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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 11 dicembre 2004
COMMENTO ALLA CIRCOLARE INAIL N. 80 DEL 23 NOVEMBRE 2004 del dott. Franco Elio Castellucci -Responsabile della Sezione Circolari di LavoroPrevidenza.com L’INAIL con la circolare n. 80 del 23 novembre 2004 ha emanato delle nuove istruzioni in ordine alla configurabilità “dell’artigiano di fatto“, in quanto, come sottolinea l’Istituto stesso: “è stata rilevata una possibile incompatibilità tra le istruzioni impartite dall’Istituto prima del 2000 e quelle diramate successivamente”. In particolare viene stabilito che l’obbligo assicurativo dell’artigiano va fondato non tanto sull’elemento formale della iscrizione o meno all’Albo quanto sulla situazione sostanziale presente nel caso concreto. Anteriormente, invece, con la circolare n. 11/1986, modificando il precedente orientamento fu ritenuto che, a seguito delle disposizioni contenute nella Legge n. 443/1985, l iscrizione all Albo avesse efficacia vincolante anche ai fini INAIL, in tale circolare, in particolare, si affermava che "...tale iscrizione, disposta dalle competenti Commissioni provinciali per l artigianato secondo le modalità previste dall articolo 7, è ora da considerarsi presupposto indispensabile per poter istituire il rapporto assicurativo con il titolare artigiano". Ma dopo poco più di un anno dalla suddetta circolare, facendo anche riferimento ad un parere espresso dal Consiglio di Stato, l INAIL modificò il proprio orientamento, ripristinando sostanzialmente la precedente interpretazione. Pertanto in base a tale nuova interpretazione, in mancanza dell’iscrizione all’Albo, l’obbligo assicurativo dell’artigiano può essere affermato quando, di fatto, sia accertata la ricorrenza: · dei requisiti generali di assicurazione; (artt. 1 e 4 del D.P.R. 1124/1965); · dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente in tema di imprenditore artigiano e di impresa artigiana. (artt. 2,3, e 4 della Legge 443/1985) . Tale accertamento, è di esclusiva competenza dell’INAIL e riguarda l’attività concretamente svolta dall’artigiano di fatto in quanto tale e non come titolare d’impresa. Sul piano operativo, tuttavia la legislazione di riforma derivante dal D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, ha comportato l’obbligo per l’INAIL di recepire la classificazione disposta dall’INPS ai fini previdenziali ed assistenziali. Per effetto di tale obbligo, nelle circolari che furono rilasciate a commento della nuova disciplina è stato più volte evidenziato che, in sede d’inquadramento settoriale, l’Istituto è tenuto a recepire il provvedimento di classificazione dell’INPS, astenendosi da autonome valutazioni al riguardo. Ne consegue che in forza del vincolo introdotto dalla suddetta riforma, è necessario ribadire che, se l’artigiano di fatto è titolare di un’impresa con dipendenti o altro personale per il quale sia dovuto il premio ordinario di assicurazione, l’inquadramento settoriale dell’impresa deve essere effettuato in armonia con la classificazione aziendale disposta dall’INPS. Dr. Franco Elio Castellucci Organo: Presidenza della Repubblica Documento: Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) Oggetto:Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Titolo I L ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL INDUSTRIA Capo I ATTIVITA PROTETTE Art. 1 E obbligatoria l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (2). L obbligo dell assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all esercizio dell industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori (3); 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all interno o all esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria; 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 5) di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio; 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell acqua, dell energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; 8) per l esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 9) per l esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all aperto di mezzi meccanici; 10) di carico o scarico; 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all art. 34 del regio decreteo-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura (4); 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie; 16) delle concerie; 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito; 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi; 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 22) per l estinzione di incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco (5); 23) per il servizio di salvataggio; 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca (6); 25) per il servizio di nettezza urbana; 26) per l allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici negli acquari; 27) per l allestimento, la prova o l esecuzione di pubblici spettacoli, per l allestimento o l esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali (7); 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al al n. 5 dell art. 4. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari. L obbligo dell assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato (8). Non rientrano nell assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall imprenditore agricolo per conto e nell interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo dei presente decreto (9). ________ (1) V. sent. della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"), nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all estero alle dipendenze di impresa italiana". V. D.L. 18-11-1986, n. 761; DD.LL., 17-1-1987, n. 6; 1-4-1987, n. 130; 1-6-1987, n. 211; non convertiti in legge; V. sent. della Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che "dichiara l illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all estero". (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398. (2) V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma, e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; ord. Corte Cost. n. 199 del 21-5-1987 che dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 1, l° comma e 2 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 26 del 24-6-1987). (3) V. sent. della Corte Cost. n. 55 del 25-3-1981 che: "dichiara la illegittimità costituzionale dell art. 1 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all art. 4, n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al 3° comma dell art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico". (4) V. L. 13-3-1958, n. 250. (5) V. sent. della Corte Cost. n. 157 del 6-5-1987 che dichiara l inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1, 3° comma, n. 22 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all art. 3 della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987). (6) V. ord. della Corte Cost. n. 28 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta inarnmissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1, n. 24, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 39 del 9-2-1983). (7) V. sent. della Corte Cost. n. 137 dell 8-3-1989 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 1, terzo comma, n. 27, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all art. 4, n. 1, dello stesso D.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all allestimento, alla prova o all esecuzione di pubblici spettacoli. (8) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403. (9) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 1; L. 5-4-1985, n. 126, art. 1. PERSONE ASSICURATE Art. 4 Sono compresi nell assicurazione (1): 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3); 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4); 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5); 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (6); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse (8). Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 (9). Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l esecizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti (10). Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l Italia (11), anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all ente predetto (12). Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell assicurazione i componenti dell equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto. _______ (1) V. anche L. 20-2-1958, n. 93; L. 13-3-1958, n. 250; L. 3-2-1965, n. 123; L. 9-10-1970, n. 740; L. 1-3-1975, n. 47; V. sentenza della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ("perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all estero alle dipendenze di impresa italiana"; D.L. 18-11-1986, n. 761; D.L. 17-1-1987, n. 6; D.L. 1-4-1987, n. 130; D.L. 1-6-1987, n. 211; sent. Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che dichiara l illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani che lavorano all esterno (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con rnodificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398. V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; V. sent. della Corte Cost. n. .158 del 6-5-1987 che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, l° comma e 38, l° comma della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987) nella parte in cui impone l obbligo assicurativo a lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio; sent. Corte Cost. n. 429 del 24-9-1990 (G.U. n. 40 del 10-10-1990). (2) V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 4, 1° comma, n. 1 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977). V. ord. Della Corte Cost. n. 111 dell 1-8-1979 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 1° comma e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 217 dell 8-8-1979). (3) V. L. 15-4-1965, n. 413; D.M. 4-12-1981; L. 26-3-1983, n. 85; L. 8-8-1985, n. 443. (4) V. L. 19-1-1955, n. 25; L. 8-7-1956, n. 706; D.P.R. 30-12-1956, n. 1668; L. 2-4-1968, n. 424; L. 28-2-1987, n. 56, art. 2 l. (5) V. D.M. 12-12-1968; D.M. 26-10-1970; L. 6-8-1975, n. 418; L. 21-12-1978, n. 845, art. 12; D.M. 15-7-1987. (6) V. al riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa alla "Adozione speciale" (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151 "Riforma del diritto di famiglia". (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e della L. 4-5-1983, n. 184 "Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori" (S.O.G.U. n. 133 del 17-5-1983); D.M. 31-3-1980, art. 2; V. sent. della Corte Cost. n. 476 dei 10-12-1987 che dichiara "l illegittimità costituzionale dell art. 4, 1° comma, n. 6 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all impresa familiare indicati nell art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2."; D.M. 27-12-1988. (7) V. D.P.R. 30-4-1970, n. 602; D.M. 27-6-1974; D.M. 20-11-1974; D.M. 29-9-1975; D.M. 29-11-1979; v. sent. della Corte Cost. n. 332 del 2-7-1992 che dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 4 nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4. (8) V. D.M. 30-6-1969; vedi al riguardo le disposizioni della L. 26-7-19751 n. 354 "Nuove norme sull ordinamento penitenziario" (S.O.G.U. n. 212 del 9-8-1975) e dei D.P.R. 29-4-1976, n. 431 "Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26-7-1975 n. 354, recante norme sull ordinarnento penitenziario e sulle misure preventive e lirnitative della libertà" (S.O.G.U. n. 162 del 22-6-1976). (9) La L. 13-3-1958 n. 264 è stata abrogata dalla L. 18-12-1973, n. 877;V. D.M. 15-2-1974; D.M. 6-11-1974; L. 16-12-1980, n. 858. (10) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la "illegittimità costituzionale del 2°comma dell art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui al 3°comma dell art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966". V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la "illegittimità costituzionale dell art. 199, 2° cornma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commesso viaggiatori ed i piazzisti, di cui all art. 4, 3° comma, dello stesso decreto, dall assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del l° gennaio 1966". V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all art. 3 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977). V. ord. Corte Cost. n. 705 del 9-6-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (G.U. n. 26 del 29-6-1988). (11) V. L. 25-3-1985, n. 121 (S.O.G.U. n. 85 del 10-4-1985). (12) V. sent. Corte Cost. n. 108 dei 24-5-1977 che dichiara "a illegittimità costituzionale dell articolo unico, l° comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all art. 29, lettera a e b del Concordato tra la Santa Sede e l Italia" (G.U. n. 162 del 15-6-1997). Documento: Legge 8 agosto 1985, n. 443 (G.U. n. 199 del 24 agosto 1985). Oggetto: Legge-quadro per l artigianato. Art. 2. Imprenditore artigiano. E imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L imprenditore artigiano, nell esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. Art. 3. Definizione di impresa artigiana. E artigiana l impresa che, esercitata dall imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all esercizio dell impresa. E artigiana l impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. E altresì artigiana l impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. L impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l abitazione dell imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Art. 4. Limiti dimensionali. L impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d opera di personale dipendente diretto personalmente dall imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell artigianato; d) per l impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell imprenditore, ancorché partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell ambito dell impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. |
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