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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 28 novembre 2004
RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA Tribunale di Roma - sentenza n. 12868 depositata in data 7.5.2004 - causa r.g. 235595/2001 Tribunale di Roma - sentenza n. 12868 depositata in data 7.5.2004 - causa r.g. 235595/2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.12.2001 M.R. ha convenuto in giudizio di fronte al Giudice del Lavoro la società A. in persona del legale rappresentante e L.F. chiedendone la condanna solidale in suo favore al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in dipendenza dell infortunio sul lavoro occorso il 10.3.1992 ammontanti complessivamente a Lit. 953.687.850 nella misura dovuta del 70% del totale ridotti in sede di note conclusive a €. 413.498,29 oltre a €. 10.844,04 per inabilità temporanea totale, per 90 gg.,€. 2.323,08 per inabilità temporanea parziale (50%) per 30 gg, al danno morale da liquidarsi in via equitativa e per spese mediche sostenute e documentate pari a €. 14.278,772. Ha a tal fine sostenuto di essere dipendente A. e di avere subito lesioni gravissime a seguito dell infortunio sul lavoro occorso il 10.3.1992 per il quale ha riportato una riduzione della capacità lavorativa quantificata dall Inail nella misura del 90%. Ha proseguito deducendo che con sentenza n. 4618/99 del 7-13.7.1999 la Corte di Appello di Roma II sezione penale, ha dichiarato L.F. responsabile del fatto agli effetti della responsabilità civile nella misura del 70% e lo ha condannato in solido con il responsabile civile A. al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede; che la sentenza è passata in giudicato a seguito del rigetto della Corte di Cassazione con sentenza n. 12554/2000 del ricorso presentato da L.F. Ha, infine, sostenuto in dipendenza dell avvenuto accertamento della responsabilità del datore di lavoro e del suo preposto ai sensi dell art. 2087 c.c. la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Fissata l udienza di discussione si sono costituite le parti convenute che hanno contestato le pretese avanzate dal ricorrente chiedendo l integrale rigetto della domanda e in subordine la sottrazione dell importo pari a Lit. 713.386.378 già liquidato dall Inail, previa in ogni caso la chiamata in causa a garanzia della società di assicurazione Le Assicurazioni di..in persona del legale rappresentante. A seguito della chiamata in causa si è costituita la società Le Assicurazioni di..che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non prevedendo la polizza la copertura assicurativa per l evento dedotto in giudizio ed in subordine di ridurre l importo da risarcire della percentuale del 30% in considerazione della franchigia a carico dell assicurato. La causa istruita con produzione di documenti e C.T.U. è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti, previa acquisizione di note difensive autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre innanzitutto precisare che nel caso in esame è del tutto pacifica la sussistenza dell infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 10.3.1992 e la consistenza dei danni fisici permanenti subiti, valutati dall Inail nella riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90%. Il ricorrente ha, altresì, dimostrato con la produzione in giudizio delle sentenze della Corte di Appello di Roma n. 4618/99 e della Corte di Cassazione n. 12554/00 l accertamento definitivo nella produzione dell infortunio oggetto del presente giudizio di responsabilità civile del capo squadra L.F. e del datore di lavoro A. nella misura del 70%, essendo stato accertato un concorso di colpa del M. pari al 30%. L accertamento definitivo della responsabilità ex art. 2087 c.c. compiuto in sede penale a seguito della costituzione del M. quale parte civile nel processo penale a carico di L.F. e dei responsabili dell A. ha carattere definitivo e fa stato a tutti gli effetti nel presente giudizio, promosso esclusivamente per la quantificazione del danno, quale fondamento della responsabilità civile dei convenuti. In proposito risultano essere del tutto irrilevanti le considerazioni svolte dalle parti convenute in merito alla autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale a seguito della c.d. pregiudizialità penale. La suddetta autonomia opera compiutamente solo nel caso in cui l accertamento della responsabilità civile sia richiesto autonomamente in sede civile e comporta per il giudice civile la necessità di istruire autonomamente il giudizio senza che l accertamento della responsabilità penale possa costituire alcun pregiudizio. Viceversa la costituzione di parte civile nel processo penale comporta il trasferimento nel processo penale dell azione civile, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza penale che ha statuito anche in merito all accertamento della responsabilità civile preclude qualsiasi ulteriore accertamento in sede civile. Nel caso in esame la sentenza penale passata in giudicato ha accertato la responsabilità ex art. 2087 c.c. delle parti convenute disponendo l accertamento del danno da liquidare nella misura del 70% in virtù del concorso colposo del danneggiato in sede civile. L azione proposta nel presente giudizio per la quantificazione del danno costituisce esercizio di una azione diversa da quella esercitata con la costituzione di parte civile anche se fondata su di essa e come tale è pienamente inammissibile. Il danno risarcibile ai sensi dell art. 2087 c.c. è un danno diverso per natura e presupposti da quello risarcito dall Inail secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 1124/1965, applicabile al caso in esame, per il periodo antecedente all entrata in vigore del d.lgs 23.2.2000 n. 38 che, all art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica. L indennizzo liquidato dall Inail al ricorrente si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico. Infatti, come riconosciuto in Cass. 15859/00 la copertura assicurativa Inail prima del d.lgs 38/00 pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto non è riferibile né al danno biologico né a quello morale essendo le indennità previste dal D.P.R. 1224/65 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull attitudine al lavoro dell assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa ha comportato con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione. L orientamento della suprema corte costantemente ribadito in altre pronunce (Cass. 11428/00; 10289/01; 2589/02; 2889/04) comporta da un lato la ammissibilità della domanda e da un altro lato esclude che il risarcimento del danno corrisposto dall Inail al ricorrente in forma di rendita vitalizia debba essere sottratto a quanto spettante al danneggiato in termini di danno biologico. Il consulente tecnico d ufficio ha quantificato il danno biologico residuo e differenziale sofferto dal ricorrente nella percentuale del 72%. La valutazione del consulente deve essere condivisa perché adeguatamente motivata ed esente da vizi logici. La percentuale di invalidità riconosciuta appare infatti idonea a ristorare il ricorrente delle conseguenze subite e dal comportamento colposo del datore di lavoro attraverso la condotta del suo preposto L.F. In merito alla liquidazione del danno subito occorre osservare che la liquidazione del danno biologico deve essere fondata su tutte le concrete circostanze individuali in modo da adeguare l indennizzo al grado di inabilità accertato mediante l adozione di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, all equivalente patrimoniale del valore umano perduto. A tal fine la liquidazione del danno può essere effettuata facendo ricorso al metodo equitativo, utilizzando come valido criterio di quantificazione del risarcimento quello che assume a parametro il c.d. punto di invalidità determinato sulla base del valore medio. Il danno biologico come tale comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute ha provocato e non è perciò concettualmente diverso dal danno estetico e dal danno alla vita di relazione o all attività sessuale che rispettivamente rappresentano, l uno, una delle possibili lesioni all integrità fisica e, l altro, uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto. Essi entrano a far parte della liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato e non possono perciò essere considerati separatamente come voci di danno non patrimoniale autonomamente e ulteriormente risarcibili. La quantificazione del danno biologico patito dal ricorrente per l invalidità permanente è di €. 232..918,70 somma che appare equa tenuto conto delle tabelle di liquidazione del danno alla persona del Tribunale di Roma aggiornate al 2004, dell età del ricorrente al momento dell infortunio e della percentuale di responsabilità del 70% riconosciuta in sede giudiziale. Quanto alla invalidità temporanea sempre secondo le tabelle del Tribunale di Roma che hanno previsto l importo giornaliero di €. 39,00 per l invalidità assoluta e di €. 19,50 per l invalidità parziale (50%) spetta al ricorrente la somma complessiva di €. 8.248,50 tenuto conto dei giorni di invalidità temporanea riconosciuti dal c.t.u. pari a 210 giorni di invalidità assoluta e 3 giorni di invalidità parziale. Secondo un recente orientamento della giurisprudenza (v. per tutte Cass. 4012/98) nel danno sopportato dal lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi in materia di sicurezza impostigli dall art. 2087 c.c. rientra anche il danno morale qualora da quell inosservanza sia derivato al lavoratore uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta del datore di lavoro anche un rilievo penale che giustifica l attribuzione del risarcimento ex art. 2059 c.c. . Nel caso in esame è stata esclusa perché il fatto non sussiste la responsabilità penale dei convenuti in relazione all infortunio del ricorrente (v. sentenza penale in atti doc. 185 di parte ricorrente). Nessun danno morale può pertanto essere risarcito. Inoltre dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc. da 43 a 163), risulta che lo stesso ha sostenuto spese sanitarie per €. 14.278,77 che devono essere rimborsate nella misura del 70% per €. 9.975,13. In conclusione, risulta che il danno complessivamente risarcibile è pari €. 251.142,33 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Le parti convenute hanno chiesto di essere tenute indenni dal risarcimento del danno in virtù del contratto di assicurazione stipulato con la compagnia Le Assicurazioni...ritualmente chiamata in causa in garanzia e costituitasi in giudizio. In proposito si osserva che è documentalmente dimostrato che l A. aveva stipulato con riferimento al periodo in cui si è verificato l evento dedotto in giudizio, una polizza di assicurazione a favore dei propri dipendenti per infortuni verificatisi durante l attività lavorativa. La polizza n. 741 depositata in atti prevede l indennizzabilità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio da attività professionale con garanzia limitata alle franchigie previste dall Inail per il caso di invalidità permanente ossia il 10% per gli infortuni e il 20% per le malattie professionali. L interpretazione della clausole contrattuali della polizza assicurativa in atti garantisce la manleva delle somme per le quali il datore di lavoro sia civilmente responsabile verso l infortunato. Rileva a tale riguardo che la responsabilità civile del datore di lavoro comprende oltre al danno patrimoniale e morale anche il danno biologico (in tal senso Cass. 14.7.1986 n. 184). Il danno biologico costituisce una voce autonoma di danno, dalla quale il datore di lavoro non può essere esonerato da responsabilità, esso deve pertanto ritenersi risarcibile secondo le regole che governano la responsabilità civile del datore di lavoro stesso. Il senso della copertura assicurativa, così come risultante dalla polizza, è di intervenire in relazione alla responsabilità dell imprenditore dalla quale egli non è esonerato dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Solo a seguito dell introduzione nel nostro ordinamento della disposizione di cui all art. 13 d.lgs 23.2.2000 n. 38 il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria e quindi per i sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore esso rientra nella regola dell esonero di cui all art. 10 D.P.R. 1124/65 . La copertura integrativa garantita dalla polizza sottoscritta dall A. con Le Assicurazioni di..deve essere considerata pertanto globale salvo le eccezioni espressamente stabilite nelle condizioni di contratto. In relazione al danno di cui è causa non vi è nessuna indicazione di esclusione del danno biologico. L unica limitazione espressamente prevista riguarda la franchigia di risarcibilità per il caso di invalidità permanente derivante da infortunio inferiore al 10% analogamente alla disciplina prevista per l assicurazione obbligatoria. Poiché il danno riportato dal ricorrente è valutato in misura superiore al 10% deve ritenersi operante la copertura assicurativa. Quanto alle modalità di valutazione del danno previste dall art. 28 delle condizioni generali di polizza deve ritenersi innanzitutto che la clausola operi solo per il caso di divergenza sul grado di invalidità permanente o sull applicazione dei criteri di indennizzabilità, non in contestazione e non sottragga la presente controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, pena la sua nullità per contrarietà a norme inderogabili di legge. In conclusione le parti convenute devono essere solidalmente condannate al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di €. 251.142,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di credito di lavoro non sottratto alla disciplina di cui all art. 429 c.p.c. (in tal senso da ultimo Cass. 18.2.2004 n. 3213) quale risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dell infortunio sul lavoro occorso in data 10.3.1992. Le Assicurazioni di...devono essere condannate a tenere indenne l A. di quanto dovuto al M. in forza della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo. Le spese di C.T.U. separatamente liquidate devono essere poste a carico della parte soccombente. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, condanna in solido l A. in persona del legale rappresentante e L.F. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 251.142,33 oltre interessi e rivalutazione e delle spese processuali che liquida in complessivi €. 4.834,55. Dichiara le Assicurazioni di....tenute a manlevare la A. di quanto dovuto a M.R. in forza della presente sentenza. Compensa tra le parti le spese di chiamata in causa. Le spese del C.T.U. separatamente liquidate sono a definitivo carico delle parti soccombenti. Così deciso in Roma il 22.4.2004 Il Giudice Dott.ssa Tiziana Orrù Depositato in cancelleria in data 7.5.2004 |
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