Cassazione, Sezione Lavoro, 01.10. 2004, n. 17561 con nota a cura dell Avv. Rocchina Staiano-Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 - Responsabile della sezione "Pari Opportunità" della rivista LavoroPrevidenza.com
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE NELLE CASE DI CURA (12/02/2005)
Cassazione, Sezione Lavoro, 01.10. 2004, n. 17561
“In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”.
nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Stefano Ciciretti Presidente
Alberto Spanò Consigliere
Corrado Guglielmucci "
Pasquale Picone relatore "
Aldo De Matteis "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da
YYY, in persona del legale rappresentante
Domenico Florio, domiciliata per legge presso la Cancelleria della
Corte di cassazione, difesa dall avv. Santo Li Volsi con procura
speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
XXX, domiciliata per legge presso la Cancelleria della
Corte di cassazione, difesa dall avv. Santo Giacomo Capizzi con
procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
- resistente -
e sul ricorso incidentale proposto da
XXX, come sopra domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
YYY , come sopra rappresentata, domiciliata
e difesa;
- intimata -
per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte di
appello di Catania. n. 423 in data 8 giugno 2001 (R.G. 711/2000);
sentiti, nella pubblica udienza del 6.7.2004: il cons. Pasquale
Picone che ha svolto la relazione della causa; il Pubblico ministero
nella persona del sostituto procuratore generale Francesco Salzano
che ha concluso per il rigetto dei due ricorsi.
Fatto
Il Pretore di Catania ha rigettato la domanda proposta da XXX contro YYY per l accertamento che le mansioni di fatto svolte le davano il diritto all inquadramento nel sesto livello del CCNL di categoria e per la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Con sentenza non definitiva la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell impugnazione della lavoratrice, ha accertato il diritto dell appellante ad essere inquadrata nel quarto livello del CCNL di settore a decorrere dal 1° settembre 1990 ed alle differenze di retribuzione e di trattamento di fine rapporto, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
I giudici dell appello hanno premesso che la domanda di inquadramento in un determinato livello non preclude al giudice di accertare la corrispondenza delle mansioni svolte di fatto a un livello diverso e inferiore; hanno, quindi, escluso che alla XXX spettasse il sesto o il quinto livello, ritenendo che la domanda potesse essere accolta limitatamente all inquadramento nel quarto livello, atteso che, a partire dal 1990, era stata addetta alla sala operatoria con mansioni riconducibili a quelle dell operatore tecnico addetto all assistenza, e, precisamente, di pulizia della sala, di sterilizzazione della biancheria e dei ferri, di preparazione dell ammalato, di assistenza passando i fili di sutura, di annotazione per l amministrazione del materiale occorrente (farmaci e fili di sutura).
La cassazione della sentenza non definitiva è domandata dalla YYY con ricorso principale per quattro motivi e dalla resistente XXX con ricorso incidentale per un unico motivo.
Diritto
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Va esaminato per primo il ricorso incidentale per il suo carattere potenzialmente assorbente di alcuni dei motivi del ricorso principale.
Con l unico motivo di questo ricorso si denuncia "errata valutazione delle risultanze istruttorie ed errata applicazione dell art. 31 del CCNL" in quanto lo svolgimento delle mansioni proprie dell infermiere professionale era stato provato dalle deposizioni testimoniali e comportava l inquadramento nel VI livello; in ogni caso, i compiti espletati non erano quelli dell operatore tecnico addetto all assistenza, non essendo riconducibili ai profili professionali contemplati per il IV livello dalla contrattazione collettiva.
2.1. Il ricorso incidentale è manifestamente infondato perché l unico motivo che lo sorregge non è riconducibile a quelli previsti dall art. 360 c.p.c. (art. 375, comma secondo, c.p.c.).
La ricorrente, infatti, censura un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, ma il sindacato di legittimità necessita della mediazione della denuncia di errori nell applicazione dei criteri di ermeneutica di cui agli art. 1362 ss. ovvero di vizi di motivazione.
Tale denuncia è totalmente assente: si assume la violazione di clausole del contratto collettivo (il cui contenuto neppure è riportato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso), senza alcuna specifica indicazione di quelli, tra i predetti criteri di ermeneutica, in concreto il giudice di merito avrebbe disatteso; si afferma che non sarebbero state valutate le deposizioni dei testi, ma anche queste non sono specificate nel ricorso e sono rimaste del tutto indeterminate le circostanze di fatto decisive che il giudice del merito non avrebbe adeguatamente valutate.
3. Il ricorso principale, con i primi due motivi, censura la sentenza impugnata, perché, in violazione degli art. 112 e 101, c.p.c., ha accolto in parte la domanda della lavoratrice riconoscendole un livello di inquadramento che non aveva chiesto e che presupponeva l accertamento di fatti che non erano stati ritualmente introdotti nella causa (primo motivo); ed ancora perché, con insufficiente e contraddittoria motivazione, ha ritenuto che nella richiesta di accertamento dello svolgimento delle mansioni di infermiera fosse compresa quella di riconoscimento della corrispondenza delle stesse mansioni a quelle proprie dell operatore tecnico addetto all assistenza.
3.2. I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto concernenti una questione unica, sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte esprime il consolidato orientamento secondo cui non sussiste il vizio di ultrapetizione - in generale non configurabile qualora venga accolta una domanda che, pur non espressamente formulata, sia implicitamente contenuta in quella proposta - quando il giudice di merito, in relazione alle mansioni dedotte dal lavoratore ricorrente ed effettivamente svolte, riconosca il suo diritto all inquadramento, invece che nella qualifica richiesta, in una qualifica inferiore, che effettivamente risulti spettare al medesimo in base alle previsioni di una contrattazione collettiva sull inquadramento del personale unitaria per le varie categorie, senza che possa in senso ostativo rilevare che il datore di lavoro si sia limitato a sostenere una circoscritta tesi difensiva, in funzione di essa richiamando clausole di contratto collettivo e articolando le prove, poiché, in forza del principio dell acquisizione delle prove, il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel. giudizio (Cass., 28 novembre 1998, n. 12121; 19 febbraio 1988, n. 1747).
L unico limite che impedisce di configurare domande implicitamente subordinate è, ovviamente, la necessità di svolgere, in relazione ad esse, indagini sopra diversi temi di fatto non introdotti ritualmente in giudizio (cfr. Cass. 20 giugno 1990, n. 6183).
Ma, nel caso di specie, il rapporto di lavoro era cessato e dunque il diritto alla qualifica veniva invocato esclusivamente quale mezzo al fine di ottenere la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per le mansioni effettivamente svolte, cosicché deve senz altro escludersi che la sentenza abbia violato l art. 112 c.p.c. per aver valutato proprio queste mansioni, secondo i fatti allegati dalla lavoratrice, per stabilire la loro corrispondenza alle previsioni della contrattazione collettiva in ordine agli inquadramenti e ai relativi livelli retributivi (cfr. Cass. 27 gennaio 1988, n. 708).
4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia motivazione contraddittoria ed erronea, nonché falsa applicazione del CCNL per le case di cura private. Si afferma che le mansioni svolte dalla Pulvirenti, risultate peraltro dalla deposizione di un unico testimone, inattendibile in quanto parte di analoga vertenza, non corrispondevano ai profili professionali del IV livello, ma a quelli del III, atteso che comprendevano compiti di pulizia degli ambienti, delle apparecchiature e strumentazioni, del trasporto degenti e collaborazione con gli infermieri per la pulizia dei malati.
4.1. Anche questo motivo non è suscettibile di accoglimento.
La Corte di Catania si è puntualmente attenuta al principio secondo il quale, in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni generali (da ultimo, Cass. 12 febbraio 2004, n. 2731).
Ed infatti, ha accertato che il profilo professionale di operatore tecnico addetto all assistenza di IV livello, secondo le disposizioni del contratto collettivo, si caratterizzava per lo svolgimento di compiti relativi alla pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi e presidi, nel lavaggio asciugatura e preparazione del materiale da avviare alla sterilizzazione, nella collaborazione con gli infermieri, compiti svolti con autonomia sulla base di prescrizioni tecniche di carattere generale, con apporto individuale finalizzato al miglioramento o alla semplificazione delle procedure e possesso del requisito culturale del diploma di scuola media secondaria di 1° grado.
Ha, quindi, verificato che la Pulverenti dal 1990 era stata addetta alla sala operatoria; che curava la pulizia degli ambienti e la sterilizzazione dei ferri e della biancheria, collaborava alle operazioni preparando il malato e passando i fili di sutura, riscontrava e annotava la mancanza di materiale (farmaci e fili di sutura) per passare l elenco all amministrazione.
Dalla comparazione tra mansioni concrete e declaratoria contrattuale è pervenuta alla conclusione che vi fosse quel minimo di autonomia e di superiore qualità professionale per rendere i compiti descritti assimilabili a quelli dell operatore tecnico addetto all assistenza.
4.2. La ricorrente non censura il primo accertamento sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss.; muove al secondo accertamento di fatto una critica inammissibile, perché la pendenza di una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull attendibilità del teste medesimo involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (vedi Cass. 16 giugno 2003, n. 9652); non precisa i vizi di motivazione che sarebbero riscontrabili nell operata comparazione tra mansioni di fatto e declaratoria contrattuale del profilo professionale del IV livello, invocando un sindacato diretto della Corte sulla valutazione del giudice di merito che le è istituzionalmente precluso.
5. Il quarto e ultimo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell art. 2948, n. 5, c.c., omessa pronuncia o omessa motivazione, in relazione all eccezione di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi maturati alla data del 18.3.1992 (la domanda giudiziale era stata notificata il 18.3.1997), eccezione che, ritualmente sollevata nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado e non esaminata dal primo giudice perché assorbita, era stata espressamente riproposta con la memoria di costituzione in appello. La Corte di appello, invece, aveva dichiarato il diritto della Pulvirenti alle differenze retributive a decorrere dal 1° giugno 1990.
5.1. Il motivo non è fondato perché la sentenza impugnata non ha violato l art. 112 c.p.c trascurando l esame dell eccezione di prescrizione. Non risponde al vero l affermazione che sia stato accertato il diritto alle differenze retributive dal 1990, essendosi limitata la sentenza a riferire alla predetta data l accertamento relativo allo svolgimento delle mansioni ed affermando in astratto, nell ambito di una decisione rivolta ad accertare soltanto l an debeatur, il diritto di credito alle differenze retributive.
Pertanto, è solo in sede di giudizio sul quantum che l eccezione di estinzione per prescrizione di una parte del credito si sarebbe potuta esaminare. 6. L esito complessivo della lite induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 SET. 2004.