ta le decisione proviene l’avvenuta esecuzione dell’espulsione stessa. Il provvedimento,nella sua interezza,non susciterebbe particolari difficoltà interpretative se non si avesse ben presente il T.U. sull’immigrazione a cui il Legislatore ha,di recente, introdotto impor tanti modifiche con la Legge 271/2004 specie per quanto attiene alla convalida dei provvedimenti espulsivi. In base alla nuova legge,l’adozione dei provvedimenti emessi da altre Autorità dei Paesi UE nei confronti dei cittadini irregolari competerebbe al Prefetto mentre la esecuzione al Questore. Tale decisione verrebbe assunta,nella lettera della Legge,”previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l attualita della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all articolo 3 del presente decreto”. L’art.3 prevede che l accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della deci sione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera i canali di consultazione utili ai fini dell accertamento richiesto. Il Ministero dell interno provvedera ,in conseguenza,a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l avvenuta esecuzione della medesima. In conseguenza, la scelta operata dal Legislatore, operata in aperto contrato con le norme introdotte dalla Legge 271,escluderebbe,in maniera radicale,la c.d. “giurisdizionalizzazione” del procedimento di espulsione,contrariamente a quanto sostenuto più volte dalla Suprema Corte e dalla stessa Corte Costituzionale con le recenti sentenze n.222 e 223/2004. La nuova normativa,ripropone,ancora una volta,all’attenzione dei giuristi il rilevante problema del controllo giurisdizionale dei provvedimenti di espulsione nel contesto delle modificazioni apportate dalla nuova Legge 271/2004 al TU sull’immigrazione. A tal proposito va ricordato come la stessa Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito che il decreto del prefetto che respinge l istanza di revoca del provvedimento di espulsione di uno straniero fosse soggetto a controllo giurisdizionale, che compete all autorità giudiziaria investita del potere di sindacare la legittimità del provvedimento di espulsione di cui è stata chiesta la revoca(3). Tale principio ha poi trovato piena applicazione con la introduzione nella nuova Legge per la immi grazione del comma 8 dell’art.13 che ha previsto il ricorso al Tribunale in composizione monocra tica del luogo in cui ha sede l’Autorità amministrativa che ha disposto la espulsione nel termine di giorni 60 dalla data (di notifica) del provvedimento, in luogo del Tribunale Amministrativo Regiona le,così come previsto dalla disciplina previdente, finendo con l’attribuire tale competenza ai Giudi ci di Pace a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 271/2004. . Si tratterebbe,quindi,di una scelta infelice da parte del legiferante che, pur adeguando la legisla zione interna ad una Direttiva Europea, si pone in aperto contrasto con le norme dallo stesso san cite a salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo e del diritto alla difesa costituzionalmente protetto. Per individuare un possibile parallelo,che avrebbe dovuto ispirare il legiferante,sarebbe bastato fare riferimento al procedimento di estradizione per ivi ravvisare gli elementi contrari ad una scelta di politica legislativa che travalica le stesse norme del Codice di rito penale in materia. Alla luce di quanto innanzi,del tutto paradossale appare il dettato normativo dell’art.6,comma 2, in base al quale “sono escluse dall applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell uomo e delle liberta fondamentali, nonche in contrasto con l articolo 19 del Testo Unico” Ma vi è di più. Il Legislatore,va sottolineato,avrebbe persino introdotto “ex novo”,con la Legge in commento,una nuova figura giuridica,mai contemplata in precedenza dalla normativa in vigore: quella del c.d. immigrato “irregolare” che va ad aggiungersi a quella dell’immigrato munito di regolare permesso di soggiorno ed all’immigrato entrato clandestinamente nel territorio dello Stato. Tanto meno tale figura potrebbe essere assimilata a quella del cittadino straniero condannato e come tale sottoposto ad espulsione e neppure a quella del cittadino straniero soggiornante che si sia visto rifiutare il rinnovo del premesso di soggiorno o che non abbia provveduto nei termini previsti dal T.U.al rinnovo del permesso stesso. Va ricordato,peraltro,che la Corte di Giustizia europea ha affermato, di recente, che persino la condanna penale non comporta l’automatica espulsione del cittadino europeo (2) affermando che Il principio della libera circolazione dei lavoratori dell’Unione Europea deve essere interpretato estensivamen te, mentre le deroghe a tale principio devono essere, al contrario, interpretate restrittivamente. Uno stato membro non può prevedere sulla base di motivi di prevenzione generale l’espulsione in modo automatico di un cittadino di uno Stato membro a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell’autore del reato né del pericolo che esso costituisce per l’ordine pubblico. La Corte di Giustizia Europea,con la citata sentenza,ha rilevatonella specie il contrasto della legge tedesca con la normativa comunitaria nella parte in cui stabilisce che il giudice nazionale non debba prendere in considerazione elementi di fatto successivi all’ultimo provvedimento dell’autorità competente comportanti il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento del soggetto interessato costituirebbe per l’ordine pubblico. In definitiva,si tratterebbe,quindi,di una vera e propria nuova figura giuridica introdotta nell’Ordina mento che non potrebbe essere neppure assimilata,per quanto innanzi esposto,a quelle sottopo ste ai rigori del T.U. sull’immigrazione. A parte la considerazione che tale figura non risulta delineata dalle norme introdotte,il vero proble ma sarebbe costituito dalla estensione a tale “terzium genus” di immigrato delle norme sancite dal T.U. sull’immigrazione ed in particolare l’applicabilità a tale figura dell’art.13 del T.U. come emen dato a seguito delle recenti decisioni della Corte Costituzionale. E ancora.Secondo il dettato normativo il decreto non troverebbe applicazione per i familiari dei cit tadini dell Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Quid juris?? Non solo non si comprende di quali soggetti si tratti ma agli stessi non risulta applica bile la normativa vigente ed in ogni caso le norme introdotte non tengono in alcun conto delle dis posizioni sulle nuove competenze in materia da parte del Giudice di Pace,come tali sancite dalla Legge 271/2004. Ancora una volta i Giudici sono chiamati ad un nuovo sforzo interpretativo che deve colmare le la cune di una normativa che, per la sua particolare delicatezza, rischia di divenire oggetto di op poste interpretazioni,stante le già numerose difficoltà da parte del Giudice di Pace di intervenire in materia senza un effettivo bagaglio di conoscenze ed una adeguata preparazione. Ne costituisce riprova il folto numero di Ordinanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale da parte dei Giudici di Pace in base ai numerosi rilievi di costituzionalità che offre la lettura della Legge 271/2004. Si tratterebbe,in tutta evidenza,di una scelta legislativa poco felice che la stessa Corte Costitu zionale non tarderà a disattendere dichiarando la illegittimità delle scarne disposizioni della nuova legge alla luce delle decisioni assunte in precedenza dalla Corte delle leggi. Ostuni Febbraio 2005
Avv. Mario Pavone - egtpa@tin.it Presidente ANIMI
NOTE (1) v.testo del D lvo in calce (2) v Corte di Giustizia Europea, sentenza 29 marzo 2004 (causa C-493/01) (3)v. CASSAZIONE sentenza n. 2513, Sez. Unite civili, del 25 ottobre 2001
DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n.12 Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16-2-2005) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento di cittadini di Paesi terzi; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed, in particolare, l articolo 1 e l allegato A; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art.1.Finalita 1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell Unione europea che hanno eserci tato il proprio diritto alla libera circolazione. 2. Per familiari di cittadini dell Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge. Art. 2. Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione 1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dello accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorita nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decre to legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo uni co », nonche i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorita di uno Stato membro dell Unione europea. 2. L autorita nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell Unione europea e il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all articolo 13, comma 3, del testo unico, previa even tuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti ne cessari per comprovare l attualita della medesima decisione, anche attraverso i canali di consul tazione di cui all articolo 3 del presente decreto. 3. All esecuzione dell espulsione provvede il Questore, secondo le modalita di cui all articolo 13 e all articolo 14 del testo unico. 4. L esecuzione dell espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, puo essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell autorita che lo ha rilasciato. Art. 3.Procedura di consultazione fra gli Stati membri 1. L accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontana mento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell interno, avvalen dosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera i canali di consultazio ne utili ai fini dell accertamento richiesto. 2. Il Ministero dell interno provvedera a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l avvenuta esecuzione della medesima. Art. 4.Trattamento di dati personali 1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 5.Ricorsi 1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all articolo 2,com ma 2, l interessato puo proporre ricorso all autorita giudiziaria prevista dall articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l autorita che ha emesso il provvedimento impugnato. Art. 6. Casi di esclusione 1. Ai fini dell applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e co munitarie sulla individuazione dello Stato competente per l esame della domanda di asilo presen tata in uno degli Stati membri dell Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l Italia e gli Stati membri. 2. Sono escluse dall applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell uomo e delle liberta fondamentali, nonche in contrasto con l articolo 19 del testo unico. Art. 7. Costi 1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interes sato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita previste dalla deci sione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 10 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Pisanu, Ministro dell interno Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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