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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 18 febbraio 2005
TASSABILITA’ DELLE EROGAZIONE LIBERALI DEL DATORE DI LAVORO del dott. Cappetta Filippo TASSABILITA’ DELLE EROGAZIONE LIBERALI DEL DATORE DI LAVORO La Cassazione conferma il principio secondo cui le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti, effettuate allo scopo di incentivare le dimissioni anticipate del lavoratore, sono soggette a tassazione separata, alla luce degli art. 16, co. 1, lett a) e 48 DPR n. 917 del 1986. La mancanza di consenso da parte del lavoratore alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, la necessità di riduzione dell organico per il risanamento dell azienda, il «sussidio occasionale»; il risarcimento di «danni morali» indicati dal ricorrente a prova della natura liberale dell erogazione de qua, a prescindere dalla dimostrazione della concreta sussistenza di tutti o di ciascuno di detti elementi nell effettiva considerazione delle parti, si rivelano del tutto inidonei ad integrare la nozione legislativa di erogazione liberale del datore di lavoro in favore del proprio dipendente, non palesando in alcun modo interesse e volontà "liberali" della datrice di lavoro e, dall altro, non escludendo la sinallagmaticità dell erogazione con la risoluzione del rapporto di lavoro. dott. Filippo Cappetta Sentenza n. 22560 del 1° dicembre 2004 (Sezione Quinta Civile - Presidente U. Favara - Relatore M. D Alonzo) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato, rispettivamente il 26 ed il 27 giugno 2003, al Ministero dell Economia e delle Finanze ed all Agenzia delle Entrate (depositato il 14 luglio 2003), P. V. - premesso che aveva chiesto all Amministrazione Finanziaria dello Stato il rimborso della «ritenuta di acconto IRPEF a tassazione separata» (pari a £. 19.354.980) operata, «nell ignoranza della norma inserita nella lett. f) del secondo comma dell art. 98 del DPR 917/86 o con non corretta interpretazione della stessa», dalla s.p.a. ILVA (sua datrice di lavoro) sulle £. 119.548.979 corrispostegli nell anno 1991 come «erogazione liberale» e non per «"incentivo alle dimissioni"» o per «"indennità di prepensionamento"» -, in forza di due (il secondo complesso) motivi chiedeva, «con vittoria di spese e compensi difensivi», di cassare la sentenza n. 107/47/02 depositata il 17 maggio 2002 della Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale aveva respinto il gravame da lui proposto contro la decisione (n. 704/09/99) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ritenendo «non sussistere nell erogazione de qua i requisiti di cui all art. 48, comma 2°, lett. f sopra citato», aveva respinto il ricorso che egli aveva avanzato avverso il silenzio rifiuto formatosi sull istanza predetta. Nel controricorso notificato il 4 settembre 2003 (depositato il 18 settembre 2003) il Ministero e l Agenzia intimati instavano per il rigetto dell avverso ricorso «con ogni conseguente statuizione in punto di spese del giudizio». MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale della Campania - ritenuto «pacifico ... che la somma in questione venne erogata allo scopo di incentivare le dimissioni anticipate del lavoratore» - ha respinto il gravame del contribuente sulla scorta del principio affermato da questa Corte per il quale, poiché gli art. 16, co. 1, lett a) e 48 DPR n. 917 del 1986 assoggettano ad imposta sul reddito delle persone fisiche (sia pure con il beneficio della tassazione separata) tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente come incentivo alle dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce reddito di lavoro imponibile in quanto non ha natura liberale, ma integra una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. 2. Con il primo motivo di ricorso il P. denunzia, in riferimento alle previsioni contenute nei nn. 3 e 5 dell art. 360 c.p.c., «violazione e falsa applicazione» degli artt. 23, 53 e 111 della Cost., 2967 cod. civ., 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. del c.p.c., 41 bis e 42 DPR n. 600/73 nonché «omessa motivazione su punti decisivi della controversia» adducendo che «le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale avrebbero dovuto rilevare, di ufficio, che l Amministrazione Finanziaria non aveva titolo per trattenere la somma richiesta a rimborso» in quanto « il datore di lavoro non è legittimato a fare accertamenti in sostituzione dell Amministrazione Finanziaria» e questa, «pur essendo a conoscenza che l X s.p.a. aveva chiuso lo stabilimento siderurgico di Bagnoli e che, quindi, si era verificato il presupposto per licenziare i lavoratori per le particolari ragioni aziendali», non ha «ritenuto dover emettere un rifiuto espresso e motivato in risposta all istanza di rimborso e neppure mai ha ritenuto dover emettere alcun avviso di accertamento» od «altro atto idoneo ad assumere la veste di titolo per un eventuale credito a favore dell Erario». La doglianza va disattesa perché priva di pregio. Il datore di lavoro, invero, ai sensi dall art. 23, primo comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, è tenuto ad operare la "ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal percipiente" negli specifici casi, previsti dal TUIR, indicati in detto articolo. In tale peculiare veste il datore di lavoro, oltre che sostituire il contribuente nell adempimento dell obbligo tributario di versamento dell imposta (obbligo che resta in tal modo agevolato), svolge comunque anche (Cass., trib., 1° aprile 2003 n. 4972; id., trib., 27 gennaio 2003 n. 1161; id., trib., 9 dicembre 2002 n. 17515; id., 1, 16 maggio 200 n. 6292; id., trib., 8 maggio 2000 n. 5782; id., trib., 24 marzo 2000 n. 3551; id., 1, 21 marzo 2000 n. 3330; id., trib., 8 marzo 2000 n. 2611) un attività di "accertamento" dell obbligo del percettore del reddito perché il sorgere del suo obbligo di operare la ritenuta suppone l accertamento, da parte dello stesso sostituto, della sussistenza dei presupposti di legge per effettuarla. Discende da tanto che sull Amministrazione Finanziaria dello Stato non grava nessun dovere di verificare ex officio la effettiva rispondenza alle previsioni normative delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro ex art. 23 detto atteso che l eventuale dissenso del lavoratore sostituito sull assoggettabilità ad imposta di un qualche emolumento corrisposto dal datare di lavoro non elide l obbligo del sostituto di imposta di operare la ritenuta che egli reputa dovuta e di denunziarla (oltre che di versarla) come tale all erario per il quale, quindi, il dissenso del sostituito è del tutto indifferente. Di quel dissenso, peraltro, l erario può venire a conoscenza unicamente con la proposizione, da parte del sostituito stesso, di una tempestiva istanza di rimborso: su questa, però, non sussiste nessun obbligo di risposta potendo sempre l Amministrazione legittimamente scegliere la via del silenzio - positivamente prevista dall art. 19, primo comma, lett. g), D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546 laddove include tra gli atti oggetto di ricorso « il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi ... non dovuti -, impugnabile dal contribuente innanzi al competente giudice tributario. L obbligo che il contribuente assume gravare sull Ufficio, inoltre, non si rinviene neppure nelle norme (art. 41 bis e 42 DPR n. 600/73) delle quali lo stesso denunzia la pretesa violazione atteso che il potere dell Ufficio di procedere ad «accertamento parziale» suppone la «esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato» e mai l accertamento, come vorrebbe il ricorrente, di un reddito inferiore a quello dichiarato, sia pure indirettamente, con la ritenuta fiscale operata dal datore di lavoro. La affermata violazione di tutte le altre norme, anche di rango costituzionale, indicate dal ricorrente, infine, non risulta in alcun modo illustrata e non si evince dal complessivo esame del ricorso né aliunde. 3. Con il secondo (ed ultimo) complesso motivo di ricorso il P. denunzia, ancora in riferimento alle previsioni contenute nei nn. 3 e 5 dell art. 360 c.p.c., «violazione e falsa applicazione» degli artt. 16 e 48 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 nonché «omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia» adducendo che - il richiamo all art. 16 operato dal giudice di «prime cure» non è «pertinente» perché il giudizio non verte sul tipo (ordinario o separato) di tassazione applicabile; - al caso sono applicabili le disposizioni dettate dall art. 48 del DPR 917/86 in quanto - poiché quella di chiudere lo stabilimento siderurgico di Bagnoli «fu una decisione imposta dalla Comunità Economica Europea al fine di salvare il settore siderurgico» - «è da escludere ... che l incentivo all esodo possa essere considerato, nella realtà dei fatti venutisi a creare per il lavoratori dello stabilimento siderurgico di Bagnoli, come controprestazione effettuata al fine di ottenere il consenso del lavoratore per l anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, perché consenso non vi stato» anche perché, «a seguito della cessazione dell attività», il datore di lavoro «non aveva ... l obbligo di erogare l incentivo all esito, costituendo le ragioni aziendali il giustificato motivo oggettivo di licenziamento». Il contribuente, infine, richiamati i «principi contabili» circa l «esposizione in bilancio degli incentivi all esodo», conclude affermando che l incentivo da lui percepito - «offerto a tutti i lavoratori» e «di fatto a tutti erogato» - integra «un sussidio occasionale che il datore di lavoro concede in occasione di rilevanti esigenze personali e familiari del dipendente il cui rapporto di lavoro cessa in modo straordinario, ante tempus» e/o «rappresenta il risarcimento di danni biologici, morali e patrimoniali». 4. Anche tale motivo deve essere respinto perché infondato. A. In primo luogo, va affermata la pertinenza del richiamo operato dal giudice a quo alla norma dettata dall art. 16 del DPR n. 917 del 1986 - per la quale l imposta sui redditi si applica separatamente, tra gli altri, per il «trattamento di fine rapporto di cui all art. 2120 del codice civile», per le «indennità equipollenti, comunque denominate» nonché per «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l indennità di preavviso» - atteso che l inclusione nell elenco contenuto in tal norma dei titoli di percezione di somme da parte del lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione separata costituisce espressa previsione legislativa di assoggettabilità delle somme erogate per quei titoli ad imposta sui redditi per cui l accertamento dell inclusione in tale norma del titolo per il quale la somma è stata percepita dal contribuente ovvero l assimilabilità di quel titolo ad uno di quelli indicati nella norma rende indubbiamente tassabile la somma relativa. B. In ordine al merito vero e proprio della controversia, poi, in difetto di convincenti argomentazioni contrarie, si deve ribadire il principio - ripetutamente affermato da questa Corte (Cass., trib., 6 agosto 2002 n. 11816; id., trib., 12 giugno 2001 n. 7932; id., trib., 17 febbraio 2001 n. 2341; id., trib., 9 agosto 2000 n. 10473) e confermato di recente, oltre che con altre, con le decisioni di questa sezione n. 18690/04 del 16 settembre 2004, n. 16219/04 del 19 agosto 2004 e n. 16103/04 del 18 agosto 2004 - in base al quale, tenuto conto della finalità antielusiva perseguita dal legislatore, una erogazione del datore di lavoro al dipendente in tanto può ritenersi eccezionale - come l art. 48, lett. f), del TUIR richiede - in quanto sia legata ad eventi od a situazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che sia pattuita tra le parti come elemento della retribuzione. Nel caso,- tutti gli elementi fattuali indicati dal ricorrente (mancanza di consenso alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro; necessità di riduzione dell organico per il risanamento dell azienda; «sussidio occasionale»; risarcimento di «danni morali») a prova della natura liberale dell erogazione de qua, a prescindere dalla dimostrazione della concreta sussistenza di tutti o di ciascuno di detti elementi nell effettiva considerazione delle parti, si rivelano del tutto inidonei ad integrare la nozione legislativa di erogazione liberale del datore di lavoro in favore del proprio dipendente - sottratta, come tale (sempre che non sia ricorrente e che sia corrisposta alla generalità dei dipendenti), ad imposizione tributaria , perché detta erogazione (significativamente denominata incentivo all esodo) trova sempre e solo uno stretto ed indissolubile collegamento, genetico e funzionale, unicamente con la anticipata cessazione del rapporto di lavoro, in considerazione della sua idoneità a paralizzare, in ogni caso, possibili impugnazioni di tale cessazione ove unilateralmente determinata dal datore di lavoro. I sopraindicati elementi esposti dal contribuente, comunque, non depongono affatto per la natura liberale dell erogazione perché gli stessi costituiscono tutti fattori estranei al titolo giuridico dell erogazione e incidono, al massimo (si ripete se ed in quanto sussistenti), come motivi e non mai come causa giuridica dell erogazione: tali elementi, infatti, nella loro assoluta genericità, da un lato non palesano in alcun modo interesse e volontà "liberali" della datrice di lavoro e, dall altro, non escludono la sinallagmaticità dell erogazione con la risoluzione del rapporto di lavoro. C. In forza delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere confermata perché conforme ai principi di diritto innanzi richiamati. 5. Le spese processuali del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell art. 92, secondo comma, c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità. |
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