|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
|
domenica 28 novembre 2004
PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO: CAUSE A GIURISDIZIONE RIPARTITA IN BASE ALL’EPOCA DI RIFERIMENTO DELLE RICHIESTE Commento del dott. Luca Busico alla sentenza Tribunale di Roma – 7 novembre 2003 PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO: CAUSE A GIURISDIZIONE RIPARTITA IN BASE ALL’EPOCA DI RIFERIMENTO DELLE RICHIESTE Nella sentenza in commento il giudice del lavoro di Roma affronta la delicata questione del regime transitorio di giurisdizione nel pubblico impiego contrattualizzato. Come è noto, il regime transitorio della riforma attuativa del trasferimento della giurisdizione in materia di impiego pubblico dal giudice amministrativo al giudice ordinario è disciplinato dall’art.69, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001 (riproduttivo dell’art.45, comma 17 del decreto legislativo n. 80/1998), che così dispone: “sono attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all’art.63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis, 20 novembre 1999 n. 808), interpretando la suddetta disposizione, hanno rilevato che essa utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, parlando di “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” (sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) ovvero “anteriore a tale data” (conservata alla giurisdizione amministrativa), sicché risulta inadeguata un opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento da parte dell amministrazione dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l insorgere della questione litigiosa, oppure l arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l accento va posto sul dato storico costituito dall avverarsi del fatti materia1i e del1e circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito (21 dicembre 2000 n. 1323 e 18 febbraio 2004 n. 3228) che, nel caso in cui il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998, la competenza va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali. Di tale indirizzo interpretativo ha tenuto conto il giudicante nella sentenza in commento, dichiarando il proprio parziale difetto di giurisdizione per il periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998. La sentenza, inoltre, precisa che l’art.69, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001 non può essere interpretato nel senso che il pubblico dipendente, titolare di un diritto sorto anteriormente al 30 giugno 1998, qualora non abbia adito il giudice amministrativo entro il termine del 15 settembre 2000, possa esercitare la stessa azione dinanzi al giudice ordinario nei termini di prescrizione. Anche in questo caso il giudicante tiene conto di diverse pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (4 luglio 2002 n. 9690, 24 gennaio 2003 n. 1124, 15 maggio 2003 n. 7509, 20 novembre 2003 n. 17633, 18 febbraio 2004 n. 3328, 22 settembre 2004 n. 18988), che hanno affermato a chiare lettere che la data del 15 settembre 2000 è stata fissata dal legislatore non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. Tale indirizzo è stato di recente avallato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214 del 6 luglio 2004. Dott. Luca Busico segue sentenza TRIBUNALE DI ROMA – 7 novembre 2003 – G.U. Mormile - M.C. (Avv. Andreozzi) c. Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Scientifica e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Avv. Gen. Stato) Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico - Controversie – Regime transitorio – Termine del 15 settembre 2000 – Ha natura decadenziale. Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico - Controversie – Regime transitorio – Pretese del lavoratore a cavallo del 30 giugno 1998 – Frazionamento della giurisdizione tra G.A. e A.G.O.. La data del 15 settembre 2000, indicata dall’art.45, comma 17 del D.lgs. n. 80/1998 (ora art.69, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001) deve essere intesa non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui un dipendente pubblico riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998, la giurisdizione deve essere ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10.5.2002, notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, l’istante in epigrafe, impugnava il provvedimento prot. n. 68610 del 9.11.1999 con il quale era stata disposta la risoluzione del proprio rapporto di lavoro, per superamento del periodo massimo di comporto per malattia (ex art.23 CCNL). Tanto premesso, la predetta vocava in ius, dinanzi all’intestato ufficio, le Amministrazioni convenute, chiedendo dichiararsi la nullità, l’inefficacia e/o l’illegittimità del licenziamento intimatole e chiedendo, per l’effetto, ordinarsi al M.I.U.R, la reintegrazione/o la riammissione in servizio della ricorrente, con la condanna al pagamento, in proprio favore, di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dalla data del recesso (14.12.1997) a quella di effettiva ricostituzione del rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Istituitosi il contraddittorio, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, unus actus eccepivano preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione ratione temporis del giudice adito, contestando comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisiti i documenti allegati, superflua l ulteriore istruzione probatoria, il Giudice Unico, all odierna udienza, sulla produzione di note illustrative, decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto deve ritenersi fondata l eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Pare opportuno, preliminarmente, ricordare che il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi modificato a seguito di numerosi e reiterati interventi del legislatore (D.Lgs. n. 470/93, 546/93, 396/97), ha introdotto una riforma generale del pubblico impiego, ispirata all obiettivo della "privatizzazione" o meglio della "contrattualizzazione" del rapporto di lavoro pubblico. Il disegno di riforma è stato poi, da ultimo, definito e precisato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 nonché dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 ed infine dal T.U. sul pubblico impiego approvato con D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. In base alle nuove disposizioni i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, assoggettati precedentemente alla disciplina del pubblico impiego, sono ora anzitutto regolati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell impresa. Inoltre, ad eccezione di alcune categorie di dipendenti della amministrazione statale (ad es. magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato, ecc.), le controversie in materia di lavoro pubblico sono devolute (ex art.29 D.Lgs. n. 80/1998) alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice unico del lavoro, secondo la disciplina del codice di procedura civile, in armonia con la rinnovata natura sostanziale del rapporto. Solo in via transitoria, per le vertenze relative a periodi del rapporto di lavoro precedenti al 30 giugno 1998, è rimasta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo (ex art.45, 17° co., D.Lgs. n. 80/98). L’art.69, 7° comma, del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente stabilisce che le controversie relative a questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La nuova formulazione della norma, in parte diversa dal citato articolo 45, 17° comma (che si limitava ad affermare la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie inerenti a questioni ante 30 giugno 1998, le quali debbono essere proposte, a pena di decadenza entro il …), non sembra legittimare la conseguenza che, qualora il diritto non sia prescritto e non sia stata proposta domanda innanzi al G.A., l’interessato possa agire davanti alla giurisdizione ordinaria. Infatti tale soluzione, come è stato acutamente osservato, si presta a delle censure di illegittimità costituzionale in relazione all’art.76 Cost.. La delega conferita al Governo dall’art.1, 8° comma L. n. 340/2000, a ben vedere, prevedeva l’emanazione di un T.U. delle norme in materia di pubblico impiego non innovativo, ma meramente compilativi. Pertanto potrebbero porsi evidenti problemi di eccesso di delega. Nel caso di specie, il preteso diritto della ricorrente alla reintegrazione e/o riammissione in servizio, rientra nella giurisdizione amministrativa per il periodo 14.12.1997 - 30.6.1998, ai sensi dell art.45, 17° co., D.Lgs. n. 80/1998, nella giurisdizione amministrativa, trattandosi di questione attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998 anche alla luce dell’art.69, 7° comma D.Lgs. 165/2001. Va pertanto dichiarato il parziale difetto di giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria per il suddetto periodo. Rispetto al periodo successivo, il ricorso va invece respinto per le seguenti ragioni. Dalla documentazione prodotta si evince chiaramente che la ricorrente aveva superato, alla data del recesso, i diciotto mesi di assenza per malattia di cui all’art.23, 1° comma CCNL Scuola. Dopodiché, una volta riconosciuta idonea alla funzione, con verbale ASL RMB del 4.2.1998, non avrebbe potuto usufruire, come ex adverso sostenuto, dell’ulteriore proroga del periodo di malattia per altri diciotto mesi ai sensi dell’art.23 cit., non ricorrendo le particolari gravi condizioni di salute ivi richieste a tal fine. Per le anzidette ragioni, deve dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria, dovendo per il resto respingere il ricorso. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali. |
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |