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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 16 dicembre 2004

LEGGE "BOSSI-FINI": PRIME ORDINANZE DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DEL DL 241/04

di Isernia, su gentile segnalazione dell Avv. Mario Pavone (Avvocato in Brindisi - Presidente ANIMI- Responsabile della sezione Lavoro & Immigrazione di LavoroPrevidenza.com

Pubblichiamo la prima ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del nuovo DL 241/04, convertito nella Legge 271/04 con la quale il Giudice di Pace di Isernia, rilevata la incostituzionalità del provvedimento,ha rimesso gli atti alla Corte delle Leggi.



Avv. Mario Pavone - egtpa@tin.it

Avvocato in Brindisi

Patrocinante in Cassazione

Presidente ANIMI

Responsabile della sezione Lavoro & Immigrazione di LavoroPrevidenza.com




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IL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA - nel ricorso iscritto al n. 32/04 del r.g. affari amministrativi e non contenziosi dell’anno 2004 proposto da STAN VLASILE VIOREL avverso il decreto cat. A11/2004 n. 136 emesso dal Prefetto di Isernia in data 16.10.2004 e notificato il 16.10.2004, con il quale si decretava l’espulsione del ricorrente dal territorio nazionale con contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’art. 13, n. 2 del d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e modifiche, nonche’ il provvedimento cat. A11/2004 /Imm. n. 79 emesso in pari data dal Questore di Isernia e notificato il 16.10.2004, con il quale si ordinava ad esso ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 14, n. 5-bis del richiamato d.lgs. n. 286/1998 sotto pena delle comminatorie di legge; - esaminati gli atti, ascoltato il difensore, il ricorrente ed il rappresentante della Prefettura, OSSERVA che anche dopo l’emanazione del d.l. n. 241 del 14.09.2004, in ottemperanza all’indirizzo del giudice costituzionale espresso con le note sentenze n. 222 e 223 del 15.07.2004, sussistono seri dubbi sulla legittimità del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto nei casi previsti dall’art. 13, n. 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. 286/98, allorquando viene prevista al comma terzo che il decreto e’ immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell’interessato, restando esclusa la possibilità per il Giudice di Pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, cio’ anche in relazione al consequenziale ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell’art. 14, n. 5-bis, dove non sembra prevista – a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13 - alcuna forma di convalida. D’altra parte, la procedura camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. appare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e degli status personarum: sul piano strutturale perché non garantista, su quello funzionale perché non consente il formarsi del giudicato, ne’ sostanziale, ne’ processuale. Questo remittente non ignora che in passato la Consulta si è pronunciata per la manifesta infondatezza della questione (v. sent. n. 161 del 2000) sul presupposto che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell esito della decisione, la cui necessita viene meno quando sia la stessa legge ad imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine dalla formulazione della domanda. Purtuttavia, il mutato quadro normativo impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale, poiché la nuova formulazione dell’art. 13, comma 8° prevede un termine abbastanza lungo sia per la proposizione del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del Giudice di Pace (20 giorni), da ciò l’assenza della contiguità temporale che non sia determinata da impedimento o ritardo del magistrato, e quindi la connaturale necessità di prevedere uno strumento cautelare non altrimenti rinvenibile nell’ordinamento. La previsione dell’immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso, e l’assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di Consiglio non e’ affatto rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l’effettiva tutela giurisdizionale dell’immigrato, risolvendosi in un mero e penoso simulacro difensivo, poiche’ lascia il ricorrente soggetto agli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa di polizia, senza che sull’atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimità, che può avvenire nel termine massimo – ma tutt’altro che breve – di ben ottanta giorni dalla sua emissione, ed in assenza di un procedimento di convalida dell’ordine del Questore di rilasciare il territorio nazionale. P.T.M.Visto l’art. 24 e 134 della Costituzione, nonché l’art. 23 della l. 11.03.1953, n. 87;Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, nel sospendere ex lege l’esecutorietà del provvedimento impugnato, solleva la questione d’illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3° ed 8° del d.lgs. 25.07.1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14.09.2004, n. 241, entrambi in riferimento all’art. 24 della Costituzione, laddove (art. 13, comma 3°) e’ prevista l’esecutorietà immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art. 13, comma 8°), nella parte in cui non prevede l’adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio. ORDINA la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione – a cura della Cancelleria – del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale;ORDINA La notificazione del presente provvedimento – sempre a cura della Cancelleria – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Data e letta in Isernia, oggi 28 ottobre 2004IL GIUDICE DI PACEAvv. Massimo Ruscillo




 
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