lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 2 gennaio 2005

LAVORO SPORTIVO: ANCHE AGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI SPETTA "IL BONUS" PENSIONI

del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv.Luca Sanzi, coordinatori della sezione Lavoro Sportivo di LavoroPrevidenza.com



PREMESSA



Con la recente circolare n.24 datata 5 novembre 2004, l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del cosiddetto bonus pensioni - che prevede forme di incentivazioni al rinvio del pensionamento di anzianità - anche agli sportivi professionisti (si ricorda, infatti, che gli sportivi dilettanti non sono iscritti all’ENPALS).



Scopo del presente studio è, quindi, quello di esaminare nel dettaglio la circolare ENPALS alla luce della recente normativa introdotta lo scorso agosto.



Come noto, l’art. 1, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 concede la facoltà, agli assicurati che abbiano maturato (o presumano di aver maturato) i requisiti minimi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, di richiedere all’Ente la certificazione dell’acquisizione di tale diritto.



Con questa certificazione, l’assicurato viene formalmente informato dall’Ente previdenziale di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della stessa Legge n. 243/2004.



La richiamata norma, infatti, ha lo scopo di garantire l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (con i requisiti richiesti dall’ attuale normativa) a tutti quei lavoratori che conseguano tali requisiti entro la data del 31.12.2007, ancorché il pensionamento avvenga in data successiva.



Gli assicurati che hanno in corso pagamenti rateali relativi a domande di riscatto o di ricongiunzione dovranno provvedere al versamento del debito residuo per poter ottenere la certificazione in quanto i contributi accreditati a tale titolo sono considerati come versati a tutti gli effetti e, quindi, computati sia per la determinazione del diritto che per la misura della pensione. In altre parole, per ottenere la certificazione non si possono mantenere eventuali versamenti rateali di riscatto o congiunzione, ma il lavoratore deve provvedere al saldo del debito.



Per la richiesta di certificazione del diritto a pensione, il lavoratore è tenuto a trasmettere formale richiesta all’ENPALS utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare n.5/2004, corredato della necessaria documentazione integrativa.



Con riguardo, poi, agli incentivi al rinvio del pensionamento di anzianità, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 ottobre 2004 ha stabilito le modalità di attuazione dell’articolo 1 (commi 12, 13 e 14) della legge 243/2004, che introduce misure finalizzate a favorire il rinvio del pensionamento di anzianità dei dipendenti del settore privato, attraverso l’esenzione dall’obbligo di versamento contributivo all’assicurazione generale obbligatoria IVS la contestuale erogazione in busta paga delle somme dovute a tale titolo e l’esenzione di tali somme dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.



In particolare, sulla base della predetta normativa, i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso dei requisiti di legge per l’accesso al pensionamento per anzianità, possono rinunciare all’accredito dei contributi obbligatori IVS. Per effetto della suddetta scelta, le somme dovute a tale titolo (cosiddetto “bonus”), sulle quali, inoltre, non si applica l’imposta sul reddito delle persone fisiche (ora Irpef, in seguito IRE), verranno corrisposte allo sportivo professionista in “busta paga”.



In ordine all’efficacia delle richiamate norme, è appena il caso di ricordare che la legge 23 agosto 2004, n. 243 è entrata in vigore il 6 ottobre 2004. Di conseguenza, da tale data è possibile esercitare la suddetta facoltà secondo i criteri e le modalità di seguito specificati.



CHI SONO I DESTINATARI DEL BONUS?



In generale, possono accedere al bonus pensionistico tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro del settore privato, anche in regime di part-time, che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità secondo quanto indicato alle tabelle di cui all’art. 59, commi 6 e 7 della Legge 27.12.1997, n. 449 o che matureranno tali requisiti entro il 31.12.2007.



Al riguardo, anche sulla base dei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero del Welfare, si rileva, al fine di accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato, la necessità di fare riferimento alla natura del datore di lavoro. Conseguentemente, devono ritenersi esclusi dall’applicazione della normativa in esame tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, con riferimento all’ultimo versamento contributivo effettuato sulla posizione del lavoratore prima della decorrenza del bonus.



Con riguardo, poi, alle specificità della classificazione dei lavoratori assicurati all’ENPALS, si precisa che la normativa in oggetto riguarda tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dal raggruppamento di appartenenza, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.182 del 1997. Di conseguenza anche gli sportivi professionisti.



QUALI SONO GLI EFFETTI DEL BONUS?



L’esercizio della facoltà di accesso al bonus produce, in capo allo sportivo professionista, una serie di effetti, i più importanti dei quali possono essere così sintetizzati:

Ø rinuncia all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria IVS e, conseguentemente, al trattamento pensionistico che sarebbe maturato nel corso di percezione del bonus (In altre parole, il trattamento pensionistico liquidato allo sportivo che esercita la suddetta facoltà sarà pari a quello che sarebbe spettato alla data di decorrenza del bonus, maggiorato degli adeguamenti spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento);

Ø posticipo del pensionamento di anzianità;

Ø percezione in busta paga di una somma pari all’ammontare della contribuzione obbligatoria non versata, il cui importo si ricava applicando alla retribuzione imponibile l’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo sportivi professionisti, eventualmente maggiorata dell’aliquota aggiuntiva nonché dell’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà.



L’esercizio del bonus da parte dello sportivo professionista produce, però, anche effetti in capo alla società sportiva professionistica. Tali effetti possono essere così sintetizzati:

Ø esenzione dall’obbligo del versamento contributivo relativo all’assicurazione IVS. La società sportiva è - comunque - tenuta al versamento delle contribuzioni per le prestazioni temporanee (malattia, disoccupazione etc. assicurate all’INPS);

Ø obbligo al versamento del contributo di solidarietà pari al 10% delle somme versate e destinate al finanziamento di fondi pensionistici complementari e di fondi, gestioni e casse previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, aventi la finalità di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali, essendo escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Ø corresponsione allo sportivo dell’intero importo dei contributi non versati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Detto importo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (oggi Irpef, in seguito IRE).



In altre parole, anche ai fini della determinazione degli elementi che concorrono al calcolo del bonus, in relazione a particolari componenti della retribuzione (premi di produzione, mensilità aggiuntive, arretrati, fringe benefit, etc.), occorre fare riferimento agli ordinari criteri dettati dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997.





DA QUANDO DECORRE E QUANTO DURA IL BONUS?



L’obbligo del versamento contributivo IVS viene meno a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della facoltà di opzione, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza.



Il bonus può, peraltro, essere corrisposto solo per i periodi di paga compresi tra il 1° novembre 2004 ed il 31 dicembre 2007. Pertanto, l’opzione può essere esercitata solo dagli sportivi che abbiano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità ovvero li matureranno entro il 30 giugno 2007 (cd. bonus eventuale dal 1° ottobre 2007).



Nel corso del periodo di percezione del bonus, lo sportivo professionista potrà, previa cessazione dell’attività lavorativa, accedere al trattamento pensionistico di anzianità in qualsiasi momento, calcolato con le modalità di seguito specificate.



Si ricorda che, per coloro che accedono al bonus, non è, invece, prevista la possibilità di revoca dell’opzione al fine di ripristinare il regime ordinario di accredito dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.



La percezione del bonus cessa, in ogni caso, al compimento dell’età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia.





COME SI PRESENTA LA RICHIESTA DI BONUS?



Ai fini dell’esercizio della richiesta del bonus, lo sportivo professionista deve trasmettere formale richiesta all’ENPALS e alla propria società sportiva, utilizzando apposito modello allegato alla circolare in esame, allegando la necessaria documentazione integrativa.



A fronte di tale obbligo in capo allo sportivo professionista, anche l’ENPALS è investito di una serie di obblighi, primo dei quali è quello di inviare alla società sportiva una certificazione attestante la sussistenza in capo allo sportivo dei requisiti di legge per accedere al bonus, con l’indicazione della decorrenza e del periodo di validità dello stesso, entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore ovvero dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.



Altro obbligo in capo all’Ente previdenziale consiste nell’inviare allo sportivo interessato una certificazione attestante, oltre alle informazioni contenute nell’ambito di quella inoltrata alla società sportiva, l’importo del trattamento pensionistico maturato sino alla data di decorrenza del bonus.



E’ appena il caso di sottolineare che, qualora non si rilevi il possesso dei requisiti di legge per il diritto al pensionamento di anzianità, l’ENPALS provvederà a darne formale comunicazione alla società sportiva ed allo sportivo.

Una volta acquisita la richiesta dello sportivo e la certificazione in esame, la società sportiva deve procedere all’eventuale recupero a conguaglio delle contribuzioni pensionistiche eventualmente già versate ed a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione per la quale viene a decadere l’obbligo di versamento all’Ente.



Cosa succede se lo sportivo dovesse iniziare, nel corso del periodo di fruizione del bonus, un rapporto di lavoro con un sodalizio sportivo diverso da quello a cui ha inoltrato la domanda di rinvio del pensionamento di anzianità?

In tal caso, lo sportivo è tenuto a darne tempestiva e formale comunicazione all’ENPALS e ad informare la nuova squadra dello stato di esenzione contribuiva. L’Ente provvederà ad inviare copia della certificazione attestante l’accesso al bonus alla nuova società sportiva.



TRATTAMENTO PENSIONISTICO



All’atto del pensionamento, allo sportivo verrà liquidato un importo di pensione calcolato sulla base della contribuzione versata sino alla decorrenza del bonus pensionistico stesso, maggiorato degli adeguamenti spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.



Laddove il predetto sportivo raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero continui l’attività lavorativa sportiva successivamente al 31.12.2007, si ripristinerà il regime ordinario di accredito del versamento contributivo IVS. In tal caso, la contribuzione versata darà luogo, su richiesta, alla liquidazione di un supplemento di pensione rispetto al trattamento pensionistico di anzianità già calcolato.





Per completezza, si ricorda che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono privi di efficacia i contratti di lavoro stipulati successivamente al 5 ottobre 2004. Di contro, continuano a produrre i loro effetti i contratti stipulati anteriormente a tale data e sino alla loro naturale scadenza, al termine della quale lo sportivo professionista che intenda continuare l’attività lavorativa, potrà esercitare la facoltà di accesso al bonus.












 
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