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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 30 gennaio 2005

LA FINANZIARIA PER IL 2005 E L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SULL’IRE SUI REDDITI DA LAVORO ED ASSIMILATI

del dott. Rolando Vivaldi -Responsabile Linea Tributi – Università di Pisa-

LA FINANZIARIA PER IL 2005 E


L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SULL’IRE SUI REDDITI DA LAVORO ED ASSIMILATI



La legge Finanziaria per il 2005 ha costituito un ulteriore tassello nella riforma dell’imposizione personale secondo i principi direttivi fissati a suo tempo dalla legge delega nr. 80/2003 di riforma del sistema fiscale statale che all’articolo 3 prevedeva la trasformazione dell’ Irpef in IRE (imposta sul reddito).



Molti commentatori e lo stesso Governo in qualche atto propedeutico del complesso e tormentato iter della Finanziaria hanno usato l’acronimo IRE (Imposta sul reddito) per definire il meccanismo impositivo delineato in questo secondo modulo di riforma fiscale: altri commentatori – più attenti al dato normativo[1] – hanno invece negato che si possa parlare ancora di una nuova Imposta sul Reddito in grado di soppiantare strutturalmente la “vecchia Irpef” secondo i principi fissati dalla delega.


Cosicché parrebbe più giusto parlare – allo stato dell’arte- di “nuova Irpef”.



Mancano infatti alcuni dei presupposti strutturali per poter affermare di trovarsi nel “nuovo” mondo dell’IRE.



Intanto la delega prevedeva solo due aliquote dell’IRE: il 23% fino a 100.000 ed il 33% oltre tale soglia reddituale: è noto invece che la Finanziaria per il 2005 al comma 349 definisce tre aliquote di imposta che vengono strutturalmente inserite nel corpus del TUIR (23% fino a 26.000 euro; 33% oltre 26.000 e fino a 33.500; 39% oltre 33.500 euro) ed un “contributo di solidarieta’” del 4% oltre il 39% (quindi il 43%) per i redditi che oltrepassano i 100.000 euro. La ‘stranezza’ di tale contributo è la sua apparizione e disciplina solo nel testo della Finanziaria ma non nel TUIR cosicché tale aliquota (da trattare a tutti gli effetti come aliquota fiscale secondo la precisazioni tempestive della Circolare nr. 2 del 3 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate) è legata nella sua vigenza allo spazio di validità della Finanziaria salvo proroghe da ricontrattare in sede parlamentare.


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Nemmeno quest’anno si è realizzato l’inserimento – nella disciplina dell’IRE – degli Enti non commerciali: tale categoria di soggetti di imposta (tra cui rientrano taluni Enti Pubblici, le Associazioni, le ONLUS etc.) rimane affidata – in attesa del suo trasloco nell’IRE – alla disciplina dettata per l’IRES, l’imposta sul reddito delle società che invece ha già trovato una sua compiuta disciplina con il D.Lgs. 344/2003 (art.73 comma 1 lettera c).



Si è invece realizzata – attraverso i due moduli delineati dalla legge nr. 289/2002 e dalla legge nr. 311/2004 – la maggior parte delle disposizioni della legge delega in materia di “progressiva sostituzione delle detrazioni con le deduzioni”.



La legge nr. 289/2002 aveva introdotto la famosa “no tax area” (ora normata nell’articolo 11 del TUIR) cioè, usando le parole della legge delega, un “livello di reddito minimo personale….escluso da imposizione”: tale no-tax è determinata nella misura massima annua di 7500 euro per lavoro dipendente ed assimilato, 7000 per redditi da pensione e 4500 per lavoro autonomo e redditi di impresa composti da una fascia ‘base’ di 3000 euro riconoscibile indipendentemente dal periodo di lavoro (nel caso di redditi di impresa o lavoro autonomo anche l’ulteriore importo di 1500 euro non è rapportabile a periodo).


L’importo riconosciuto – che va a “dedursi” dal reddito complessivo – viene poi in pratica riconosciuto nella misura percentuale risultante da un rapporto così strutturato: (26000+oneri deducibili+area no tax rapportata a periodo-reddito personale)/26000. E’ di immediata evidenza che in tal modo si cerca di realizzare un principio di progressività peraltro fissato nell’art.53, comma 2 della Costituzione sol che si ponga mente al fatto che con il crescere del reddito aumenta il valore del rapporto : se il rapporto dà 1 o sopra il valore di 1 la deduzione viene riconosciuta per intero, tra 0 ed 1 la deduzione viene riconosciuta troncando le prime quattro cifre decimali e tra 0 e valori sotto lo zero essa non è riconosciuta.



Con la Finanziaria 2005 è stata data ulteriore attuazione in parte all’articolo 3, comma 1 lettera c) nr. 3) della delega laddove si specificano i criteri di “articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia….numero dei figli….anziani…soggetti portatori di handicap ….”


Con il comma 349 si sono introdotti importi teorici massimi di deduzione annua per carichi familiari (rinumerando il TUIR tali deduzioni costituiscono ora l’articolo 12) : importo base per 2900 euro per figli a carico, 3200 euro per coniuge a carico, 3450 euro per ciascun figlio sotto i tre anni, 3200 euro per il primo figlio se l’altro coniuge manca, 3700 euro per figli portatori di handicap.


Tali deduzioni teoriche annue spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto similmente a quanto accade per la no-tax area: (78.000+deduz.teoriche per oneri di famiglia+oneri deducibili-reddito complessivo)/78.000 con le regole di riconoscimento prima viste per la no-tax area.


Il medesimo comma 349 lettera b), numero 3) della legge Finanziaria ha inserito il nuovo comma 4-bis all’articolo 12 del TUIR prevedendo una nuova deduzione teorica massima di 1820 euro per l’assistenza a persone non-autosufficienti riconoscibile mediante il meccanismo di calcolo prima visto con la “family-area”.




In conseguenza di queste incisive novità normative cambiano anche gli adempimenti dei sostituti di imposta che saranno impegnati a riconoscere deduzioni anziché detrazioni riformulando la relativa modulistica: in conseguenza dell’abrogazione delle detrazioni di imposta (con l’abrogazione dell’articolo 14 del TUIR il regime delle detrazioni aveva già trovato nel 2003 un sostanziale ridimensionamento) sono state modificate alcune disposizioni contenute negli articoli 23 e 29 del D.PR. nr. 600 del 1973 che disciplina gli adempimenti del sostituto di imposta in materia di redditi di lavoro dipendente (e in virtù del rimando dell’articolo 24 anche di quelli assimilati al dipendente).


Tali modifiche sono finalizzate a tener conto – nell’effettuazione delle ritenute rapportate a periodo di paga – dell’introduzione della family-area (ma non della deduzione per non-autosufficienti) da riconoscere – su specifica richiesta del percipiente – da parte del sostituto di imposta.



Modifiche ulteriori sono state operate in merito alla tassazione degli emolumenti arretrati (comma 353, lett. a) n. 2 l. f.) con la modifica dell’art.23 del D.PR. nr. 600/1973 che dispone di tener conto della metà del reddito del biennio precedente al netto delle deduzioni no-tax area e family-area con la successiva applicazione dell’aliquota corrispondente allo scaglione relativo del 2005.



In conclusione, da questa sommaria carrellata sul “percorso” di attuazione della delega fiscale, non si può non riconoscere una coerenza del legislatore nel perseguire i principi ispiratori ma si deve concordare con quanti, per i motivi che abbiamo cercato di esprimere, non ritengono ancora compiuto integralmente il cammino verso la nuova imposta IRE che, per il 2005, sarà bene chiamare ancora IRPEF.



Rolando Vivaldi


Responsabile Linea Tributi – Università di Pisa










[1] Vedi l’articolo apparso con la sigla S.PA. sul SOLE24ORE del 7 Gennaio 2005




 
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